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Telecamere a scuola, il “Grande fratello” che non funziona

Un “Grande fratello” che non ha risolto nulla o quasi. Ovviamente ci si riferisce al personaggio immaginario creato da George Orwell, presente nel romanzo 1984. Nella società che Orwell descrive, ciascun individuo è tenuto costantemente sotto controllo dalle autorità. Lo slogan è “Il Grande Fratello vi guarda”. Stesso non si può dire per le telecamere nelle scuole, che avrebbero scopo utile e ben diverso. Ma che pare nn stia funzionando. Il fenomeno dei Presunti Maltrattamenti a Scuola (PMS) ha luogo nella sola Italia e in nessun altro Paese occidentale.

Che fare?

Istituzioni, politica, sindacati, associazioni di categoria e opinione pubblica ignorano la stravagante anomalia. Rincorrendo la soluzione tecnologica senza riflettere sulle tante implicazioni e perplessità che ne discendono. Eppure, le ragioni per riflettere sono tante, a cominciare dal fatto che queste indagini professionali sono inopinatamente appannaggio di inquirenti non addetti ai lavori. Segue a ruota il ricorso inedito ad audiovideointercettazioni in ambiente scolastico, che non ha ricevuto l’attenzione che merita. Poiché  annienta il diritto costituzionale alla riservatezza dell’individuo e, al contempo, del lavoratore (art. 4 Statuto dei Lavoratori).

La videosorveglianza: in quali casi

Secondo quanto stabilito dal Garante della Privacy, gli istituti scolastici possono installare e utilizzare videocamere di sorveglianza. Purché siano in grado di garantire il diritto alla riservatezza di ogni studente. Possono attivare questi dispositivi laddove è importante garantire l‘incolumità degli edifici scolastici da atti vandalici e furti nell’edificio, circoscrivendo tuttavia le riprese alle sole aree interessate. L’installazione dell’impianto di videosorveglianza da parte della scuola appare pertanto lecita solo se avvalorata da una concreta esigenza di prevenire situazioni di pericolo sorte. A seguito di episodi di furto o atti vandalici già verificatisi o, in alternativa, nel caso in cui la scuola custodisca beni di valore quali strumentazione informatica o somme di denaro.

Come si può fare la videosorveglianza

Le riprese devono tuttavia risultare circoscritte alle sole aree interessate da furti o atti vandalici. E la presenza delle telecamere deve essere inoltre chiaramente segnalata da un’apposita cartellonistica. Secondo quanto stabilito dal Garante della Privacy, le aree esterne adiacenti all’istituto scolastico possono essere oggetto di riprese mediante telecamere di videosorveglianza anche durante le lezioni, purché non risultino pertinenti all’edificio. Al contrario, le aree interne della scuola possono essere oggetto di riprese solo ed esclusivamente negli orari di chiusura. Sono dunque assolutamente vietate durante l’ordinario svolgimento delle attività scolastiche o extrascolastiche. Tutte le prescrizioni indicate per l’installazione di sistemi di videosorveglianza presso gli istituti scolastici sono di fatto finalizzate a garantire “il diritto dello studente alla riservatezza”.

La conservazione dei dati

Il regolamento europeo in materia (Regolamento Europeo 2016/679) spiega che la conservazione dei dati deve avvenire solo per un tempo non superiore al “conseguimento delle finalità per le quali i dati raccolti sono trattati”. Tema specificato ulteriormente dal Garante nelle FAQ del dicembre 2020, in cui viene riportato che “immagini registrate non possono essere conservate più a lungo di quanto necessario per le finalità per le quali sono acquisite”. E che “spetta al titolare del trattamento individuare i tempi di conservazione delle immagini, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento. Nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche Quanto più prolungato è il periodo di conservazione previsto (soprattutto se superiore a 72 ore), tanto più argomentata deve essere l’analisi riferita alla legittimità dello scopo e alla necessità della conservazione.”

Le responsabilità del Titolare dei Dati

La scuola, e nello specifico il titolare del trattamento dei dati personali, deve attenersi a una serie di norme e regole imposte dal Garante della Privacy . Volte perciò a tutelare e a garantire la riservatezza di tutti coloro che sono soliti transitare o permanere all’interno dei locali. L’informativa deve essere sempre presente anche se in forma semplificata con un semplice cartello e non è necessario indicare l’esatta ubicazione della telecamera. Deve però sempre rinviare a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, indicando come e dove trovarlo. Altra responsabilità della scuola come Titolare dei dati è quello di definire l’attività di videosorveglianza nel registro delle attività di trattamento e adottare specifiche misure di sicurezza. Una di queste misure prevede che lo stesso Titolare dei dati nomini uno o più Soggetti responsabili del trattamento dei dati.

Scenari futuri

Al momento sembra che l’installazione di telecamere non abbia scoraggiato atti vandalici, di bullismo o violenza, dati i numerosi episodi di cronaca. Cosa ci aspetta per il futuro? Grande fratello a parte.

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