CronacaSentenze

Le sospensioni per festività vanno conteggiate come lavorative: per i precari una vittoria storica

Le sospensioni per festività vanno conteggiate come lavorative: per i precari una vittoria storica

Supplenti, precari della scuola. Il Tribunale di Milano riconosce il ricongiungimento del servizio del docente supplente nei periodi ricadenti nella sospensione delle lezioni

 Importante pronunzia del Tribunale di Milano – sez. lavoro –  che, con ordinanza cautelare del 27 febbraio 2020, ha accolto il ricorso proposto da un docente supplente, il quale  rivendicava, ai fini giuridici ed economici, alcune giornate di servizio ricadenti nei periodi di festività predeterminata delle lezioni didattiche.

Festività, giornate valide per accreditamento

Nello specifico, il ricorrente, difeso dall’avvocato Giuseppe Papagni referente dello “Sportello dei Diritti”, della BAT, aveva stipulato con un istituto scolastico meneghino numerosi contratti di lavoro a tempo determinato ricadenti nel medesimo anno scolastico, dai quali venivano però esclusi i periodi di festività predeterminata delle lezioni (Pasqua, Carnevale, ecc…) nonché alcuni sabati e domeniche.

A causa del mancato riconoscimento delle giornate in questione, il docente supplente non poteva raggiungere, per sole sei giornate, le 180 giornate lavorative che consentono l’accreditamento, ai fini concorsuali e di punteggio, dell’intera annualità scolastica. Si è reso dunque necessario ricorrere al Giudice del Lavoro, con procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c, per veder riconosciute le giornate che, pur contrattualmente escluse, si sarebbero dovute comunque imputare nello stato di servizio del supplente.

La sentenza

La pronunzia giurisdizionale ha interpretato in maniera puntale il D.M. n.201/2000 (relativo alle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente), in cui viene presa in considerazione l’ipotesi di più periodi di assenza del titolare senza intervallo o intervallati soltanto da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento. L’accoglimento del cautelare consentirà al ricorrente di poter partecipare al concorso straordinario previsto dal d.l. n.129/2019 che, secondo il recente “decreto milleproroghe”, indica quale termine ultimo per la pubblicazione dei bandi il 30 aprile 2020.

Inoltre, il docente precario potrà godere, in termini di punteggio, dell’intera annualità di servizio ai fini delle graduatorie scolastiche.

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