GPS sostegno 2026/27, rifiutare la nomina in ruolo dalla prima fascia blocca tutte le supplenze: stop anche agli interpelli
I docenti destinatari di un incarico finalizzato al ruolo dalla prima fascia GPS sostegno che rinunciano alla nomina perdono il diritto a qualsiasi supplenza per l'anno scolastico 2026/2027, comprese quelle conferite tramite interpello. Ecco cosa prevede la normativa.
La compilazione delle 150 preferenze rappresenta uno dei passaggi più delicati per i docenti inseriti nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle Graduatorie ad esaurimento (GaE). Una scelta non ponderata può infatti avere conseguenze rilevanti sull’intero anno scolastico.
Domanda delle 150 preferenze: scadenza fissata al 29 luglio
I docenti inseriti nelle GaE o nelle GPS valide per il biennio 2026-2028 possono presentare l’istanza per l’assegnazione degli incarichi di supplenza annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2027).
La domanda deve essere inoltrata entro le ore 14:00 del 29 luglio 2026, termine indicato come improrogabile. Nella compilazione delle preferenze è necessario indicare esclusivamente le sedi e le tipologie di posto per le quali si è realmente disponibili ad accettare un eventuale incarico.
Rinuncia alla nomina in ruolo: quali sono le conseguenze
Uno degli aspetti più importanti riguarda i docenti che ottengono un’assegnazione nell’ambito della procedura finalizzata all’immissione in ruolo dalla prima fascia GPS sostegno.
La normativa stabilisce che l’assegnazione della sede produce effetti vincolanti indipendentemente dalla successiva accettazione o rinuncia. In altre parole, il semplice conferimento della sede determina l’esclusione dalle successive procedure di attribuzione delle supplenze per l’intero anno scolastico di riferimento.
Di conseguenza, il docente che non prende servizio dopo essere stato individuato per il ruolo non potrà ricevere ulteriori incarichi né attraverso le GPS ordinarie né tramite altre procedure di reclutamento a tempo determinato.
Cosa prevede la circolare ministeriale
Le indicazioni sono contenute nella circolare n. 11814 del 6 maggio 2026, che richiama quanto previsto dal Decreto ministeriale e dall’Ordinanza ministeriale sulle supplenze.
La circolare precisa che l’assegnazione della sede comporta automaticamente l’impossibilità di partecipare alle successive procedure di conferimento degli incarichi a tempo determinato. Tale preclusione opera anche nel caso in cui il docente decida di rinunciare alla sede assegnata.
La limitazione riguarda qualsiasi classe di concorso e ogni tipologia di posto e si estende anche agli incarichi conferiti attraverso gli interpelli, oltre alle conferme degli incarichi a tempo determinato sul sostegno previste dalla normativa.
Stop alle supplenze anche tramite interpello
Le conseguenze pratiche della norma sono particolarmente rilevanti.
In sintesi:
- chi accetta la nomina finalizzata al ruolo non partecipa, come previsto, alle successive operazioni di conferimento delle supplenze;
- chi rinuncia alla nomina perde comunque il diritto a ricevere incarichi di supplenza per l’anno scolastico 2026/2027;
- l’esclusione comprende anche gli incarichi attribuiti tramite interpello, sia nella stessa provincia sia in province diverse;
- il docente non potrà inoltre beneficiare delle eventuali conferme degli incarichi a tempo determinato sul posto di sostegno.
Attenzione nella compilazione delle preferenze
Alla luce delle disposizioni vigenti, la compilazione delle 150 preferenze richiede particolare attenzione. Inserire una sede equivale a dichiarare la disponibilità ad accettare l’eventuale assegnazione.
Per questo motivo, gli esperti consigliano di indicare esclusivamente le preferenze realmente gradite, evitando di inserire scuole o province per le quali non si è disposti a prendere servizio. Una rinuncia successiva, infatti, comporterebbe la perdita di qualsiasi possibilità di ottenere supplenze nel corso dell’anno scolastico 2026/2027, comprese quelle assegnate tramite interpello.
di Redazione




