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Scatti di anzianità durante il precariato: ne hanno diritto anche i docenti già di ruolo

Scatti di anzianità. Continua l’interminabile serie di condanne a carico del Miur ottenute dall’Anief per l’evidente discriminazione a discapito dei lavoratori precari. Lavoratori cui non riconosce gli scatti di anzianità durante tutto il periodo di precariato in aperta violazione della Direttiva 1999/70/CE.

“Laddove la normativa e la contrattazione interna ancora negano il giusto diritto all’integrale valutazione del servizio svolto da precari, l’Anief sa far valere i diritti dei lavoratori in tribunale. Ma è ora di riconoscere tali diritti direttamente nel contratto e con la nostra raggiunta rappresentatività ci batteremo per ottenere quello che i sindacati rappresentativi non sono riusciti a fare in 20 anni: riconoscere la piena e integrale parità di trattamento ai precari e a quanti hanno acquisito professionalità con contratti a tempo determinato, anche all’atto della ricostruzione di carriera”.

Il Giudice del Lavoro di Busto Arsizio (VA), infatti, con una nuova sentenza ottenuta grazie alla professionalità dei legali Anief, non ha dubbi e condanna l’illecita discriminazione posta in essere a discapito del lavoro svolto durante il precariato cui non viene attribuita pari dignità rispetto al servizio “di ruolo” e riconosce il diritto del ricorrente a percepire gli scatti di anzianità anche per il servizio svolto con contratti a termine.

SCATTI DI ANZIANITA’, LA CLAUSOLA 4 DELL’ACCORDO QUADRO

“La clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE – si legge nella sentenza – impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo.

Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato ( cfr. Cass. n. 22558/2016)”. Pertanto “La ricorrente dovrà essere inserita nella corretta classe stipendiale a lei spettante sulla scorta delle disposizioni della contrattazione collettiva del comparto scuola succedutesi nel tempo valevoli per i docenti di ruolo e applicabili ratione temporis alla ricorrente con il conseguente riconoscimento delle differenze retributive maturate oltre interessi legali dalle scadenze al saldo”. con ulteriore condanna al pagamento delle spese di soccombenza quantificate in 1.500 euro oltre accessori.

Nell’impartire l’ennesima lezione al Miur sul rispetto del lavoro svolto durante il precariato ancora una volta, dunque, l’Anief ha ottenuto con azioni legali mirate il rispetto delle normative comunitarie e contribuito a ristabilire la legalità e il rispetto da parte del Miur del lavoro svolto dai precari della scuola, anche dopo l’immissione in ruolo.

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