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Lo spezzone orario pari o inferiore a sei ore: ecco quando può essere conferito a supplente

Cosa ne è degli spezzoni orario pari o inferiori a sei ore?

Se lo chiedono molti aspiranti supplenti, considerando che questa tipologia di supplenza non rappresenta una cattedra o un posto da ricoprire a sè.

Gli spezzoni orario vengono attribuiti dai Dirigenti Scolastici ai docenti presenti in organico dell’autonomia, fino ad un numero massimo di 24 ore settimanale.

La circolare sulle supplenze dedica un apposito paragrafo al conferimento di questo tipo di supplenze. Qui infatti si spiega che gli spezzoni pari o inferiori a 6 ore saranno utilizzati per formare cattedre intere, quindi possono essere richiesti dai docenti di GaE, prima e seconda fascia GPS.

Le indicazioni riportate nella circolare fanno riferimento a quanto previsto originariamente dall’OM n. 60/2020.

Esaminando i due testi si intende come le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario:

  1. riguardano i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado
  2. vengono attribuite dai dirigenti scolastici ai docenti di ruolo della scuola interessata, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno o, in subordine, del titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina;

A questo punto, è naturale chiedersi cosa accade nel caso in cui nessun docente dell’organico dell’autonomia accetti il conferimento di tali ore.

La risposta è da rintracciarsi all’articolo 2, comma 4, dell’OM 60/2020 dove si legge che, in casi simili si provvede

con la stipula di contratti a tempo determinato.

E’ proprio questo il caso in cui, quindi, lo spezzone orario di 6 ore o meno può essere attribuito al docente supplente.

 

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