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Il divieto di iscriversi contemporaneamente a due corsi di laurea presto può cadere

Arriva a Montecitorio il testo unificato contenente le proposte di legge a favore della soppressione del divieto di iscrizione contemporanea a diverse università

Abrogare il divieto d’iscrizione contemporanea a due corsi di laurea: sarà il Parlamento a decidere.

Nel mese di giugno, infatti, a Montecitorio si discuterà il testo unificato delle proposte di legge con cui si intende far cadere il divieto della doppia iscrizione contemporanea ai corsi universitari previsto dal comma 2 dell’art. 142 del RD n. 1592/1933.

Sulla questione era già intervenuto alcuni anni fa il Miur, con la nota n. 17188/2009 in cui si leggeva che “è tuttora vigente l’art. 142 del T.U. n. 1592/1933, che non consente la contemporanea iscrizione a due corsi universitari e il conseguimento di due titoli accademici.”

Eppure ad oggi si evidenzia la necessità di adeguare la normativa italiana a quella vigente in molti paesi europei.

Chi supporta questa proposta di legge, inoltre, sostiene che permettere agli studenti di seguire più corsi di laurea in contemporanea significhi dare loro la possibilità di formarsi in maniera completa e interdisciplinare.

Tra le altre cose, si consideri che ad oggi è possibile conseguire un double degree solo se vi sia un accordo tra un’università italiana ed una straniera.

Abrogare il divieto d’iscrizione a due corsi di laurea contemporaneamente, permetterebbe invece di avere più accordi tra le diverse università italiane.

LA PROPOSTA DI LEGGE

La Commissione ha elaborato un testo unificato dei progetti di legge nn. 43, 1350, 1573, 1649, 1924 e 2069.

La proposta di legge n. 1924 reca la dicitura che segue di cui fanno parte sei articoli:

Modifica all’articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, concernente la soppressione del divieto di iscrizione contemporanea a diverse università, a diverse facoltà o scuole della stessa università e a diversi corsi di laurea o diploma della stessa facoltà o scuola“.

Il primo articolo della proposta riconosce allo studente il diritto di iscriversi contemporaneamente:

  • a due corsi di laurea o di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole e istituti superiori a ordinamento speciale;
  •  un master e a un corso dottorato di ricerca a eccezione di quelli per la specializzazione medica;
  • a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica.

Il tutto presso istituzioni italiane o estere.

La proposta non prevede la possibilità di iscriversi allo stesso corso di laurea presso due diverse Università, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale.

Nell’art. 2, inoltre, si specifica che ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di master, anche presso più istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

L’iscrizione contemporanea è consentita anche:

  • a un corso di diploma accademico di cui al comma 1 e a un corso di master o a un corso di formazione alla ricerca o di specializzazione di cui all’articolo 3 del D.P.R. n. 212/2005;
  • presso le istituzioni AFAM a un corso di formazione alla ricerca o di master e a un corso di specializzazione, fermo restando il possesso dei previsti titoli di accesso.
  • a un corso di studi universitari e presso le AFAM.

Al Ministero spetterà il compito di definire le modalità organizzative della doppia iscrizione, di lavorare all’implementazione del fascicolo elettronico dello studente o alla definizione dei criteri in base ai quali è consentita la doppia iscrizione.

 

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