Normative

Ata, contingenti minimi e lavoro agile: gli strumenti per ridurre il rischio lavorativo

Il decreto firmato da Conte rappresenta un’ulteriore stretta. Una stretta che non cambia, però, la situazione del personale della scuola. Gli istituti, infatti, non sono chiusi ma hanno sospeso le attività didattiche fino al 3 aprile. Quindi i dirigenti scolastici e il personale ATA proseguono ad andare a scuola, sebbene possano far ricorso al lavoro agile.  Dirigenti che nella stragrande maggioranza dei casi stiano limitando le attività alle prestazioni essenziali per garantire il funzionamento dell’istituzione scolastica.

I dirigenti possono, inoltre far ricorso ai contingenti minimi. Questo vale sia per i collaboratori scolastici che per gli assistenti tecnici.

Il contingente minimo riguarda anche gli assistenti amministrativi. Nella nota del 10 marzo vengono fornite indicazioni dettagliate per i collaboratori scolastici, tuttavia due paragrafi precedenti chiariscono che tale strumento riguarda l’intero personale ATA.

Quanto ai criteri da seguire, agli istituti cui ricorrere per l’assenza del personale non presente (in quanto opera un contingente minimo) e ai passaggi da effettuare si rimanda a quanto scritto per i collaboratori scolastici, ossia:

  1. il dirigente attiva i contingenti minimi stabiliti nella contrattazione di istituto, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146 (che, evidenziamolo, è la legge che reca norme sullo svolgimento dello sciopero nei servizi pubblici essenziali), oppure con provvedimento datoriale, nel caso di assenza di tale strumento (ci si riferisce alla disciplina nella contrattazione predetta); la motivazione di tale atto discende dalla particolare situazione di emergenza per la quale vi è la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti anche per ragioni lavorative (vedi al riguardo il citato DPCM del 9 marzo);
  2. le turnazioni riguardanti lo svolgimento dell’attività, secondo il contingente minimo attivato, vanno organizzate tenendo in considerazione le esigenze dei collaboratori legate a: condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi educativi per l’infanzia, condizioni di pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio. Quindi si agevola (nel senso di venire incontro alle esigenze prospettate), nell’ambito della turnazione che va svolta, le esigenze del personale che ha particolari condizioni di salute, che ha figli piccoli …;
  3. il dirigenza informa la RSU sull’organizzazione, le turnazioni e quindi sullo svolgimento dell’attività suddetta;
  4. il dirigente integra le direttive di massima e informa il DSGA che  predispone le variazioni necessarie al piano delle attività;
  5. quanto agli istituti cui ricorrere per giustificare l’assenza:
  • gli stessi (collaboratori) fruiscono dapprima le ferie non godute dello scorso anno scolastico e che, secondo il CCNL vigente, vanno fruite entro il mese di aprile (le ferie vanno comunque chieste dagli interessati). Spetta al dirigente verificare se i dipendenti abbiano periodi di ferie non godute, da consumarsi entro il mese di aprile;
  • successivamente l’istituto, cui si ricorre per l’assenza dei collaboratori non impiegati nei turni, discende dall’articolo 12566, c. 2, c.c., in base al quale la mancata prestazione lavorativa dipende dal fatto che la stessa non può essere svolta non per causa del lavoratore, ossia  “l’obbligazione divenuta temporaneamente impossibile”; in questo caso, evidenziamolo, il lavoratore non deve giustificare o recuperare nulla.

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