Congedo parentale e malattia nella scuola: cosa succede a sabato e domenica
Docenti a tempo determinato e indeterminato, preavviso di cinque giorni e periodi di assenza consecutivi: le regole per il corretto computo delle giornate non lavorative
Quando un periodo di malattia precede un congedo parentale, uno dei dubbi più frequenti tra i docenti riguarda la gestione del sabato e della domenica che si collocano tra le due assenze. La questione assume particolare rilievo nella scuola, dove il personale può avere un’articolazione dell’orario su cinque giorni e dove il corretto inquadramento dell’assenza incide sul conteggio delle giornate, sulla documentazione richiesta e, in determinati casi, sul trattamento economico.
La disciplina deve essere ricostruita coordinando il D.Lgs. 151/2001, il CCNL Istruzione e Ricerca e gli orientamenti dell’ARAN e dell’INPS.
Congedo parentale: il preavviso è di almeno cinque giorni
Il punto di partenza è l’articolo 32, comma 3, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, che stabilisce che il genitore, salvo i casi di oggettiva impossibilità, deve comunicare preventivamente al datore di lavoro l’utilizzo del congedo parentale.
Il termine ordinario non può essere inferiore a cinque giorni, con indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo. Per il congedo fruito su base oraria il termine è invece pari a due giorni.
Per il personale della scuola la disciplina contrattuale conferma il termine minimo di cinque giorni e prevede specifiche modalità per la presentazione della domanda.
Il CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024 è stato sottoscritto il 23 dicembre 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2026.
Docenti a tempo determinato: la disciplina del congedo parentale
Il diritto al congedo parentale non è limitato ai docenti di ruolo. La disciplina si applica anche al personale docente con rapporto di lavoro a tempo determinato, nei limiti e secondo le condizioni previste dalla normativa vigente e dal contratto applicabile.
Il presupposto fondamentale resta l’articolo 32 del D.Lgs. 151/2001, che riconosce a ciascun genitore il diritto ad astenersi dal lavoro nei primi dodici anni di vita del figlio, secondo i limiti complessivi e individuali stabiliti dalla legge.
Il termine di cinque giorni costituisce quindi il riferimento ordinario per la comunicazione preventiva del periodo di congedo.
Malattia nei cinque giorni precedenti il congedo parentale
Una situazione concreta può essere, ad esempio, la seguente:
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il docente presenta la domanda di congedo parentale con decorrenza dal lunedì successivo;
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prima dell’inizio del congedo sopraggiunge una malattia;
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il periodo di malattia viene certificato secondo le modalità previste;
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il congedo parentale decorre successivamente, nella data indicata nella domanda.
I due istituti restano distinti: la malattia deve essere effettiva e regolarmente certificata, mentre il congedo parentale deve essere richiesto secondo le modalità previste dalla normativa.
Il fatto che il docente si trovi in malattia durante i giorni intercorrenti tra la richiesta e la decorrenza del congedo non trasforma automaticamente quei giorni in congedo parentale.
La comunicazione del congedo parentale e la certificazione della malattia assolvono infatti a funzioni differenti.
Il nodo del sabato e della domenica
La questione più delicata riguarda il caso in cui tra la fine della malattia e l’inizio del congedo parentale cadano il sabato e la domenica.
Occorre distinguere il periodo di malattia dal periodo di congedo parentale.
L’ARAN ha chiarito che, quando due periodi di malattia sono separati soltanto dal sabato e dalla domenica — nel caso di articolazione dell’orario su cinque giorni — l’assenza viene considerata come un unico periodo di malattia. Le giornate non lavorative intermedie vengono quindi ricomprese nel periodo di malattia.
La situazione è però diversa quando si passa da un istituto di assenza a un altro, come nel caso di malattia seguita da congedo parentale.
Malattia fino a venerdì e congedo parentale da lunedì: cosa accade?
Prendiamo un esempio:
Malattia: lunedì-venerdì
Sabato e domenica: giorni non lavorativi
Congedo parentale: dal lunedì successivo
In una situazione di questo tipo, sabato e domenica non diventano automaticamente giorni di malattia soltanto perché il congedo parentale inizia il lunedì.
Il punto decisivo è che si tratta di due diversi titoli di assenza, con una diversa decorrenza.
La disciplina sul computo dei giorni non lavorativi è particolarmente importante, invece, quando il congedo parentale viene fruito in modo frazionato senza una reale ripresa del servizio.
Quando sabato e domenica vengono conteggiati come congedo parentale
L’INPS ha chiarito che, se sabato e domenica non lavorativi ricadono all’interno di un periodo di congedo parentale, vengono computati nel periodo di congedo.
Per evitare tale computo, deve verificarsi una ripresa effettiva dell’attività lavorativa.
L’INPS precisa inoltre che ferie o altre assenze non costituiscono, di per sé, una ripresa dell’attività lavorativa e quindi non interrompono il periodo di congedo parentale ai fini del computo dei giorni.
L’ARAN ha espresso un orientamento analogo per il personale della scuola, richiamando la disciplina contrattuale secondo cui, nel caso di fruizione frazionata, i diversi periodi di congedo parentale devono essere intervallati dal ritorno al lavoro affinché le giornate festive o non lavorative non vengano ricomprese nel periodo di congedo.
Un esempio pratico per i docenti
Supponiamo che un docente abbia:
Periodo 1: congedo parentale fino a venerdì
Sabato e domenica: non lavorativi
Lunedì: altra assenza
Martedì: nuovo periodo di congedo parentale
Se tra i due periodi non si verifica una vera ripresa del servizio, sabato e domenica possono essere ricompresi nel periodo di congedo parentale secondo i criteri previsti dalla disciplina contrattuale e dagli orientamenti applicativi.
Diverso è il caso in cui il dipendente riprenda effettivamente servizio tra i due periodi di congedo. In tale situazione le giornate non lavorative successive non vengono automaticamente imputate al congedo parentale.
E se tra due periodi ci sono giorni di malattia?
Anche in questo caso occorre evitare automatismi.
L’INPS ha affrontato espressamente l’ipotesi di una malattia che intervenga durante la fruizione del congedo parentale. La malattia certificata può interrompere il periodo di congedo parentale e, una volta terminata, il congedo può riprendere secondo le modalità previste.
Tuttavia, il criterio di computo dei giorni non lavorativi dipende dalla precisa sequenza delle assenze e dall’eventuale ripresa dell’attività lavorativa.
Per questo, nel caso concreto, è fondamentale verificare quale istituto copra ciascuna giornata.
Il principio da ricordare
Per il personale docente la regola pratica può essere sintetizzata in questo modo:
non è il semplice fatto che sabato e domenica siano giorni non lavorativi a determinare automaticamente il loro trattamento. È la sequenza dei periodi di assenza e, soprattutto, l’eventuale effettiva ripresa del servizio a determinare il corretto computo.
La differenza è rilevante soprattutto quando il congedo parentale viene utilizzato in modo frazionato.
Riferimenti normativi
Il quadro di riferimento comprende principalmente:
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D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 32, relativo al congedo parentale e al termine di preavviso;
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CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024, sottoscritto il 23 dicembre 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2026;
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orientamenti ARAN sul computo del sabato e della domenica nei periodi di congedo parentale per il personale della scuola;
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orientamenti ARAN sul computo del sabato e della domenica tra due periodi di malattia;
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indicazioni INPS sul computo dei giorni non lavorativi e sull’interruzione del congedo parentale per malattia.
Attenzione ai casi concreti
La gestione amministrativa dell’assenza può cambiare in funzione della sequenza esatta delle giornate, dell’articolazione dell’orario di servizio e del tipo di contratto del docente.
In particolare, per un docente a tempo determinato, è opportuno verificare la tipologia della supplenza e la durata del contratto prima di stabilire gli effetti economici e giuridici dell’assenza.
di Redazione




