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Cosa accade se si rinuncia ad una supplenza? Le 3 casistiche e le sanzioni previste

Gli Uffici Scolastici hanno cominciato a pubblicare, nei giorni scorsi, gli esiti della procedura informatizzata per l’attribuzione della supplenze al 31 agosto/30 giugno 2022.

Per conoscere i risultati e sapere se si è ottenuta una supplenza sulla base della domanda prodotta riportante le 150 preferenze, basta collegarsi al sito internet dell’USP di riferimento.

Cosa accade a chi rinuncia alla nomina di supplente?

Il docente che decida di rinunciare alla supplenza andrà incontro a specifiche sanzioni.

Le sanzioni, in realtà, si suddividono in diverse categorie a seconda della situazione in cui l’aspirante si trova quando sceglie di rinunciare.

Parleremo quindi di rinuncia alla supplenza, di mancata presa di servizio ovvero abbandono del servizio.

Le sanzioni previste per ciascuna di queste tre situazioni sono disciplinate dall’articolo 14, comma 1- lettera a), dell’OM n. 60/2020 (cui rimanda la circolare sulle supplenze n. 25089/2021).

Ecco dunque cosa è previsto per l’a.s. 2021/22:

  • la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento;
  • la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento;
  • l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito.

 

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