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Supplenze brevi, il MIM chiarisce le nuove regole: obbligo di copertura interna fino a 10 giorni e monitoraggio tramite SIDI

Supplenze brevi: il nuovo quadro normativo dopo la Legge 199/2025

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha fornito indicazioni operative alle istituzioni scolastiche in merito alla copertura delle supplenze brevi, alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 515, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

La disposizione interviene sull’articolo 1, comma 85, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, ridefinendo in modo puntuale i compiti dei dirigenti scolastici nella gestione delle assenze temporanee dei docenti e rafforzando il principio della copertura interna prioritaria.

Scuole secondarie: obbligo di sostituzione con l’organico dell’autonomia

Per le scuole secondarie di primo e secondo grado, la norma stabilisce un obbligo preciso:

il dirigente scolastico deve effettuare, salvo motivate esigenze di natura didattica, le sostituzioni dei docenti su posto comune assenti fino a 10 giorni utilizzando personale dell’organico dell’autonomia.

La formulazione legislativa (“deve effettuare”) introduce un vincolo stringente, limitando il ricorso a supplenze esterne per le assenze temporanee di breve durata. Solo in presenza di motivate esigenze didattiche sarà possibile derogare a tale principio.

L’obiettivo dichiarato è quello di:

  • contenere la spesa per supplenze brevi;

  • garantire maggiore continuità didattica;

  • valorizzare le risorse professionali già presenti nell’istituzione scolastica.

Scuola primaria e sostegno: una facoltà, non un obbligo

Diversa è la previsione normativa per:

  • i docenti della scuola primaria;

  • i posti di sostegno.

In questi casi, il dirigente scolastico può coprire le supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell’organico dell’autonomia.

La scelta lessicale (“può”) evidenzia una facoltà organizzativa e non un obbligo automatico, riconoscendo la peculiarità didattica e organizzativa dei segmenti interessati, in particolare per quanto riguarda il sostegno agli alunni con disabilità.

Il principio generale: verifica preventiva delle risorse interne

Il MIM richiama inoltre l’articolo 1, comma 78, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, che stabilisce un principio di carattere generale:

il dirigente scolastico può conferire supplenze brevi e saltuarie solo dopo aver verificato la possibilità di sostituire il docente assente con personale già in servizio nella stessa istituzione scolastica.

Tale verifica può comportare:

  • l’utilizzo di docenti con ore a disposizione;

  • l’adozione di margini di flessibilità nell’organizzazione dell’orario didattico;

  • soluzioni organizzative temporanee interne.

La sostituzione interna deve comunque essere limitata al periodo di effettiva permanenza dell’esigenza di servizio, evitando utilizzi impropri o prolungati.

Attivo il cruscotto SIDI “Supplenze brevi e saltuarie”

A partire dal 15 settembre 2025 è operativo, all’interno del sistema informativo SIDI, il cruscotto “Supplenze brevi e saltuarie”, già previsto dalla nota prot. n. 6961 del 15 settembre 2025.

Lo strumento consente alle scuole di:

  • monitorare i dati relativi alle supplenze brevi e saltuarie;

  • consultare statistiche aggiornate;

  • confrontare i propri dati con la media nazionale o con altre istituzioni scolastiche;

  • migliorare la programmazione e l’utilizzo delle risorse pubbliche.

L’accesso avviene tramite credenziali SIDI o autenticazione SPID/CIE, seguendo il percorso interno:
Applicazioni → Cruscotti → “Supplenze brevi e saltuarie”.

È disponibile inoltre un manuale operativo, “Cruscotto Supplenze brevi e saltuarie – luglio 2025”, consultabile direttamente dalla piattaforma.

Impatti organizzativi per le scuole

Le nuove disposizioni comportano per i dirigenti scolastici:

  • una maggiore responsabilità nella gestione interna delle sostituzioni;

  • un’attenta motivazione delle eventuali deroghe;

  • un monitoraggio costante dei dati relativi alle supplenze brevi.

Il rafforzamento dell’obbligo di copertura interna nelle scuole secondarie rappresenta un passaggio significativo nella politica di razionalizzazione della spesa e di efficientamento organizzativo.

Nota MIM: m_pi.AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE(U).0002129.27-02-2026

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