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Concorso Dsga, aumenta la percentuale di idonei ma resta il nodo del contratto dei facenti funzione

Anief – Le procedure concorsuali per il profilo DSGA non si sono concluse in diverse regioni italiane entro il 31 agosto 2020 e questo non ha consentito le immissioni in ruolo al 1° settembre 2020 dei vincitori di concorso. Il Parlamento Italiano in sede di conversione del D.L. 104 del 14 agosto 2020 ha approvato un emendamento che aumenta la forbice degli idonei al concorso dal 30% al 50%. Emendamento peraltro presentato da Anief e quindi non si può che esprime parere favorevole. Tuttavia, l’Anief esprime la propria contrarietà e si dichiara pronta a una battaglia giuridica sui seguenti punti: non aver ammesso alle prove orali chi non avesse superato la soglia diciotto; non aver previsto un ulteriore canale di reclutamento per facenti funzione Dsga.

Per oltre un ventennio le scuole italiane sono state portate avanti, per la parte amministrativa economica contabile, dai facenti funzione DSGA e il Ministero non si è preoccupato minimamente di affidare le Istituzioni Scolastiche a personale non in possesso dei requisiti dei titoli di accesso per svolgere un profilo di alta responsabilità dal punto di vista penale e civile. Non dimentichiamo che hanno acquisito delle professionalità che vanno ben oltre il titolo di studio e inoltre molti di loro sono in possesso della seconda posizione economica, acquisita dopo aver superato una vera e propria prova selettiva. Tra l’altro chi era in possesso della seconda posizione economica era costretto ad accettare incarichi da facenti funzione oppure alla sostituzione dello stesso DSGA se era in malattia o in congedo per non perdere compenso annuo forfettario.

In molti ambiti territoriali nel mese di agosto 2020 si sono aperte le operazioni di conferimento dei contratti a tempo determinato, a decorrere dal primo settembre 2020, per la copertura dei posti vacanti e o disponibili nel profilo dei DSGA. L’individuazione del personale è avvenuta tramite graduatorie del personale amministrativo che si è reso disponibile per la cosiddetta “facente funzione”. I contratti stipulati per l’anno scolastico 2020/2021 avevano come termine il 31 agosto 2021 in quanto l’art. 41 del CCNL istruzione e ricerca 2016-18 prevede che i contratti a tempo determinato debbano recare in ogni caso un termine certo, quindi un inizio e una fine precisi.

L’approvazione di questo emendamento consente che i facenti funzione vengono rimossi dal loro incarico e ricollocati nei loro ruoli di provenienza ma nel contratto stipulato non vi è nessuna clausola rescissoria né tanto meno una clausola di licenziamento per giusta causa. Infine si sottolinea che questi posti per anni sono stati posti vacanti e disponibili.

 

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