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Pensioni scuola, quando viene pagata la buonuscita? Cosa dice “La Legge per tutti”

Il personale della scuola ha il diritto di ricevere la liquidazione in ogni caso.

Alla conclusione del rapporto di lavoro, i dipendenti pubblici hanno diritto a ricevere il pagamento dell’indennità

di fine servizio o di fine rapporto.

Per la precisione, i lavoratori delle pubbliche amministrazioni possono aver diritto, in base alla tipologia ed alla

data di assunzione, alla liquidazione in regime di trattamento di fine servizio, o Tfs, oppure al trattamento di fine

rapporto, o Tfr. Questo vale anche per i lavoratori del comparto scuola, ad esempio i docenti ed il personale Ata.

Ma, relativamente alle pensioni scuola quando viene pagata la buonuscita?

Innanzitutto – spiega il portale Laleggepertutti – bisogna chiarire che il personale della scuola ha il diritto di

ricevere la liquidazione in ogni caso, anche quando il rapporto di lavoro non cessa per via del pensionamento.

Le tempistiche di liquidazione, però, sono piuttosto lunghe [1]: deve attendere due anni ed oltre, ad esempio, chi

cessa dal servizio con diritto alla pensione anticipata. Va persino peggio a chi cessa con diritto alla pensione

quota 100: per questi ultimi, difatti, i termini di pagamento della liquidazione iniziano a decorrere a partire dalla

data in cui avrebbero perfezionato i requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia ordinaria. In pratica, il

personale della scuola che esce con quota 100 può aspettare anche per 6 anni la liquidazione, dal momento del

pensionamento.

Ma non è tutto: il Tfs, o Tfr spettante, viene liquidato in più rate annuali, se l’ammontare supera 50mila euro.

Praticamente, ci si può ritrovare il pagamento completo della liquidazione anche dopo 8 anni.

Per fortuna, è stata di recente prevista la possibilità di anticipare il Tfs o il Tfr, per coloro che escono con la

pensione Fornero o con la pensione Quota 100, sino ad un massimo di 45mila euro, attraverso un prestito

bancario garantito dall’Inps, che sarà successivamente rimborsato al momento dell’erogazione della liquidazione.

 Quali lavoratori della scuola hanno diritto al Tfr?

Hanno diritto al Tfr i lavoratori del comparto scuola che sono stati assunti:

con contratto a tempo determinato in essere o successivo al 30 maggio 2000;

a tempo indeterminato successivamente al 31 dicembre 2000.

L’importo del Tfr è pari al 6,91% della retribuzione annua utile, alla quale sono aggiunte le rivalutazioni.

Per saperne di più: Guida al calcolo del Tfr.

Quali lavoratori della scuola hanno diritto al Tfs?

I dipendenti del comparto scuola che non sono in regime di Tfr ricevono, una volta terminato il rapporto di

lavoro, la liquidazione in regime di Tfs, trattamento di fine servizio.

In particolare, alla generalità dei lavoratori della scuola pubblica spetta l’indennità di buonuscita, o Ibu,

riconosciuta alla generalità dei dipendenti civili e militari dello Stato.

Ricordiamo che in regime di Tfs sono liquidate anche:

l’indennità premio di servizio, o Ips, ai dipendenti del comparto enti locali e sanità;

l’indennità di anzianità, ai dipendenti degli enti pubblici non economici.

Com’è calcolata la buonuscita?

L’indennità di buonuscita Ibu è corrisposta dall’Inps ed è pari a 1/12 dell’80% della retribuzione pensionabile

spettante al lavoratore al momento della cessazione dal servizio.

Questa retribuzione va rapportata su base annua e moltiplicata per il numero degli anni di servizio maturati alla

data di cessazione del rapporto di lavoro.

Quando è pagata la liquidazione dei lavoratori della scuola?

L’indennità di buonuscita e il Tfr, per i lavoratori del comparto scuola, sono liquidati:

entro 105 giorni dalla cessazione dal servizio, nel caso in cui il rapporto sia terminato per inabilità o per il decesso

del lavoratore;

entro 12 mesi e 90 giorni dalla cessazione dal servizio, in caso di fine contratto a termine, o per risoluzione

unilaterale (cessazione forzata dal servizio) da parte dell’amministrazione per raggiunti limiti di età o per

raggiungimento del diritto alla pensione anticipata;

entro 24 mesi e 90 giorni dalla cessazione dal servizio, in caso di dimissioni volontarie con o senza diritto alla

pensione anticipata, di licenziamento o di destituzione dall’impiego;

entro 24 mesi dalla cessazione dal servizio: se la risoluzione avviene prima del limite di età ordinamentale, con

anzianità contributiva almeno pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, quindi con diritto al sistema di calcolo

retributivo della pensione.

Quando è pagata la liquidazione dei lavoratori della scuola che escono con quota 100?

Il personale scolastico che cessa dal servizio con diritto alla pensione quota 100 riceve il Tfs o il Tfr ancora più

tardi, rispetto ai termini appena osservati.

Per la precisione, i termini di pagamento decorrono dal momento in cui il diritto alla pensione sarebbe stato

perfezionato in base ai requisiti previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata Fornero (si utilizza come

parametro di riferimento il trattamento più vicino). In pratica, i termini per la liquidazione decorrono dalla

maturazione “virtuale” delle condizioni per ottenere:

la pensione di vecchiaia ordinaria, attualmente pari a 67 anni di età e 20 anni di contributi;

la pensione anticipata ordinaria, attualmente pari a 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10

mesi di contributi per le donne.

Nella valutazione dei requisiti, si deve tener conto degli adeguamenti dei requisiti pensionistici alla speranza di

vita.

ESEMPIO: Lucia, docente, si pensiona nel mese di settembre 2021 con quota 100. La pensione più vicina, per lei,

sarebbe stata l’anticipata ordinaria, per la quale avrebbe maturato i requisiti nel settembre 2024. Ottiene il Tfs

dopo 24 mesi a decorrere da settembre 2024.

Come sono pagate le rate della liquidazione dei lavoratori della scuola?

La liquidazione dei dipendenti del comparto scuola, oltre ad essere disposta parecchio tempo dopo la cessazione

dal servizio, è anche riconosciuta a rate, non in un’unica soluzione. Per la precisione, Tfr e Tfs sono liquidati:

in un unico importo annuale, se l’ammontare complessivo lordo dovuto è pari o inferiore a 50mila euro;

in due rate a cadenza annuale, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50mila euro ma inferiore a

100mila euro; in questo caso, la prima rata è pari a 50mila euro e la seconda è pari all’importo residuo; la seconda

rata è pagata dopo un anno dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima rata;

in tre rate a cadenza annuale, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 100mila euro; in questo caso, la prima e la seconda rata sono pari a 50mila euro e la terza è pari all’importo residuo; la seconda e la terza tranche sono liquidate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima rata.
Quando è pagato l’anticipo della liquidazione per il personale scolastico?
Il personale della scuola cessato dal servizio può richiedere un’anticipazione dell’importo del Tfs o del Tfr dovuto, sino a un massimo di 45mila euro [3].

L’interessato, per ottenere questa parte anticipata della liquidazione, deve prima richiedere un’apposita certificazione all’Inps, poi richiedere alla banca convenzionata prescelta l’erogazione. La durata dell’intera procedura può anche superare i 4 mesi (l’Inps ha 90 giorni di tempo per rilasciare la certificazione; ci sono poi i tempi di istruttoria della banca e l’ulteriore termine di 30 giorni che l’Inps ha per vincolare la somma).

Il finanziamento bancario viene estinto dall’Inps al momento della maturazione del diritto alla liquidazione.

www.laleggepertutti.it

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