Docente di Religione precario vince contro il Ministero: risarcimento per 17 anni di contratti a termine

Il Tribunale di Vicenza riconosce il danno da abuso contrattuale nonostante l’immissione in ruolo
Nuova e significativa sentenza in materia di precariato scolastico. Il Tribunale Ordinario di Vicenza, con la sentenza n. 17/2026 pubblicata il 14 gennaio 2026, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di un risarcimento economico in favore di un docente di religione cattolica, vittima di una reiterazione illegittima di contratti a tempo determinato su posti di natura stabile.
Il ricorrente, difeso dall’avvocato Giuseppe Versace del Foro di Bologna, ha ottenuto il riconoscimento del danno da precarizzazione, maturato nel corso di 17 anni di incarichi annuali, superando ampiamente il limite massimo consentito dalla normativa e dalla giurisprudenza.
Una carriera costruita su incarichi annuali reiterati
Il docente ha prestato servizio continuativamente con contratti a tempo determinato fino al 31 agosto, dall’anno scolastico 2007/2008 fino al 2024/2025, sempre sullo stesso insegnamento e per soddisfare esigenze non occasionali, ma strutturali dell’amministrazione scolastica.
Secondo la difesa, accolta dal giudice, tali contratti non erano giustificati da necessità temporanee, ma servivano a coprire posti stabili e durevoli, in contrasto con i principi del diritto del lavoro pubblico e con la normativa europea in materia di prevenzione dell’abuso dei contratti a termine.
La posizione del Ministero e il rigetto delle eccezioni
Nel corso del giudizio, il Ministero dell’Istruzione ha sollevato in via preliminare l’eccezione di decadenza prevista dalla legge n. 183 del 2010, oltre a contestare nel merito la fondatezza della domanda risarcitoria.
Il Tribunale ha però ritenuto tali eccezioni infondate, richiamando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che riconosce come l’abusiva reiterazione dei contratti a termine costituisca una violazione autonoma, fonte di responsabilità per la Pubblica Amministrazione.
Il quadro normativo per i docenti di religione
La sentenza ripercorre l’evoluzione giuridica della disciplina relativa agli insegnanti di religione cattolica, ricordando come il sistema di reclutamento sia strutturato su una doppia quota:
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70% di docenti di ruolo,
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30% di docenti non di ruolo, assunti con incarichi annuali, come previsto dalla legge n. 186 del 2003.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha chiarito che la presenza di una quota “non di ruolo” non legittima automaticamente il rinnovo indefinito dei contratti. Anche i docenti che vedono i propri incarichi rinnovati senza soluzione di continuità devono essere considerati precari a tutti gli effetti, in assenza di reali garanzie di stabilità.
Il limite dei 36 mesi e il danno “eurounitario”
Il Tribunale di Vicenza ha ribadito che il superamento dei 36 mesi complessivi di servizio, anche non continuativi, rappresenta il parametro di riferimento per individuare l’abuso nella reiterazione dei contratti a termine.
In tali casi, la giurisprudenza riconosce il cosiddetto danno eurounitario, un pregiudizio presunto che non richiede al lavoratore di dimostrare specifiche perdite di opportunità lavorative, ma che nasce direttamente dalla violazione delle regole poste a tutela della stabilità del lavoro.
Il risarcimento secondo la nuova disciplina normativa
Il giudice ha applicato la versione aggiornata dell’articolo 36 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dal Decreto “Salva Infrazioni” del 2024, che ha introdotto un sistema risarcitorio più chiaro e uniforme.
La norma consente al giudice di determinare un’indennità compresa tra 4 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del TFR, valutando:
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il numero dei contratti stipulati,
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la durata complessiva del rapporto,
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la gravità della violazione.
Nel caso specifico, pur riconoscendo la reiterazione abusiva per 17 annualità, il Tribunale ha ritenuto equo liquidare 7 mensilità, considerando il rinnovo automatico degli incarichi e la durata annuale di ciascun contratto.
Perché l’immissione in ruolo non cancella il danno
Un punto centrale della decisione riguarda l’immissione in ruolo del docente a partire dal 1° settembre 2025. Il giudice ha escluso che tale stabilizzazione potesse avere effetto sanante, poiché non derivante da meccanismi automatici o da procedure specificamente finalizzate a riparare il danno da precarizzazione.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione, infatti, solo le stabilizzazioni che offrono una ragionevole certezza ex ante di assunzione, senza valutazioni comparative di merito, possono assorbire il danno eurounitario. Circostanza che nel caso in esame non si è verificata.
Condanna del Ministero anche alle spese di giudizio
Oltre al risarcimento economico, il Tribunale ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento integrale delle spese legali, riconoscendo la piena fondatezza delle argomentazioni difensive proposte dal legale del docente.
Una sentenza destinata a fare scuola
La pronuncia del Tribunale di Vicenza rappresenta un precedente rilevante per i docenti di religione e per l’intero comparto scolastico, confermando che l’abuso dei contratti a termine non può restare privo di conseguenze, nemmeno quando l’amministrazione procede successivamente alla stabilizzazione.
Una decisione che rafforza le tutele dei lavoratori precari e richiama ancora una volta il Ministero al rispetto dei principi di legalità, continuità e corretto utilizzo delle forme contrattuali.
Avv. Giuseppe Versace – Foro di Bologna




