Cambio d’ora, la responsabilità è della direzione se il prof è in ritardo

L’obbligo di sorveglianza degli studenti compete al docente per tutto l’arco di tempo in cui questi sono affidati alla scuola. A sancirlo è una sentenza della Cassazione (Cass. civile, sez. I, n. 3074/1999), ma le regole possono cambiare in alcuni specifici casi. Gli studenti, sono sotto la responsabilità dei docenti che nei 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni (CCNL, art. 27 del 24/07/2003), ma è durante il cambio d’ora che può verificarsi una circostanza diversa.
Nel momento in cui il docente termina la lezione, deve verificare che la situazione in classe sia priva di rischi prima di allontanarsi. Se, invece, ritiene che qualcosa possa accadere, ha l’obbligo di trattenersi nella classe fino all’arrivo del collega, anche se questo va a discapito di quella successiva in un cui deve recarsi.
La responsabilità del docente
Non è responsabile, invece, il docente che avrebbe dovuto sorvegliare la classe, ma impossibilitato a farlo a causa di un ritardo. Tale ritardo, non deve essere necessariamente giustificato o comunicato. Non trovandosi a scuola, il docente non può essere in alcun modo responsabile.
Questo perché, spiega la Cassazione, è “compito della direzione scolastica provvedere comunque ad affidare gli alunni ad altro personale, anche ausiliario, nei momenti di precaria e temporanea assenza dell’insegnante”.
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