Classe vuota a scuola: cosa deve fare il docente secondo la normativa vigente

Precisazioni sugli obblighi di servizio in caso di assenza totale degli alunni e sui rischi disciplinari legati all’allontanamento
Cosa deve fare un docente se si presenta in servizio e trova la classe completamente vuota? Può lasciare l’istituto o l’orario di lavoro resta valido? È una domanda ricorrente nelle scuole e spesso fonte di interpretazioni errate. La normativa e la giurisprudenza, però, forniscono indicazioni chiare.
La funzione docente non si limita alla lezione frontale
L’obbligazione lavorativa del personale docente non coincide esclusivamente con l’attività di insegnamento in presenza degli alunni. Giurisprudenza e contrattazione collettiva delineano un quadro ben più ampio, definito come funzione docente.
La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che gli obblighi di lavoro del docente comprendono tutte le attività funzionali all’insegnamento, tra cui:
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programmazione e progettazione didattica
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ricerca e documentazione
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valutazione degli apprendimenti
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aggiornamento e formazione
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preparazione dei lavori degli organi collegiali
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partecipazione a riunioni e attuazione delle delibere
(Cass. Civ., Sez. L, n. 7320 del 14 marzo 2019)
Anche l’articolo 29 del CCNL Scuola 29 novembre 2007 distingue tra:
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adempimenti individuali (preparazione lezioni, correzione elaborati, rapporti con le famiglie)
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attività collegiali (collegi docenti, consigli di classe)
Tutte queste attività, insieme all’insegnamento, costituiscono obblighi di servizio da svolgersi nell’orario di lavoro stabilito.
Classe vuota: l’orario di servizio resta valido
L’assenza degli alunni non fa venir meno l’orario di servizio del docente, ma modifica soltanto la tipologia di prestazione esigibile. In altre parole, se non è possibile svolgere la didattica frontale, restano comunque dovute altre attività rientranti nel profilo professionale.
Perché non si applica l’articolo 1256 del Codice Civile
Secondo la giurisprudenza consolidata, l’impossibilità che estingue l’obbligazione lavorativa deve essere assoluta, oggettiva e definitiva. L’assenza degli alunni rappresenta invece un’impossibilità parziale e temporanea, limitata alla sola attività di lezione.
Non rende quindi impossibile l’adempimento dell’obbligazione lavorativa nel suo complesso. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, la risoluzione del rapporto per impossibilità sopravvenuta è un’ipotesi residuale, valutata con particolare rigore.
Il docente resta a disposizione del Dirigente Scolastico
Durante l’orario di servizio, il docente è soggetto al potere di direzione e coordinamento del Dirigente Scolastico, che organizza l’attività dell’istituzione scolastica (D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 25).
Il Dirigente può quindi disporre l’impiego del docente in altre attività, tra cui:
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sostituzione di colleghi assenti
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programmazione e progettazione didattica
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correzione di elaborati
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partecipazione a commissioni o gruppi di lavoro
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altre attività funzionali all’insegnamento previste dal PTOF
La Corte di Cassazione ha chiarito che la presentazione sul posto di lavoro è distinta dall’assegnazione alle mansioni ed è funzionale a consentire al datore di lavoro di utilizzare diversamente il dipendente. Ne deriva l’obbligo per il docente di rimanere a scuola per tutto l’orario di servizio.
Allontanarsi senza autorizzazione: i rischi disciplinari
L’allontanamento dal luogo di lavoro senza esplicita autorizzazione del Dirigente Scolastico configura un’infrazione disciplinare. Il CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 include tra le condotte sanzionabili con la sospensione:
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l’assenza ingiustificata dal servizio
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l’arbitrario abbandono del servizio
È importante chiarire che una semplice comunicazione, anche se inviata via PEC o protocollata, non equivale a un’autorizzazione. Un allontanamento unilaterale, anche se comunicato, espone il docente al rischio concreto di procedimento disciplinare.
In sintesi
In caso di classe vuota:
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l’orario di servizio resta valido
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il docente deve presentarsi e rimanere a disposizione
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solo il Dirigente Scolastico può autorizzare eventuali diverse disposizioni
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l’allontanamento non autorizzato può comportare sanzioni disciplinari
Una corretta applicazione della normativa tutela sia l’istituzione scolastica sia il lavoratore, evitando errori che possono avere conseguenze rilevanti.
Avv. Gianfranco Nunziata


