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Somministrazione di farmaci in orario scolastico. Il personale della scuola non è obbligato, ecco la procedura corretta

Somministrazione di farmaci in orario scolastico. Il personale della scuola non è obbligato, ecco la procedura corretta

La somministrazione di farmaci in orario scolastico, in particolare di quelli salvavita, in favore di qualche alunno/a

è una di quelle eventualità che ogni scuola deve essere pronta a fronteggiare. Anche perché non costituisce una

casistica rara.

Nel 2005 l’allora Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro della Saluta emanò delle

Raccomandazioni (Atto di Raccomandazioni del 25/11/2005 “Linee guida per la definizione degli interventi

finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico”) operative

che tuttora sono valide ed alle quali bisogna fare riferimento.

Dalle “Linee guida”, focalizziamo preliminarmente, i seguenti elementi:

  1. l’autorizzazione alla somministrazione dei farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori (o dagli esercenti la potestà genitoriale) al Dirigente Scolastico (art. 4 “Linee guida”); tale richiesta (meglio se firmata da entrambi i genitori), è valida per l’anno scolastico in corso e deve essere rinnovata ogni nuovo anno scolastico;
  2. la somministrazione dei farmaci può essere richiesta “a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia)” (art. 4 cit.).
  3. la somministrazione dei farmaci va eseguita solo ed esclusivamente in conformità a autorizzazione specifiche rilasciate da parte delle ASL (art. 2 cit.);
  4. la somministrazione di farmaci salvavita in orario scolastico può avvenire solo quando non sono richieste al somministratore cognizioni specialistiche di tipo sanitario né l’esercizio di discrezionalità tecnica del personale (art. 2 cit.).
  5. per la somministrazione, gli operatori scolastici possono essere individuati dal D.S. tra il personale docente ed il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, che abbia seguito appositi corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94 (art. 4 cit.); oppure concedono, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la citata somministrazione dei farmaci (art. 4 cit.).
  6. Qualora nell’edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l’assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, (…) all’individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni. Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono provvedere all’attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada). In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta (art. 4 cit.) .

I soggetti coinvolti ciascuno per le proprie responsabilità e competenze, quindi, sono (art. 3 cit.):

– le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale;

– la scuola: dirigente scolastico, personale docente ed ATA;

– i servizi sanitari: i medici di base e le ASL competenti territorialmente;

– gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d’integrazione scolastica e

formativa dell’alunno.

Analizziamo, ora,  nel concreto la procedura[1]

  1. La famiglia e/o gli esercenti la responsabilità genitoriale inoltrano una formale richiesta/istanza indirizzata al Dirigente Scolastico in cui viene riportato: il nome e cognome dell’alunno, precisano la patologia di cui soffre, comunicano il nome commerciale del farmaco e chiedono, in caso di necessità, l’autorizzazione alla somministrazione del farmaco, in orario scolastico, da parte del personale scolastico, del farmaco indicato dal medico. La famiglia, altresì, fornisce alla scuola, in confezione integra, esclusivamente i farmaci indicati dal medico, tenendo nota della scadenza, così da garantire la validità del prodotto in uso. Il farmaco sarà conservato a scuola, in luogo individuato idoneo e sicuro per la durata dell’anno scolastico. La famiglia comunica con tempestività eventuali variazioni di terapia, seguendo la medesima procedura.
  2. Il medico curante, con un apposito certificato, richiede la somministrazione di farmaci a scuola solo in assoluto caso di necessità; indicando la somministrazione del farmaco, non si deve richiedere discrezionalità nella posologia, nei tempi e nelle modalità. Il certificato dovrà indicare lo stato di malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere, la modalità e tempi di somministrazione, la posologia. Il certificato dovrà contenere la modalità di conservazione del farmaco, la fattibilità della manovra di somministrazione da parte del personale scolastico privo di competenze sanitarie ed infine indicherà le problematiche derivanti da una eventuale non corretta somministrazione del farmaco, e/o gli eventuali effetti indesiderati dello stesso, pregiudizievoli per la salute del minore.
  3. Il dirigente scolastico, a seguito della richiesta scritta da parte della famiglia, acquisita la certificazione del medico, verifica preliminarmente la disponibilità da parte degli operatori scolastici al fine di garantire la somministrazione di farmaci, successivamente, acquisita la disponibilità, autorizza espressamente il personale scolastico individuato alla somministrazione in orario scolastico del farmaco indicato dal medico sollevando contestualmente l’Istituzione scolastica da ogni responsabilità sia per eventuali errori nella pratica di somministrazione che per le conseguenze sul minore. Il Dirigente Scolastico individua il luogo fisico idoneo e sicuro per la conservazione del farmaco, garantisce la corretta conservazione del farmaco, concede l’accesso ai locali dell’istituto durante l’orario di scuola ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci ed individua il luogo fisico per la somministrazione della terapia da effettuare, nel rispetto della riservatezza.

Due note per concludere. La prima: come abbiamo potuto considerare, la somministrazione dei farmaci a scuola richiede l’attivazione di una procedura piuttosto complessa che prevede l’attivazione di un vero e proprio protocollo, per cui si raccomanda la massima accuratezza nella predisposizione di quest’ultimo, soprattutto in ordine alle responsabilità che ne derivano.

La seconda: i docenti (e gli altri operatori della scuola) non possono essere obbligati dal DS alla somministrazione; il Dirigente, infatti, “verifica la disponibilità”, non obbliga, per cui sarebbe opportuno, in via prioritaria, coinvolgere ed autorizzare ad accedere a scuola gli stessi genitori per la somministrazione dei farmaci.

Antonio Scarpellino

[1] Cfr.: D. A. Tumminelli, L. Zingales, F.M. Pagano, Somministrazione farmaci salvavita in orario scolastico, in https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=148928). I punti 2 e 3 sono stati invertiti dal sottoscritto.

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