
Didattica a distanza: obbligo o dovere? Sembra evidente che al momento le procedure online sono un peso che ricade solo sui docenti. Per ora l’organizzazione della didattica a distanza è stata lasciata all’autonomia di ogni singola Istituzione scolastica. Ognuna ha attivato, come prevede il DPCM del 4 marzo 2020, alcune piattaforme per lo svolgimento della didattica digitale a distanza. Così viene offerta agli studenti un’opportunità per garantire il diritto allo studio. Questa nuova modalità di didattica, non normata da leggi o contratti di lavoro, ha fatto nascere alcuni interrogativi e non mancano nemmeno i dubbi e le incertezze.
Il decreto
L’utilizzo del verbo “attivano” – all’interno del decreto – piuttosto che “possono attivare”, fa comprendere che le scuole sono chiamate all’obbligo dell’attivazione della didattica a distanza. Una delle domande più frequenti è: “esiste l’obbligo della didattica a distanza per tutti i docenti?”. Sicuramente esiste un obbligo etico e deontologico di non abbandonare i propri studenti per un così lungo periodo. Però non esistono norme che obbligano un docente, nemmeno quelle di emergenza come il DPCM del 4 marzo 2020 e successive note MIUR, al collegamento a distanza con le piattaforme digitali indicate nelle varie circolari dei Dirigenti scolastici. Si procede come se fosse un dovere deontologico, non certo come un obbligo. Tanto più di un’adeguata formazione pregressa lasciata molto al caso da parte del Ministero.
I dubbi
Altri dubbi nascono dalle domande di altri docenti. È corretto da parte del dirigente scolastico imporre l’orario di servizio curricolare e l’utilizzo di determinate piattaforme. A tal proposito, come ha osservato il Coordinatore Nazionale della Gilda Insegnanti, Rino di Meglio, “modi, tempi e metodi impiegati nell’attuazione della didattica a distanza devono essere lasciati alla discrezionalità dei singoli docenti, nel rispetto della libertà d’insegnamento sancita dall’articolo 33 della nostra Costituzione”. Ad altri docenti, a cui viene imposto di firmare il registro elettronico di rilevare presenze e assenze degli studenti e continuare ad agire come se le attività didattiche non fossero state sospese, viene il dubbio della correttezza di questa procedura. A questo tipo di dubbio ha risposto il Direttore Generale dell’USR Calabria in un incontro con i sindacati, dicendo che i registri elettronici non vanno firmati e non vanno rilevate le assenze degli studenti.
Formazione didattica
Il problema è che sulla formazione dei docenti per fare un’apprezzabile didattica a distanza non sono state investite risorse economiche adeguate e mirate all’esigenza specifica, per cui di conseguenza non sono stati attivati corsi di formazione di questo genere. Detto in parole povere: i docenti sono stati lasciati soli. Ne consegue, che in una situazione di emergenza come quella che stiamo vivendo, non tutti i docenti sono così in grado di attivare e organizzare una didattica a distanza che possa essere efficace. In molti casi, auto-aggiornandosi e con tanta buona volontà, questi docenti riescono comunque ad attivare un contatto formativo on line con gli alunni. È bene che, per il futuro, al ministero dell’Istruzione tengano conto di questo. La didattica a distanza deve diventare uno dei “canali” formativi del corpo docente italiano, ma serve formazione.
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