Decreto XI Ciclo TFA Sostegno 2025/2026: ecco il testo integrale del decreto (PDF). Tra le novità, didattica online fino al 20%

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha autorizzato l’avvio dell’XI ciclo del TFA Sostegno per l’anno accademico 2025/2026. Il decreto definisce calendario delle prove di accesso, modalità di svolgimento dei percorsi universitari, posti autorizzati, frequenza, didattica e conclusione dei corsi entro il 30 giugno 2027.
Pubblicato il decreto per l’XI ciclo TFA Sostegno
Con il nuovo decreto ministeriale prende ufficialmente il via l’XI ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, relativo all’anno accademico 2025/2026.
L’autorizzazione riguarda i percorsi destinati ai futuri docenti di sostegno della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado.
Il numero dei posti disponibili sarà quello indicato nella Tabella A allegata al decreto, parte integrante del provvedimento, con la ripartizione affidata ai singoli Atenei autorizzati.
Calendario ufficiale delle prove preselettive
Il decreto stabilisce in maniera uniforme le date nazionali dei test preselettivi per tutte le università italiane.
Il calendario è il seguente:
- 14 luglio 2026 (mattina): scuola dell’infanzia;
- 15 luglio 2026 (mattina): scuola primaria;
- 16 luglio 2026 (mattina): scuola secondaria di I grado;
- 17 luglio 2026 (mattina): scuola secondaria di II grado.
Le prove di accesso continueranno ad articolarsi in:
- test preselettivo;
- una o più prove scritte e/o pratiche;
- prova orale.
Le modalità di svolgimento restano disciplinate dal Decreto Ministeriale n. 92 dell’8 febbraio 2019 e dalle successive modifiche introdotte dal Decreto n. 90 del 7 agosto 2020, mentre ciascun Ateneo disciplinerà gli aspetti organizzativi mediante apposito bando.
Corsi da concludere entro il 30 giugno 2027
Il decreto fissa anche il termine ultimo di conclusione dei percorsi formativi.
Tutti i corsi dell’XI ciclo dovranno infatti terminare entro il 30 giugno 2027, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3 del D.M. n. 92/2019.
Le università potranno inoltre attivare anticipatamente i corsi esclusivamente per i candidati che hanno diritto all’ammissione diretta, senza attendere il completamento delle procedure selettive ordinarie.
Accesso diretto per le categorie previste dalla normativa
Il provvedimento conferma la disciplina già prevista dal D.M. n. 92/2019 relativamente ai candidati aventi diritto all’accesso diretto.
I soggetti individuati dall’articolo 4 del decreto ministeriale potranno:
- accedere direttamente alle prove scritte;
- essere ammessi direttamente ai corsi di specializzazione nei casi espressamente previsti dalla normativa.
L’ammissione diretta al percorso sarà possibile esclusivamente presso lo stesso Ateneo in cui il candidato aveva sostenuto le prove, salvo deroghe motivate gestite mediante convenzioni tra università.
Titoli di accesso e frequenza dei percorsi
Per quanto riguarda i requisiti di partecipazione, il decreto rinvia integralmente alle disposizioni contenute nel D.M. n. 92/2019.
Sul fronte della frequenza vengono confermate le regole già vigenti:
- assenze consentite fino al 20% delle ore di ciascun insegnamento;
- recupero obbligatorio delle ore secondo le modalità stabilite dai docenti;
- obbligo di frequenza integrale per laboratori e tirocinio.
Didattica online fino al 20%
Tra gli aspetti organizzativi più rilevanti figura la possibilità di svolgere parte delle attività formative in modalità telematica.
In attesa della modifica dell’Allegato C del D.M. 30 settembre 2011, gli Atenei potranno erogare online una quota massima pari al 20% del monte ore complessivo.
Restano tuttavia escluse dalla formazione a distanza:
- laboratori;
- tirocinio diretto e indiretto.
Per tali attività continua a essere prevista la frequenza esclusivamente in presenza.
Ammessi anche i candidati con titolo estero non abilitante
Il decreto disciplina anche la partecipazione dei candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero non abilitante.
L’ammissione alle selezioni sarà subordinata alla presentazione della documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di accesso degli studenti stranieri alle università italiane.
La valutazione dell’idoneità del titolo sarà effettuata dalla commissione esaminatrice nominata dall’Ateneo competente.
Errata corrige e aggiornamenti
Eventuali rettifiche di errori materiali o modifiche agli allegati saranno pubblicate mediante specifico avviso sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca.
Le principali novità del decreto
L’XI ciclo del TFA Sostegno conferma l’impianto normativo già consolidato negli ultimi anni, introducendo un calendario nazionale delle prove e ribadendo i principali elementi organizzativi dei percorsi universitari.
Tra i punti principali del provvedimento figurano:
- autorizzazione ufficiale dell’XI ciclo TFA Sostegno 2025/2026;
- calendario nazionale delle prove preselettive dal 14 al 17 luglio 2026;
- conclusione dei corsi entro il 30 giugno 2027;
- possibilità di svolgere fino al 20% della didattica online;
- conferma dell’obbligo di frequenza integrale per laboratori e tirocinio;
- disciplina dell’accesso diretto per le categorie previste dalla normativa vigente;
- ammissione dei candidati con titolo estero secondo le procedure di valutazione degli Atenei.
Con la pubblicazione del decreto prende così avvio la fase organizzativa che porterà le università italiane alla pubblicazione dei bandi, contenenti il numero dei posti disponibili, le scadenze per la presentazione delle domande e le modalità operative per l’iscrizione alle selezioni dell’XI ciclo TFA Sostegno.
Decreto n. 926 TFA Sostegno XI Ciclo
Bandi TFA Sostegno XI ciclo i posti per ordini e gradi nelle università



