Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni: domande online entro il 5 luglio [NOTA MI]
Ma ci sono casi in cui l'istanza va presentata in formato cartaceo

Il Ministero ha diramato la nota n. 18372 in data 14-06-2021 con cui ha stabilito che i docenti interessati a presentare domanda per Assegnazione provvisoria o Utilizzazione potranno farlo a partire dal 15 giugno ed entro il 5 luglio 2021 tramite Istanze online.
Solo in alcuni casi è prevista la domanda cartacea. Vediamo di seguito quando.
QUANDO SI PRESENTA DOMANDA CARTACEA
Come riporta la nota, “per le istanze di assegnazione provvisoria del personale docente ex DDG 85/2018 (cd “FIT”), le cui graduatorie sono state pubblicate entro il 31 agosto 2018 e che hanno ripetuto nell’anno scolastico 2019/2020 il periodo di formazione e prova o che non avendolo potuto concludere, per motivi eccezionali, nei predetti anni scolastici, l’abbiano ripetuto nel 2020/2021, le domande saranno presentate in modalità cartacea.“
Anche il personale educativo e gli insegnanti di religione cattolica presenteranno le domande in modalità cartacea.
Anche in questi casi, il termine ultimo per presentare domanda è il 5 luglio.
VINCOLI PER I DOCENTI NEOIMMESSI E DEROGHE PER ALCUNE CATEGORIE
Nel testo della nota si legge che i docenti che siano entrati in ruolo nell’a.s. 2020/2021 non potranno partecipare alla mobilità annuale.
A questi, fanno eccezione le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero:
“la medesima disposizione dell’articolo 399 non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 31 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 – che pertanto può presentare domanda di utilizzazione ed assegnazione provvisoria – purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del Testo Unico.”
Inoltre, possono presentare istanza di assegnazione provvisoria i docenti che si trovino nelle situazioni di cui agli art.42-bis decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 (genitori con figli minori di 3 anni) e agli articoli 17, della legge 28 luglio 1999, n. 266 e 2, della legge 29 marzo 2001, n.86 (coniuge convivente del personale militare), attesa la natura speciale delle norme.
RICONGIUNGIMENTO GARANTITO ANCHE A PARENTI E AFFINI
Per tutto il personale docente, educativo e ATA il contratto integrativo conferma la possibilità prevista dall’articolo 7 comma 1 e dall’articolo 17, comma 1, di richiedere l’assegnazione provvisoria per il ricongiungimento, oltre che per il coniuge o parte dell’unione civile o convivente, anche per parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica.
Al medesimo comma è ammessa l’istanza di ricongiungimento al genitore, senza richiedere l’ulteriore requisito della convivenza-
SCADENZE PER DOCENTI, PERSONALE EDUCATIVO E ATA
La presentazione delle domande potrà avvenire entro le seguenti scadenze:
- docenti, docenti di religione cattolica e personale educativo: dal 15 giugno al 5 luglio (docenti IRC e personale educativo in modalità cartacea)
- personale ATA: dal 28 giugno al 15 luglio (in modalità cartacea).




