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Docenti precari over 67, il Tribunale di Velletri ordina il reinserimento nelle GPS: «Garantire il diritto alla pensione»

Ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. a favore di una docente della scuola dell'infanzia. Il caso riguarda una lavoratrice con oltre 67 anni e circa 16 anni di contribuzione: il giudice ha disposto il reinserimento nelle graduatorie per consentire il raggiungimento del requisito contributivo.

VELLETRI, 30 settembre 2026 – Il tema dei docenti precari che raggiungono l’età pensionabile senza aver maturato il requisito contributivo minimo torna al centro del contenzioso giudiziario.

Il Tribunale Ordinario di Velletri, Sezione Lavoro, secondo quanto comunicato dal legale della ricorrente, ha accolto con un’ordinanza cautelare emessa ai sensi dell’art. 700 del Codice di procedura civile il ricorso presentato da una docente precaria della scuola dell’infanzia, assistita dall’avvocato Antimo Buonamano, nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il provvedimento riguarda una docente che, dopo aver compiuto i 67 anni, si era vista impedire dal sistema informatico ministeriale la possibilità di procedere all’aggiornamento e alla permanenza nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per il biennio 2026/2028.

La lavoratrice, secondo quanto riportato nel ricorso, avrebbe maturato circa 16 anni e 2 mesi di contribuzione, risultando quindi ancora priva del requisito contributivo necessario per l’accesso alla pensione di vecchiaia ordinaria.

Il nodo: il limite dei 67 anni previsto per le GPS

La controversia nasce dall’applicazione delle disposizioni contenute nell’Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, che disciplina l’aggiornamento delle GPS per il biennio 2026/2028. La procedura ministeriale ha previsto, tra i requisiti, specifiche condizioni relative all’età degli aspiranti. Gli Uffici scolastici territoriali hanno successivamente adottato provvedimenti di depennamento nei confronti di candidati ultra 67enni.

Nel caso esaminato dal Tribunale di Velletri, il problema assume però una particolare rilevanza previdenziale: l’esclusione dalla graduatoria avrebbe impedito alla docente di ottenere ulteriori incarichi di supplenza e, conseguentemente, di maturare ulteriore contribuzione.

Il ricorso ha quindi posto al centro della controversia il rapporto tra limite anagrafico per la permanenza nelle graduatorie, disciplina del lavoro a tempo determinato e tutela del diritto previdenziale.

Il precedente della Corte costituzionale

La vicenda si inserisce in un quadro normativo e giurisprudenziale che nel 2026 ha registrato un’importante evoluzione.

Con la sentenza n. 125/2026, depositata il 14 luglio 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 509, comma 3, del D.Lgs. 297/1994 nella parte in cui stabiliva che il trattenimento in servizio del personale scolastico potesse proseguire «non oltre il settantesimo anno di età», senza considerare la diversa maggiore età derivante dagli adeguamenti alla speranza di vita dei requisiti pensionistici.

La pronuncia è nata proprio da una controversia relativa a una lavoratrice del comparto scuola che aveva raggiunto il limite anagrafico senza avere maturato il requisito contributivo necessario per la pensione.

La Corte ha richiamato, tra gli altri profili, la tutela costituzionale della previdenza e il problema determinato dalla possibile cessazione del rapporto di lavoro senza la contestuale maturazione del diritto a un trattamento pensionistico.

Dal personale di ruolo ai docenti precari

Un ulteriore profilo affrontato nel contenzioso riguarda la possibilità di estendere ai lavoratori a tempo determinato una tutela prevista per il personale scolastico a tempo indeterminato.

La questione si collega al principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, sancito dalla clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nonché alla disciplina del Testo unico dell’istruzione.

Secondo la prospettazione accolta nel provvedimento cautelare, il trattamento differenziato tra docente di ruolo e docente precario che si trovino nella medesima situazione contributiva deve essere valutato alla luce della finalità della disciplina, soprattutto quando l’esclusione dalle graduatorie impedisca al lavoratore di maturare i contributi necessari per accedere alla pensione.

Si tratta, tuttavia, di un principio che va letto con riferimento al caso concreto e al contenuto dell’ordinanza, senza considerare automaticamente la pronuncia come una modifica generale delle regole delle GPS per tutti gli aspiranti ultra 67enni.

Il requisito dei 20 anni di contribuzione

Il tema previdenziale è centrale.

Per la pensione di vecchiaia ordinaria, la disciplina generale prevede il requisito contributivo minimo di 20 anni, mentre per alcune situazioni relative al sistema contributivo trovano applicazione ulteriori condizioni previste dalla normativa previdenziale.

La stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 125/2026, ha ricostruito il quadro previsto dall’art. 24 del decreto-legge n. 201/2011, evidenziando la distinzione tra il regime ordinario della pensione di vecchiaia e quello previsto per chi raggiunge una determinata età anagrafica con un’anzianità contributiva effettiva minima.

È proprio questo intreccio tra età anagrafica, contribuzione e permanenza nel lavoro ad aver assunto particolare rilievo nel contenzioso che coinvolge i docenti precari.

Il periculum in mora: senza supplenza niente reddito e contribuzione

Nel ricorso è stato inoltre evidenziato il periculum in mora, ossia il rischio che l’attesa dei tempi ordinari del giudizio potesse produrre un pregiudizio grave e difficilmente reversibile.

Secondo quanto riferito dal legale della docente, la mancata possibilità di partecipare alle procedure di conferimento delle supplenze avrebbe comportato non soltanto la perdita dell’attività lavorativa e della relativa fonte di reddito, ma anche l’impossibilità di maturare ulteriore contribuzione previdenziale.

Il giudice, secondo quanto comunicato, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’intervento cautelare richiesto ai sensi dell’art. 700 c.p.c.

Disposto il reinserimento nelle GPS della provincia di Roma

Per effetto dell’ordinanza, il Ministero dell’Istruzione e del Merito sarebbe stato chiamato a procedere al reinserimento della docente nelle GPS della provincia di Roma, relativamente agli insegnamenti di competenza, compresi quelli riferiti alla scuola dell’infanzia e al sostegno.

L’obiettivo è consentire alla docente di partecipare alle procedure informatizzate per il conferimento delle supplenze e, secondo quanto riferito nel provvedimento, di proseguire l’attività lavorativa fino al raggiungimento del requisito contributivo necessario, nel rispetto del limite anagrafico risultante dalla disciplina applicabile alla fattispecie.

Una questione che potrebbe interessare altri docenti

La pronuncia del Tribunale di Velletri si inserisce in un contesto nel quale altri giudici del lavoro sono stati chiamati ad affrontare casi analoghi riguardanti docenti precari ultra 67enni privi dei requisiti pensionistici.

Anche il Tribunale di Pescara, nel 2026, ha accolto un ricorso cautelare promosso da un docente precario che aveva superato i 67 anni senza aver raggiunto il requisito contributivo, ordinandone il reinserimento nelle GPS.

La presenza di più pronunce non significa, tuttavia, che sia già configurabile una disciplina uniforme applicabile automaticamente a tutti i casi: ogni controversia deve essere valutata sulla base della situazione contributiva, dell’età, della posizione nelle graduatorie, della normativa applicabile e delle circostanze documentate nel singolo procedimento.

La questione previdenziale al centro del contenzioso

Il caso di Velletri riporta quindi all’attenzione una questione particolarmente delicata per il personale scolastico: cosa accade quando il raggiungimento dell’età anagrafica non coincide con la maturazione del requisito contributivo necessario per ottenere la pensione?

La sentenza n. 125/2026 della Corte costituzionale ha modificato il quadro dell’art. 509, comma 3, del Testo unico della scuola, eliminando il carattere rigido del riferimento ai 70 anni e imponendo di considerare gli adeguamenti alla speranza di vita.

L’ordinanza del Tribunale di Velletri, secondo quanto comunicato dalla difesa della docente, affronta invece la questione dal punto di vista specifico dei docenti precari inseriti nelle GPS, mettendo in relazione il limite anagrafico previsto dalla disciplina amministrativa con la necessità di consentire alla lavoratrice di maturare la contribuzione necessaria al conseguimento della pensione.

Una vicenda che potrebbe quindi alimentare ulteriormente il confronto giuridico sul rapporto tra precariato scolastico, graduatorie per le supplenze, limiti di età e tutela previdenziale.

di Redazione

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