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Docente: professione ad alto rischio. Ecco gli errori da non commettere in classe secondo la normativa

Docente: professione ad alto rischio. Ecco gli errori da non commettere in classe secondo la normativa

Attraverso un vademecum, il sindacato Cobas, ha voluto rilanciare, con forza, un concetto: nella scuola, docenti e Ata devono conoscere la normativa parola per parola, al fine di contrastare atti di arroganza, soprusi governativi o atteggiamenti errati da parte del dirigente scolastico. Occorre però conoscere bene la normativa.

Sono tante le problematiche che vengono riscontrate nelle scuole e possono riguardare molteplici aspetti: dalle supplenze alle carenze igieniche. Numero eccessivo di alunni nelle classi, cattedre oltre le 18 ore, non corretta osservanza dell’obbligo di sorveglianza, non concessione dei permessi e molto altro ancora, mettono a dura prova il vivere quotidiano dei dipendenti della scuola. E’ bene, quindi, tenere sempre a mente quali sono le leggi, i regolamenti, la normativa, al fine di poter rispondere ed evitare, soprattutto, di incappare in spiacevoli inconvenienti.

1) Normativa: Non accettare le cattedre superiori alle 18 ore

L’assegnazione delle cattedre ai docenti è normata dal Decreto legislativo 297/94 art. 7.

2) Non sostituire i colleghi assenti

Quando un collega si assenta si fa il possibile per trovare una soluzione, tranne la sola cosa lecita ovvero procedere alla nomina del supplente.

3) Cosa fare se ci viene chiesto di accogliere alunni di altre classi divisi per la mancanza di un collega?

Bisogna rispondere categoricamente no oppure chiedere un ordine di servizio scritto nel quale siano indicati: nomi e cognomi degli alunni da accogliere, classe di provenienza, eventuali allergie ambientali e/o alimentari, eventuali patologie che possano mettere a rischio l’incolumità dell’alunno stesso e/o degli altri alunni.

4) Di chi è la responsabilità degli alunni accolti in classe?

Se non viene richiesto un ordine di servizio scritto, la responsabilità per qualunque evenienza ricade esclusivamente sul docente.

5) In caso di assenza del docente, l’insegnante di sostegno è tenuto a sostituirlo?

Anche in questo caso la risposta è assolutamente negativa. La funzione di questi insegnanti, infatti, è quella di consentire l’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap.

6) Il dirigente può negare i permessi per motivi personali?

Naturalmente no in quanto questi sono normati dall’art. 15 comma 2 del CCNL 2006/2009 che recita: “Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione”.

7) L’ora di insegnamento alternativo alla religione è obbligatoria?

Assolutamente si. L’alunno che non intende seguire l’ora di religione cattolica, deve avere una valida alternativa come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 59 del 23 Luglio 2010.

8) Cosa fare se il numero di alunni per classe è superiore alla capienza dell’aula?

La normativa attualmente vigente in materia, prevede: “il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in 26 persone per aula”. La stessa normativa prevede però che tale limite può essere superato, a condizione che: a) le porte devono avere larghezza almeno di 1,20 metri ed aprirsi in senso dell’esodo quando il numero massimo di persone sia superiore a 25; b) ci sia una apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del dirigente; c) ci sia un modesto incremento numerico rispetto al limite di 26.

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