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Mobilità e vincolo triennale: cappio al collo ai prof dal Miur?

Si resta al palo per la mobilità docenti 2022/23. Falsa partenza oggi infatti per la trattativa sul CCNI che regolerà la mobilità del personale docente, ATA ed educativo del prossimo triennio. Presente solo il sindacato Cisl Scuola, FLCGIL Snals Uil Gilda. Questi ultimi hanno richiesto risorse per il rinnovo del contratto da inserire nella Legge di Bilancio, eliminazione di vincoli e strettoie burocratiche. E di proseguire il confronto sul Patto per la scuola sottoscritto a maggio 2021.

Vincolo mobilità: CCNL 2019/22

Il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A triennio 2019/22, recependo quanto pattuito nel CCNL 2016/18, ha previsto un vincolo di permanenza nella scuola in cui si è trasferiti per tre anni scolastici. Il vincolo è stato applicato ai docenti soddisfatti tramite preferenza analitica, ossia su una delle scuole espresse. E trasferiti nell’ambito del comune di titolarità. Invece non è stato applicato ai docenti trasferiti tramite preferenza sintetica. Oppure beneficiari di una delle precedenze di cui all’articolo 13, comma 1, del citato CCNI, se soddisfatti in un comune diverso da quello in cui opera la precedenza. Infine trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata.

Decreto Sostegni-bis

Sulla citata disposizione è intervenuto il DL n. 73/2021 (decreto sostegni-bis, convertito in legge n. 106/2021) che ha lasciato immutato il periodo di permanenza nella scuola in cui si è trasferiti, modificandone però le condizioni e rendendo il vincolo più “stringente”. Così leggiamo nell’articolo 58, comma 2 – lettera f (secondo periodo), del predetto DL:

[…] Al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023. 

Quindi? Alla luce della nuova disposizione normativa, il vincolo di permanenza nella scuola in cui si è trasferiti è di tre anni scolastici. Poi si applica a tutti i docenti trasferiti, a prescindere dalla preferenza in relazione alla quale si è stati soddisfatti. Ancora: non si applica ai docenti soprannumerari che non presentano domanda volontaria ma condizionata. Stando al tenore letterale del testo, il vincolo di permanenza si applica anche ai beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13, comma 1, del CCNL 2019/22 (emodializzati e non vedenti, personale con disabilità, personale che assiste soggetti con disabilità …).

Decorrenza

La nuova disciplina si applica a decorrere dalle operazioni di mobilità a.s 2022/23. Dunque i docenti trasferiti per il 2022/23, saranno soggetti al succitato vincolo e quindi l’applicazione parte con le prossime domande di mobilità.

 

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