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Scuola: acquisto di Ffp2 nelle farmacie in elenco e il Miur rimborsa. Qual è il criterio di scelta?

La Circolare del Ministero dell'Istruzione

News a scuola: Ffp2 in farmacia, scegliendo tra l’elenco fornito, e poi il Miur rimborsa. Ecco il testo della circolare.

 

Il testo della Circolare

OGGETTO: novità introdotte dagli artt. 19 e 30 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 – Prime indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche statali e paritarie.

Con la presente Circolare, stante il ruolo fondamentale rivestito dalle scuole nella gestione dell’emergenza e l’importanza di garantire la didattica in presenza, si forniscono prime indicazioni operative in merito all’applicazione delle disposizioni, riguardanti le scuole, contenuti nel D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, aventi ad oggetto:
(i) Fornitura di mascherine FFP2 per alunni/personale in regime di auto-sorveglianza (art. 19,
commi 1 e 2);
(ii) Verifica digitale delle condizioni sanitarie che consentono la fruizione della didattica in
presenza/la riammissione in classe in regime di auto-sorveglianza (art. 30, comma 1);
(iii) Somministrazione gratuita dei test antigenici rapidi alla popolazione scolastica delle scuole
primarie (art. 30, comma 2).

1. Fornitura di mascherine FFP2 per alunni/personale in regime di auto-sorveglianza

Ai sensi dell’art. 19, commi 1 e 2, del D.L. 4/2022, sono state stanziate risorse pari a circa 45 milioni
per il 2022, ad incremento del fondo per l’emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all’art. 58,
comma 4, del D.L. 73/2021, convertito con L. 106/2021, per consentire la fornitura, alle Istituzioni
scolastiche statali e paritarie di mascherine di tipo FFP2, a favore degli alunni e del personale
scolastico in regime di auto-sorveglianza ai sensi della normativa vigente.
La presente Circolare contiene prime indicazioni operative al fine di agevolare l’applicazione della
norma in oggetto, fermo restando che, per ciò che concerne le modalità di riparto del fondo, il
trasferimento delle risorse e gli altri elementi ritenuti necessari sarà adottato un apposito D.M., ai
sensi del comma 2 del succitato art. 19.
Tali mascherine saranno acquistate, sulla base di un’attestazione dell’Istituzione scolastica interessata
che ne comprovi l’effettiva esigenza, presso le farmacie che hanno aderito al Protocollo stipulato il 4
gennaio 2022 tra il Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19, il Ministro della Salute,
Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021 n. 229, valido
dalla data della sua sottoscrizione e fino al 31 marzo 2022 (l’elenco delle farmacie in parola è
rinvenibile al seguente link: https://www.governo.it/it/dipartimenti/commissario-straordinariolemergenza-covid-19/cscovid19-contratti/14658).
Il citato Protocollo individua i requisiti minimi cui devono rispondere i dispositivi di protezione delle
vie respiratorie di tipo FFP2 e stabilisce che il prezzo finale di vendita al pubblico delle stesse non
possa essere superiore a € 0,75 IVA compresa, per ciascun pezzo venduto in confezione singola e
integra. Inoltre, nel caso di acquisti multipli, comunque in confezioni singole o multiple integre,
prevede che le farmacie aderenti possano praticare offerte migliorative rispetto al prezzo finale di
vendita applicato per il singolo acquisto.
Si riportano a seguire le principali fasi del procedimento di approvvigionamento in parola:

A. le singole scuole svolgono periodiche ricognizioni relative ai propri fabbisogni, fino al 28
febbraio, di mascherine FFP2, basandosi anche su stime effettuate sulla base di dati storici (ad
es., alunni e personale in auto-sorveglianza nelle ultime settimane). Il fabbisogno rilevato potrà
essere incrementato del 10%, volto a fare fronte in via prudenziale ad eventuali esigenze
sopravvenute, o allo smarrimento o danneggiamento di mascherine da parte degli alunni;

B. sulla base del fabbisogno di cui alla lettera A, il Dirigente Scolastico predispone, per ciascun
ordine di mascherine, un’apposita attestazione, che riporta i fabbisogni individuati e dà atto della
necessità di provvedere con l’emissione dell’ordinativo (al fine di semplificare tale adempimento
si fornisce in allegato sub “A” il Format di “Attestazione di fabbisogno di acquisto di mascherine
di tipo FFP2, ai sensi dell’art. 19 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4”). Ciascuna attestazione, che
dovrà prevedere la copertura dei fabbisogni per il periodo 27 gennaio (data di entrata in vigore
del D.L. n. 4/2022) – 28 febbraio, dovrà essere caricata dalla scuola su apposita sezione della
piattaforma “Rilevazione andamento emergenza COVID – 19” fino al 21 febbraio. Si precisa, al
riguardo, che a ciascuna attestazione corrisponde un ordinativo;

C. sulla base di tale attestazione, l’Istituzione individua la farmacia alla quale inviare l’ordinativo
di fornitura tra quelle aderenti al Protocollo stipulato il 4 gennaio 2022 tra il Commissario
Straordinario per l’emergenza Covid-19, il Ministro della Salute, Federfarma, Assofarm e
FarmacieUnite, sulla base dell’elenco riportato nel link citato innanzi, e prende contatti con la
medesima per concordare preliminarmente gli aspetti operativi;

D. il Dirigente Scolastico predispone l’ordinativo di fornitura alla farmacia prescelta, da trasmettersi
via e-mail o da consegnarsi brevi manu alla farmacia medesima, la quale lo dovrà sottoscrivere
per accettazione. Ciascun ordinativo dovrà essere caricato sulla citata piattaforma entro il 21
febbraio. Si fornisce, in allegato sub “B” il Format di “Ordinativo di fornitura”;

E. una volta che sia stato effettuato l’ordinativo la scuola, inserirà i dati relativi al medesimo su
apposita sezione della piattaforma “Rilevazione andamento emergenza COVID – 19”, indicando:
la farmacia dal quale ha ordinato (selezionando da un apposito elenco a tendina le farmacie
aderenti al Protocollo); la data di ordine; il numero di mascherine; l’importo da corrispondere.
La scuola allegherà la dichiarazione del Dirigente Scolastico che attesta l’effettiva esigenza di
mascherine e l’ordinativo di fornitura accettato dalla farmacia. Le fatture potranno essere emesse
dalla farmacia e caricate dalle scuole entro il mese di marzo;

F. il Ministero effettuerà controlli sugli acquisti effettuati dalle scuole, anche a campione, ferme in
ogni caso le verifiche che saranno svolte dalle strutture competenti, sulla base dei dati forniti
dalle scuole con riferimento al fabbisogno di mascherine (emergenti dall’attestazione di
fabbisogno, dall’ordinativo di fornitura e dalla relativa fattura emessa dalla farmacia) e dei dati
relativi al numero di alunni o di personale in auto-sorveglianza, inseriti settimanalmente sulla
piattaforma “Rilevazione andamento emergenza COVID – 19”. Il Ministero, in ogni caso, si
riserva di effettuare eventuali ulteriori controlli di dettaglio tramite le strutture competenti;

G. come stabilito nel comma 2 dell’art. 19 del D.L. 4/2022, il Ministero dell’Istruzione, con apposito
decreto, definirà le modalità di riparto delle risorse finanziarie stanziate, necessarie alle
Istituzioni scolastiche per corrispondere alle farmacie, a partire dal mese di marzo, quanto dovuto
per le forniture in parola, le quali saranno trasferite alle scuole in un’unica soluzione e
disciplinerà le modalità di remunerazione e di gestione dei pagamenti;
In ogni caso, per la registrazione dei dati contabili, si rinvia al Manuale relativo alla piattaforma in
parola che sarà pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione.

2. Verifica digitale delle condizioni sanitarie che consentono la fruizione della didattica in presenza/la riammissione in classe degli alunni in regime di auto-sorveglianza

Le nuove funzionalità di verifica automatizzata, che saranno quanto prima messe a disposizione
dall’app “Verifica C-19” permetteranno alle Istituzioni scolastiche di controllare – mediante la lettura
di un QR code e senza necessità di presentare certificazione medica – il possesso da parte degli alunni
delle condizioni sanitarie per l’applicazione del regime di auto-sorveglianza. Tali condizioni sono
individuate, dalla Circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021, n. 60136, nell’assenza
di sintomi e, alternativamente, nella sussistenza di uno dei seguenti requisiti:
– aver ricevuto la dose booster;
– aver completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti;
– essere guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti.
Nel dettaglio, le suddette condizioni assumono rilievo al fine di consentire, agli alunni delle
Istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione, delle scuole primarie, secondarie di
primo e secondo grado, nonché dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), di:
a) continuare a frequentare in presenza, nei casi in cui nelle relative classi sia stata disposta
la didattica digitale integrata;
b) essere riammessi in classe, nei casi in cui, a seguito di un contatto con soggetti risultati
positivi all’infezione da SARS-CoV-2, nelle relative classi sia stata disposta la
sospensione delle attività didattiche in presenza.
Occorre precisare che la verifica dei requisiti richiesti dovrà essere espletata nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 – GDPR e D.Lgs. n.
196/2003), con conseguente adozione delle apposite misure di seguito rappresentate:
 utilizzo dei soli dati indispensabili ai fini della dimostrazione dei requisiti per poter frequentare
in presenza/essere riammessi in classe;
 svolgimento delle sole operazioni di trattamento indispensabili rispetto alla finalità perseguita,
con esclusione nella fattispecie di qualsiasi attività di raccolta, archiviazione, conservazione,
divulgazione, pubblicazione;
 limitazione degli accessi ai dati nella misura strettamente necessaria al raggiungimento della
finalità;
 trasmissione/pubblicazione di un’adeguata informativa nei confronti delle famiglie, ai sensi
dell’art 14 del GDPR.
 utilizzo di modalità di trattamento idonee ad evitare violazioni (accidentali o illecite) quali, ad
esempio, la divulgazione non autorizzata o l’accesso non autorizzato.

3. Somministrazione gratuita dei test antigenici rapidi per scuole primarie.

Al fine di assicurare, ai sensi dell’art. 30, comma 2, del D.L. 4/2022, sino al 28 febbraio 2022, l’attività
di tracciamento dei contagi da COVID-19, la misura relativa all’esecuzione gratuita di test antigenici
rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, prevista dall’art. 5 del citato D.L. 1/2022 per gli
alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, è estesa anche alla popolazione scolastica
delle scuole primarie. Al riguardo, si precisa che i test, eseguiti sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, potranno essere effettuati gratuitamente
presso le farmacie di cui all’art. 1, commi 418 e 419, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 o presso le
strutture sanitarie aderenti al Protocollo d’intesa sottoscritto in data 6 agosto 2021 tra il Ministro della
Salute, il Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19 e le strutture sanitarie private,
autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle Regioni ad effettuare
test antigenici rapidi, ai sensi dell’art. 5 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla L. 16 settembre 2021, n. 126 (l’elenco delle strutture sanitarie da ultimo indicate è rinvenibile
al seguente link: https://www.governo.it/it/dipartimenti/commissario-straordinario-lemergenzacovid-19/cscovid19-contratti/14658).
Al fine di agevolare le Istituzioni scolastiche nell’attuazione della normativa in parola, si forniscono
i seguenti allegati:
 Allegato “A”: Format di “Attestazione di fabbisogno di acquisto di mascherine di tipo FFP2,
ai sensi dell’art. 19 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4”;
 Allegato “B”: Format di “Ordinativo di fornitura”;
Si precisa, infine, che per qualsiasi necessità e/o richiesta di chiarimento rispetto ai contenuti della
presente nota è disponibile il servizio Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC) – canale
ufficiale di assistenza, consulenza e comunicazione fra l’Amministrazione e le Istituzioni scolastiche
su tematiche organizzative, gestionali, amministrative e contabili – accessibile al seguente percorso:
“SIDI → Applicazioni SIDI → Gestione Finanziario Contabile → Help Desk Amministrativo
Contabile”. All’interno della sezione dedicata saranno disponibili le FAQ aggiornate relative alle
questioni in esame.

 

Tutto chiaro, ma la domanda a questo punto sorge spontanea: chi sceglie l’elenco di farmacie presso le quali rifornirsi? Quali sono i criteri? Chi ne risponde? Ai posteri l’ardua sentenza.

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