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Assunzioni a tempo determinato e indeterminato docente: compatibilità con dottorato p assegno di ricerca

“Un rapporto di lavoro può essere regolarmente instaurato quando l’interessato ha già ottenuto un dottorato di ricerca, una borsa di studio post-dottorato o un assegno di ricerca. In queste situazioni, è possibile richiedere un periodo di congedo o di aspettativa, come indicato nella circolare ministeriale 15 del 22 febbraio 2011, senza incorrere in situazioni di incompatibilità.”

Con C.M. n. 120 del 4 novembre 2002, in riferimento alla normativa di cui all’art. 52 –
comma 57 – della legge 28.12.2001, n. 448 (con cui sono state apportate integrazioni alle
disposizioni di cui alla legge n. 476 del 13.8.1984, riguardante norme in materia di borse di
studio e dottorato di ricerca nelle Università), sono state impartite istruzioni in merito alle
modalità di concessione e di fruizione del congedo straordinario per motivi di studio per i
docenti ammessi alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca.

Con la predetta C.M. n. 120/2002, sono stati peraltro evidenziati alcuni precetti
fondamentali discendenti dalla normativa di riferimento e che di seguito si ritiene di dover
richiamare:

1. la concessione del congedo straordinario non è subordinata all’effettuazione
dell’anno di prova;

2. la richiesta di congedo non è commisurata a mesi o ad un anno, ma all’intera durata
del dottorato.

3. il dipendente pubblico che cessa o viene escluso dal dottorato ha il dovere di
riassumere immediatamente servizio presso la sede di titolarità.

4. il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del
trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi del comma 2 dello stesso art.2
della legge 476/84. Utili chiarimenti in merito sono stati forniti dall’INPDAP –
Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali – con nota prot. 1181 del 19 ottobre
1999.

Le indicazioni discendenti da tali precetti non sembra possano dare adito ad
interpretazioni difformi da quanto la normativa di riferimento avesse voluto evidenziare, e
comunque numerose sono le richieste di chiarimento che da più parti pervengono a questa
Direzione Generale: in particolare quelle che assumono maggior rilievo riguardano le questioni relative a :
• Proroga del congedo oltre la effettiva durata del corso
• Dottorati di ricerca indetti dalle Università straniere
• Congedo al personale con nomina a tempo determinato
• Ripetizione delle somme percepite (stipendi)
• Dottorati e ricercatori Universitari
• Limiti all’ autorizzazione alla frequenza dei dottorati

Allo scopo di fornire univoche direttive idonee a salvaguardare i diritti dei docenti,
nonché gli interessi dell’Amministrazione, si è proceduto di interpellare in merito la Direzione
Generale per l’Istruzione Universitaria, e, per quanto concerne alcune problematiche, anche
l’Ufficio Legislativo di questo Ministero.

Tanto premesso si ritiene quindi di poter fornire, ad integrazione delle disposizioni a suo
tempo impartite con la citata C.M. 120/2002, e con riferimento agli argomenti innanzi
richiamati , i seguenti chiarimenti.

Proroga del congedo oltre la effettiva durata del corso

Si precisa che l’art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 prevede la concessione del
congedo straordinario per il periodo di durata del corso, nel cui ambito non può, quindi,
prefigurarsi la preparazione e la discussione della tesi: in tal senso ha fornito il proprio parere
l’Ufficio legislativo di questo Ministero, appositamente interpellato in merito. Non si ritiene
pertanto possibile la concessione di una proroga del congedo straordinario oltre tale limite,
anche in considerazione dell’aggravio di spesa che ne deriverebbe, che, peraltro, non
troverebbe giustificazione in alcuna disposizione normativa.

Si ritiene tuttavia possibile che, come rilevato dallo stesso Ufficio legislativo, il personale
interessato possa richiedere, per il tempo necessario alla preparazione della relazione finale,
l’aspettativa per motivi di studio di cui al comma 2 dell’art. 18 del CCNL comparto scuola.

Congedo al personale con nomina a tempo determinato

Particolare attenzione si ritiene debba essere posta nei confronti di tale tipologia di docenti.
In proposito si ritiene opportuno un richiamo alla normativa prevista dall’art. 19 del
vigente CCNL, riguardante “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo
determinato”, intendendosi come personale a tempo determinato, il personale destinatario di
contratto durata annuale o fino al 30 giugno, il cui primo comma dispone che “Al personale
assunto a tempo determinato , al personale di cui ……………, si applicano, nei limiti della
durata del rapporto di lavoro, le disposizioni, in materia di ferie, permessi ed assenze
stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato”., e pertanto
anche a tale tipologia di personale si ritiene debbano essere applicate, nei limiti previsti dalla
richiamata norma, le disposizioni riguardanti i congedi per il personale ammesso alla frequenza
dei dottorati di ricerca: si ritiene comunque opportuno precisare che le predette
disposizioni esplicano, la propria validità esclusivamente sotto il profilo giuridico
(riconoscimento del servizio ai fini previsti delle vigenti disposizioni) non ritenendosi
che le stesse possano esplicare la validità sotto il profilo economico (conservazione
della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato).

Dottorati di ricerca indetti dalle Università straniere

Al riguardo, in relazione a quanto comunicato dall’Ufficio Legislativo, si ritiene di potersi
concordare con il parere espresso dall’Avvocatura Generale dello Stato con nota 2 marzo 2005,
n. 30098, sulla base dal comma 9, ultimo periodo, dell’art. 453 del D.Lvo 297/94, il quale
prevede l’applicabilità dell’art. 2 della legge 14 agosto 1984, n. 476, al personale assegnatario
di borse di studio da parte anche di Stati o Enti stranieri, ponendo in tal modo sullo stesso
piano la disciplina prevista nella materia dalla citata legge sia per le Università italiane sia per
quelle straniere.

Il richiamo al sopraccitato art. 2, legge 476/1984, comporta dunque, l’applicabilità a
tale fattispecie della disposizione regolante il trattamento economico nel caso in cui non sia
prevista la concessione della borsa di studio o di rinuncia alla stessa, in quanto norma intesa a
tutelare la possibilità di svolgimento del dottorato che sarebbe preclusa dalla mancanza delle
necessarie risorse finanziarie di sostentamento.

Ripetizione delle somme percepite (stipendi)

L’ultimo periodo del comma 57, art. 52 della precitata legge 448/2001 prevede che
“Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con
l’amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta
la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo”.

Si è ritenuto in passato che per “Amministrazione pubblica” dovesse intendersi
esclusivamente l’Amministrazione pubblica riguardante il comparto di appartenenza del
dottorando. In merito si ritiene dover precisare che dopo attenta valutazione del contenuto
della norma di riferimento si è convenuto che il termine “amministrazione pubblica” deve
essere riferito alla pubblica amministrazione in generale, per cui la ripetizione degli
emolumenti percepiti dalla Amministrazione di appartenenza, sia dovuta esclusivamente se il
dipendente cessi volontariamente dal rapporto intrattenuto con l’Amministrazione Pubblica (ad
es. dimissioni volontarie o per assumere servizio in altro ente non rientrante nell’ambito di una
qualsiasi Pubblica Amministrazione).

Dottorati e Ricercatori Universitari.

La stessa tipologia di problematica si propone nel caso in cui il docente che frequenta il
corso di dottorato di ricerca abbandona il corso per assumere servizio in qualità di ricercatore
universitario, ovvero assume servizio in tale nuova qualifica, cessando dal servizio di docente
prima del compimento dei due anni di permanenza obbligatoria nei ruoli del personale
scolastico previsti dal summenzionato art. 52, comma 57, legge n 448/2001.

Anche in questo caso, in relazione a quanto innanzi esposto, come indicato nel
precedente punto, l’interessato non è tenuto alla ripetizione gli emolumenti percepiti.
Le stesse disposizioni si ritiene possano trovare applicazione nei riguardi dei beneficiari
di Borse post-dottorato e per gli assegnisti universitari, per i quali, l’art. 51 della legge 449 del
27.12.1997 prevede esplicitamente la “possibilità” dell’aspettativa senza assegni per tutti i
pubblici dipendenti vincitori di un assegno di ricerca.

Limiti alla autorizzazione alla frequenza dei dottorati

Per quanto concerne, infine, la possibilità di partecipare, dopo il conseguimento di un
dottorato ad altro corso, si fa presente che, in materia, è applicabile il disposto di cui alla legge
30 dicembre 2010, n. 240 riguardante “Norme in materia di organizzazione delle università”,
pubblicata in G.U. del 14.1.2011 – Suppl. ordinario n. 11, con particolare riferimento all’art.
19, comma 3, che modifica l’art. 2 , primo comma della legge 13 agosto 1984, n. 476. In
particolare il punto a) del predetto comma 3 stabilisce che “il pubblico dipendente ammesso ai
corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, “compatibilmente con le esigenze
dell’amministrazione,” in congedo straordinario…”, mentre il punto b) aggiunge al predetto
art.2 della legge 476/84 i seguenti periodi: “Non hanno diritto al congedo straordinario, con o
senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né
i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico,
beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla
data di entrata in vigore della presente disposizione sono mantenuti”.

Dalle predette disposizioni si deduce che, contrariamente a quanto indicato al quarto
capoverso del punto 1 della innanzi richiamata C.M. 120/2002, il congedo straordinario per il
borsista è un diritto, ma resta comunque subordinato alla compatibilità con le esigenze
dell’Amministrazione, rendendo pertanto nullo il primo precetto di cui alla C.M. 120/2002,
riportata peraltro al secondo periodo punto 1 della presente nota.

Per quanto concerne il contenuto del punto b) si richiama l’attenzione sull’espresso
divieto di fruizione del congedo straordinario, con o senza assegni, posto ai pubblici
dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca o che abbiano
solamente beneficiato del congedo essendo stati iscritti anche per almeno anno
accademico a corsi di dottorato di ricerca.

Allegato: Circolare Ministeriale 15 del 22 febbraio 2011 – Dottorati di ricerca problematiche connesse

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