Assegnazione provvisoria, si può presentare più di una domanda: ecco in quali casi

Come anticipato in un precedente articolo di Oggi Scuola, i docenti che non sono stati soddisfatti nel movimento di mobilità da loro richiesto, potranno far richiesta di assegnazione provvisoria.
A tal proposito, è importante ricordare che potrà presentare richiesta solo il personale docente in possesso dei requisiti previsti del CCNI vigente.
In alcuni casi e sempre nel rispetto delle norme fissate dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sarà possibile inoltrare più domande di assegnazione provvisoria.
Di seguito forniamo i dettagli più rilevanti sull’argomento.
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA: DOMANDE IN UNA SOLA PROVINCIA MA ESPRIMENDO PREFERENZE DI SCUOLE
Anzitutto va specificato che l’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia e cioè per quella in cui sussistono i requisiti richiesti. ù
Lo stabilisce l’art. 7 comma 3 del CCNI: “L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia indicando fino a 20 preferenze per i docenti della scuola infanzia e primaria e fino a 15 preferenze per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado indicando il codice puntuale delle scuole ovvero un codice sintetico (comune, distretto, provincia)”
All’interno della medesima provincia, quindi, è possibile indicare specifiche scuole con preferenza analitica o preferenza sintetica su distretti e/o comuni.
QUANDO PRESENTARE PIU’ DOMANDE DI ASSEGNAZIONE ED I REQUISITI
Il docente che sia interessato anche ad un altro ordine o grado di istruzione o ad un’altra classe di concorso ma nello stesso grado di titolarità, può presentare più domande di assegnazione provvisoria.
Per ogni richiesta bisogna però essere in possesso del titolo e dell’abilitazione richiesta per ciascuna classe di concorso o grado di istruzione.
Naturalmente, nel caso in cui su una posizione sia applicato il vincolo quinquennale, non si potrà fare richiesta di assegnazione provvisoria per quella specifica posizione.
Lo si legge all’art. 7 comma 4 del CCNI:
“L’assegnazione provvisoria, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, può essere richiesta anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 4 del C.C.N.I. 6.3.2019, ovvero per altra tipologia di posto per il quale si possegga lo specifico titolo di specializzazione, fatto salvo il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno, su posti di tipo speciale o di indirizzo didattico differenziato […]”
QUALE DOMANDA PREVALE SULLE ALTRE
E’ importante che il docente sappia che non si può indicare un ordine di priorità tra le domande presentate in quanto ha sempre priorità il grado e la classe di concorso di titolarità.
Questo significa che il docente che chieda assegnazione provvisoria per altra classe di concorso o altro grado di istruzione è comunque obbligato a presentare domanda anche per il ruolo di titolarità.
“La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto – si legge nel CCNI – è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità”




