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Permessi 150 ore 2027 per docenti e ATA: scadenza di riferimento il 15 novembre, chi può chiedere, corsi ammessi, domanda con riserva e criteri.

Il termine ministeriale per chiedere i permessi retribuiti dell’anno solare 2027 è il 15 novembre, che quest’anno cade di domenica. Alcuni uffici scolastici possono però anticipare la data. Resta aperto il tema della domanda con riserva per chi attende l’avvio di abilitanti e sostegno.

ROMA  3 novembre 2026  – Sono ormai in dirittura d’arrivo i tempi per presentare istanza di permesso per il diritto allo studio relativa al 2027. Il riferimento nazionale è il 15 novembre, ma conviene consultare il sito dell’ufficio scolastico competente e il contratto integrativo regionale, che possono prevedere scadenze e regole diverse. La questione più discussa riguarda i percorsi abilitanti e il terzo ciclo INDIRE, per i quali molti aspiranti si chiedono se si possa presentare domanda prima dell’avvio dei corsi.

A cosa servono i permessi

Docenti e personale ATA possono usare questi permessi per frequentare percorsi e corsi che servono all’autoformazione o a completare la formazione professionale. Ogni ufficio scolastico rende noto il contingente disponibile per ciascun ordine di scuola nell’anno solare 2027.

C’è un limite di numero: in ogni provincia chi può beneficiarne non supera, nel complesso, il 3% del personale in servizio a inizio anno scolastico, con arrotondamento all’unità superiore. Se in un ordine di scuola restano posti non assegnati, questi possono passare a un altro. La pubblicazione dei numeri massimi per profilo e per ordine garantisce la trasparenza della procedura.

La domanda va consegnata alla scuola in cui si presta servizio entro il 15 novembre, o entro la diversa data fissata a livello regionale. Il tetto individuale è di 150 ore annue, da proporzionare all’orario di servizio e alla durata del contratto, ad esempio se termina il 30 giugno.

Chi può fare domanda

Possono presentare istanza:

  • il personale docente ed educativo;
  • il personale ATA;
  • gli insegnanti di religione cattolica con incarico annuale (alcuni territori, come Napoli, prevedono per loro una procedura separata).

Il contratto può essere a tempo indeterminato, a orario intero o parziale, oppure a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche, anch’esso a orario pieno o ridotto. Con orario parziale o part-time i permessi sono proporzionali alla durata dell’incarico e alle ore di servizio. Per le supplenze temporanee valgono le indicazioni dei singoli contratti integrativi regionali.

Quali corsi danno diritto ai permessi

Le categorie ammesse sono quattro:

  1. corsi per conseguire il titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;
  2. corsi per titoli di qualificazione professionale, inclusi abilitazione, specializzazione sul sostegno, riconversione professionale e quelli riconosciuti dall’ordinamento pubblico;
  3. corsi per laurea (o titolo equipollente) o per il diploma di scuola secondaria;
  4. corsi per titoli post-universitari.

Verificare l’esistenza dei requisiti è compito esclusivo del dirigente scolastico, in base all’art. 14 del D.P.R. 275/99, e a lui spetta concedere o negare il permesso. La frequenza comprende anche il tempo necessario a raggiungere la sede del corso.

Corsi online e studio individuale

Sui corsi a distanza è intervenuta la Funzione Pubblica: il permesso è ammesso solo se il lavoratore può esibire la documentazione di iscrizione e degli esami sostenuti e può certificare la partecipazione alle lezioni, ossia il collegamento all’ateneo telematico durante l’orario di lavoro.

La circolare n. 12/2011 esclude invece le ore usate per la semplice preparazione agli esami: i permessi coprono le attività didattiche e le prove svolte in orario di servizio, non lo studio personale. L’orientamento è sostenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 10344/2008) e dall’ARAN. In pratica restano fuori lo studio autonomo e le lezioni asincrone, perché frequentare significa partecipare attivamente. Va però controllato come i singoli contratti regionali recepiscano questo principio. A Napoli, ad esempio, la frequenza sincrona dei corsi online è consentita solo in orario scolastico.

A chi si presenta la domanda

L’istanza va alla segreteria della scuola di servizio, con il visto del dirigente scolastico, e la scuola la trasmette al dirigente dell’ufficio scolastico provinciale. Chi lavora su più scuole la presenta a quella che gestisce la sua posizione amministrativa e la comunica per conoscenza alle altre.

Domanda con riserva per corsi non ancora attivati

La risposta è affermativa, ma solo nei limiti stabiliti dai singoli uffici scolastici e dai contratti integrativi regionali. Il tema riguarda soprattutto chi attende il IV ciclo dei percorsi abilitanti e l’eventuale terzo ciclo INDIRE. In passato alcuni uffici hanno riaperto i termini per chi frequentava le lezioni di sostegno e abilitanti tra settembre e dicembre, ammettendo le domande con riserva. Poiché il margine di tolleranza non è uniforme, chi si trova in questa situazione deve leggere con attenzione la circolare del proprio territorio.

Moduli per provincia e regione

L’elenco dei modelli per l’anno scolastico 2026/27 è in aggiornamento. Al momento sono segnalati:

Un avviso importante: in questi giorni alcuni uffici stanno concedendo ulteriori permessi validi fino al 31 dicembre 2026, ancora legati alla disponibilità 2025/26. Quella per il 2026/27 è una domanda distinta.

Quando si possono usare

I permessi del 2027 decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027. Quelli eventualmente fruiti tra settembre e dicembre 2026 appartengono ancora all’anno scolastico 2025/26. Non si può usare il permesso per un corso diverso da quello indicato nella domanda, salvo esplicita autorizzazione dell’ufficio scolastico provinciale.

Assunti dopo il 15 novembre e scuole non statali

Di norma gli uffici concedono cinque giorni dall’assunzione per presentare istanza, ma è bene contattare quello di riferimento. Per i docenti delle scuole non statali valgono i rispettivi contratti.

Come si usano e come si certificano

I criteri specifici sono demandati alla contrattazione integrativa regionale. Il permesso può essere orario, cioè una parte della giornata, oppure giornaliero, cioè l’intero turno. Chi ne beneficia ha diritto, compatibilmente con le esigenze di servizio, a turni che agevolino la frequenza, anche modificando un orario già definito se necessario. È il caso di un docente che chiede sempre lo stesso giorno della settimana, con ricadute sulla didattica di una classe.

La fruizione va certificata subito dopo l’utilizzo e comunque entro il termine fissato dalla scuola. Senza certificazione, le ore usate sono considerate aspettativa per motivi di famiglia senza assegni, e l’amministrazione recupera le competenze fisse versate.

Norme di riferimento e contratti regionali

La disciplina si basa sull’art. 3 del D.P.R. 395/88, sulle circolari ministeriali e della Funzione Pubblica (tra cui la C.M. n. 319 del 24/10/1991 e la C.M. n. 130 del 21/04/2000), sul CCNL 29/11/2007 (art. 4, comma 4, lett. a) e sui contratti integrativi regionali. Per consultarli:

di Redazione

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