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Didattica a distanza, obblighi e diritti dei docenti: quali sono e come comportarsi

Didattica a distanza, obblighi e diritti dei docenti: quali sono e come comportarsi

La scuola ai tempi della didattica a distanza è un coacervo di dubbi. Cosa possono o devono fare i docenti? Quali sono gli obblighi e cosa significa attivare la didattica online da parte dei dirigenti scolastici? Nessuno dei provvedimenti fin qui intrapresi da parte del governo ha sciolto i dubbi. Tutt’altro. In soccorso è giunta una nota della Uil-Scuola che potrebbe essere un utile vademecum per gli insegnanti. Per evitare errori e sciogliere i mille dubbi che conseguono da questa formula didattica nuova.

Didattica sospesa, no scuole chiuse

Per prima cosa va ricordato che Le scuole non sono state chiuse, ma l’attività didattica ordinaria è stata sospesa. In senso stretto, dal punto di vista degli obblighi contrattuali, il docente non è obbligato ad alcuna attività didattica eccetto quelle programmate.

È importante sottolineare che per l’utilizzo della DAD come “strumento metodologico”, di ausilio alla vera didattica, non esiste alcuna normativa nel nostro ordinamento. A oggi, non è stata testata, nessuna piattaforma pubblica. Gli sforzi effettuati da tante scuole con il Piano Nazionale Scuola Digitale non hanno raggiunto un livello di avanzamento generalizzabile.

No obbligo di telelavoro

Pertanto, ad oggi non sussiste un obbligo contrattuale per il telelavoro dei docenti. Ciò che suggeriscono i DPCM COVID-19 e le successive note ministeriali è di mantenere il contatto con gli allievi e le loro famiglie. Ciò che è stato fatto pur non essendoci l’obbligo, è da attribuire all’impegno di molti docenti che stanno dimostrando un alto senso civico. Il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica, rende necessario evitare rischiosi spostamenti dei docenti dalla propria abitazione verso la scuola. Qualora non siano in possesso della strumentazione adeguata a operare in DAD (operazione non consigliata).

Per le stesse motivazioni non ci può essere: – richiesta di firma del registro elettronico per il numero delle ore corrispondenti a quelle del servizio in presenza. L’impegno profuso può essere rilevato, ove deliberato, tramite le attività inserite nel registro elettronico utili per tenere traccia del lavoro di “prossimità” svolto verso gli studenti e le loro famiglie.

Non esiste alcun obbligo dei docenti a produrre video se non previsto dalle delibere e dalle metodologie definite collegialmente. Si tratta di scelte che non possono essere mai cogenti visto che la didattica la sceglie il singolo docente nell’ambito della sua autonomia professionale.

Coinvolgimento delle famiglie

La DAD è fondata su approfonditi confronti nei collegi dei docenti, supportati dalle relative delibere. Sulla condivisione nelle sedi di confronto scuola famiglia. Questo previa verifica delle condizione di praticabilità da parte delle famiglie stesse, chiamate a svolgere soprattutto nelle classi dei più piccoli ruolo di mediazione. In mancanza delle predette condizioni risultano fuorvianti le pressanti richieste dei dirigenti scolastici di impostare la DAD con le stesse regole, scansioni e condizioni della didattica ordinaria. La nota MIUR U.0000278.06-03-2020 ribadisce che “È essenziale, nella definizione delle modalità di intervento, il più ampio coinvolgimento della comunità educante”. Il D.Lgs 165/2001, all’art. 25, e finanche la legge 107/2015 e tutte le leggi o atti aventi forza di legge e ribaditi dal CCNL, prevedono che i poteri del dirigente scolastico siano esercitati nel rispetto delle competenze degli organi collegiali. L’art. 7 del T.U della scuola (d.lgs. n. 297 del 1994) al comma 2 lett. a) assegna al Collegio dei docenti “potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto (..). Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente”.

Libertà di insegnamento

La libertà di insegnamento da garantire La libertà d’insegnamento quale libertà individuale non è stata sospesa, né tantomeno soppressa e costituisce un valore costituzionale (art. 33 comma 1 Cost.). Tali alti principi trovano conferma negli artt. 1 e 2 del T. U. Scuola (D.lgs. n. 297 del 1994).

Imporre metodologie didattiche è illegittimo e potrebbe essere considerato abuso d’ufficio in quanto si lede la libertà d’insegnamento. I docenti, poi, in tanti casi si stanno comportando come se ci si trovasse in presenza di una sorta di attività didattica ordinaria, cosa incomprensibile che sta creando malumori e non pochi problemi. “Caricare” gli alunni di compiti, di prove e files didattici da stampare e/o fotocopiare, rappresenta un’ulteriore incombenza per le famiglie.

I diritti dei supplenti

I diritti dei supplenti, anche in questo periodo di sospensione delle attività didattiche, sono stabiliti dal Regolamento delle supplenze (D.M. 131/07) tuttora in vigore e dal CCNL Scuola 2006-09. In particolare, l’art. 7 comma 5 del Regolamento disciplina la conferma del supplente in servizio qualora il titolare, già assente fino al giorno prima della sospensione delle lezioni si riassenta a partire dall’inizio delle lezioni.

I giorni di sospensione delle lezioni potranno poi rientrare nel contratto del supplente, giuridicamente ed economicamente, solo se c’è la condizione stabilita dall’art. 40 comma 3 del CCNL Scuola il quale prevede che il titolare deve essere assente da almeno 7 giorni prima la sospensione e fino ad almeno i 7 giorni dalla ripresa delle lezioni (assenza che deve ovviamente comprendere anche tutto il periodo della sospensione delle lezioni).

Basilari regole contrattuali che non possono essere disattese o derogate per un principio della didattica a distanza per cui il supplente lo “utilizzo” come meglio credo e all’occorrenza senza tenere conto dei principi contrattuali. La didattica a distanza non ha alcuna influenza sulla posizione del supplente che è garantito dal decreto di sospensione delle lezioni e dal CCNL che ne riconosce i diritti.

Incognita valutazione

L’altra problematica è relativa alla valutazione degli alunni: Lo stesso MI (senza supporti normativi) attraverso la nota emanata l’8 marzo u.s. riconosce, in queste circostanze, la possibilità di valutare gli apprendimenti. Ciò rientra, giustamente, nella libertà d’insegnamento, ma i criteri da osservare dovranno essere quelli definiti all’interno della scuola. Dal momento che non è possibile svolgere le lezioni in modo ordinario, che è difficile rispettare sia quanto previsto dalla programmazione didattica, che applicare i pieni parametri dei criteri dei criteri di valutazione deliberati collegialmente, sarebbe opportuno, in questa fase emergenziale, non provvedere a conferire alcuna valutazione in quanto potrebbero rappresentare elementi di contenzioso.

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