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Scuola. Avviso Carta del Docente: due mesi di tempo pena la perdita delle somme. Ecco cosa fare

Scuola. In tema Carta del Docente è bene ricordare una importante scadenza per il 2020. Si tratta dei tempi entro i quali le somme potranno essere spese. Facciamo un esempio pratico.

Se nel 2018/2019 il docente ha speso solo 200 dei 500 euro erogati nel borsellino elettronico, i 300 euro rimanenti saranno cumulati ai 500 dell’anno 2019/2020. I 300 euro devono essere spesi necessariamente entro la fine dell’anno scolastico 2019/2020. Questo perchè la Carta del Docente prevede che le somme residue debbano essere spese obbligatoriamente entro due anni dalla loro emissione.

SCUOLA, COSA ACCADE SE LE SOMME RESIDUE NON VENGONO SPESE?

Le somme non spese entro i due anni dall’accredito su Carta del Docente, andranno perse senza possibilità alcuna di recupero da parte dell’insegnante. Ricordiamo quindi, ai docenti che lo scorso anno non hanno speso tutto il bonus, che entro il 31 agosto 2020 sarà necessario spendere l’intero importo presente nel borsellino.

Restano ancora tre mesi di tempo per effettuare i proprio acquisiti tramite l’app del Ministero.

L’insegnante sospeso perde il diritto alla Carta del Docente: la normativa che non tutti conoscono

L’insegnante sospeso perde il diritto alla Carta del Docente: la normativa che non tutti conoscono. E’ quanto stabilisce il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2016. Decreto che regola le “modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”.

Al terzo comma dell’articolo 9 si legge quanto segue

“Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l’utilizzo della Carta e l’importo di cui all’articolo 2, comma 1, non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all’assegnazione dell’importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull’assegnazione dell’anno scolastico di ripristino del beneficio”.

SCUOLA. Controlli e sanzioni – GLI ALTRI COMMI CHE RIGUARDANO L’ INSEGNANTE

1. Il MIUR vigila sul corretto funzionamento della Carta e puo’ provvedere, in caso di violazioni o eventuali usi difformi delle norme previste dal presente decreto, al recupero delle somme ai sensi dell’articolo 6, comma 7, alla disattivazione della Carta o alla cancellazione dall’elenco della struttura, esercente o ente previsti dall’articolo 7, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

2. L’applicazione web che realizza la Carta assicura, attraverso dichiarazione di responsabilita’ prodotta dagli esercenti, che possano essere acquistati mediante i buoni di cui
all’articolo 2, comma 3, solo beni o servizi previsti dall’articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.

4. Il MIUR disciplina le modalita’ di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno scolastico.

5. L’applicazione web mette a disposizione la reportistica necessaria per la rendicontazione delle spese effettuate.

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