Smart working per il personale ATA: misure prorogate fino al 31 luglio

In linea con quanto stabilito dal decreto legge n. 52 del 22 aprile, che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2021, anche le misure previste per lo svolgimento del lavoro in modalità agile per il personale ATA vengono prorogate sino a tale data.
Il primo documento che disciplina tale materia è la nota 1934 del 26 ottobre scorso con la quale si è stabilito
per la prima volta durante la pandemia che DSGA e assistenti amministrativi possono svolgere lo smart working in caso di quarantena.
Per quanto riguarda i profili professionali le cui prestazioni lavorative non si possono svolgere lavorando da casa, la nota invitava i dirigenti scolastici,
solo in caso di necessità,
ad applicare la normativa vigente in materia di sostituzione del personale assente.
Un mese dopo la pubblicazione di questa nota, Ministero e Sindacati hanno sottoscritto un Verbale di confronto
con il quale si è previsto l’accesso al lavoro in modalità agile da parte del personale ATA fino alla fine dello stato di emergenza,
inizialmente previsto per il 31 gennaio e poi prorogato al 30 aprile.
Adesso che lo stato di emergenza è nuovamente prorogato al 31 luglio, anche le misure riguardanti il lavoro agile per il personale ATA hanno validità sino a tale data.
Ecco i casi specifici per cui il Protocollo prevede l’adozione del lavoro agile:
- Il lavoratore in quarantena fiduciaria o isolamento fiduciario, se non in malattia;
- genitori il cui figlio convivente minore di anni sedici è in a quarantena o isolamento obbligatorio, preventivo o fiduciario o al quale è sospesa la didattica in presenza;
- lavoratore in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (lavoratori fragili), nonché i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992;
- chi abbia figli disabili che necessitino di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, ai sensi dell’articolo 39 del decreto-legge18/2020;
- lavoratore dichiarato in condizioni di fragilità dal medico competente, secondo le modalità e le indicazioni previste dalla Nota 11 settembre 2020, n. 1585;
- conviventi di persone immunodepresse.




