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Docente di religione precario 19 anni: Ministero condannato

Risarcimento di 20 mensilità e adeguamento degli scatti di anzianità mai riconosciuti: la decisione dell’11 febbraio 2026 conferma l’abuso dei contratti a termine sui posti vacanti

Sansepolcro (Arezzo) – Diciannove contratti annuali consecutivi, tutti in scadenza il 31 agosto e rinnovati ogni settembre. Con la sentenza n. 700/2026 dell’11 febbraio 2026, la Sezione Lavoro del Tribunale di Milano ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a risarcire un insegnante di religione cattolica in servizio dal settembre 2007 nelle scuole statali di Milano e provincia. La causa è stata seguita dall’avvocato Amedeo Stoppa.

Il giudice ha riconosciuto al docente un risarcimento pari a 20 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto e, in aggiunta, la stessa progressione stipendiale dei colleghi di ruolo per tutti gli anni di precariato, con le differenze arretrate maggiorate di interessi o rivalutazione.

Quanto vale la sentenza: il calcolo indicativo

Secondo le stime elaborate sulla base dei dati della causa e delle tabelle del contratto scuola, il valore complessivo della decisione supera i 100.000 euro. Il calcolo è indicativo: l’importo esatto dipende dalle buste paga del docente e da quanto già percepito a titolo di anzianità.

  • Risarcimento per abuso dei contratti a termine: 20 mensilità, a fronte di un massimo di 24 previsto oggi dalla legge (la forbice è da 4 a 24 mensilità). Ipotizzando una retribuzione lorda mensile di circa 2.000 euro, si tratta di circa 40.000 euro, oltre agli interessi legali.
  • Scatti di anzianità: per un docente con 15-20 anni di servizio, la differenza tra lo stipendio iniziale e quello della fascia corrispondente all’anzianità raggiunge circa 5.000-6.000 euro lordi l’anno. Sugli ultimi cinque anni, di regola non prescritti, e tenuto conto di quanto già percepito, gli arretrati sono stimabili in 15.000-25.000 euro.
  • Importo immediato: tra risarcimento e arretrati, indicativamente 55.000-65.000 euro, con le spese legali a carico del Ministero.
  • Effetti per il futuro: collocato nella fascia retributiva corrispondente agli anni di servizio, il docente percepirà circa 5.000 euro lordi in più ogni anno. In dieci anni di carriera, altri 50.000 euro circa.

La vicenda in cifre

  • 19 contratti annuali consecutivi, dall’anno scolastico 2007/2008 al 2025/2026
  • 18 anni, 11 mesi e 11 giorni di servizio da precario
  • 36 mesi: il limite europeo, superato oltre sei volte
  • 20 mensilità di risarcimento riconosciute su un massimo di 24

Perché accade: concorsi mancati e contratti annuali

La legge n. 186 del 2003 prevede che i concorsi per l’immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica si svolgano con cadenza triennale. Dopo il primo, nel 2004, per circa vent’anni non ne sono stati banditi altri con quella periodicità, e i posti stabili sono stati coperti con incarichi annuali.

Sul punto si sono espresse sia la Corte di giustizia dell’Unione europea (causa C-282/19, sentenza del 13 gennaio 2022) sia la Corte di Cassazione (sentenza n. 18698/2022): il reiterato ricorso a contratti a termine su posti vacanti configura un abuso e dà diritto al risarcimento. L’entità dell’indennizzo, oggi compresa tra 4 e 24 mensilità, è stata fissata dal decreto-legge n. 131/2024.

Il commento del legale

«Diciannove anni di lavoro con un contratto che scadeva il 31 agosto e tornava a settembre: non era un’esigenza temporanea, era un posto stabile coperto da un precario», afferma l’avvocato Amedeo Stoppa. «La stessa regola vale per tutti i lavoratori della scuola, docenti e personale ATA, che hanno superato i 36 mesi di contratti su posti vacanti. E il diritto al risarcimento si prescrive in dieci anni.»

Per approfondire

La scheda della sentenza e le altre decisioni ottenute sul tema sono consultabili nella pagina dedicata al risarcimento dei docenti di religione precari dello Studio Legale Stoppa.

In allegato la sentenza con i dati personali oscurati: per ragioni di riservatezza non vengono indicati il nome del docente né gli istituti in cui ha prestato servizio.

di Redazione

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