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Esami di Stato 2021: in quali casi è possibile svolgerli in modalità di videoconferenza
A definire le singole casistiche è il Protocollo d'intesa siglato da MI e Organizzazioni sindacali
Il 21 maggio scorso è stato siglato il Protocollo di sicurezza per il regolare svolgimento degli Esami di Stato 2021.
Oggi Scuola ne ha approfondito i punti salienti in un articolo dedicato.
Degno di particolare attenzione è il punto in cui si legge che “è consentito lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato o dei lavori della Commissione d’esame in modalità di videoconferenza” in alcuni specifici casi.
Ecco quali:
- come disciplinato dall’articolo 9 dell’O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 relativa al primo ciclo
di istruzione e dall’ art. 8 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 relativa al secondo ciclo di
istruzione, per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque
impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, e per i detenuti; - come disciplinato dall’articolo 9 dell’O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 relativa al primo ciclo
di istruzione e dall’ art. 26 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 relativa al secondo ciclo di
istruzione:
– nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità
competenti lo richiedano;
– qualora il dirigente scolastico, o successivamente il presidente della commissione,
ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite da specifici
protocolli nazionali di sicurezza – in conseguenza dell’evoluzione della situazione
epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate – e comunichi tale
impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni;
– qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in
presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni
sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione
dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità
sincrona.
Per quanto riguarda lo svolgimento a distanza delle riunioni plenarie delle Commissioni d’esame, si stabilisce che questo è ammesso:
- in analogia a quanto previsto dalle citate Ordinanze Ministeriali per i lavori delle Commissioni e secondo le modalità ivi stabilite, nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle
autorità competenti lo richiedano; - qualora il dirigente scolastico, o successivamente il presidente della commissione, ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite, comunicando tale impossibilità all’USR.