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Part-time docenti e ATA, domande entro il 15 marzo: tutti i dettagli sull’inoltro

Ultimi giorni per richiedere domanda di trasformazione del rapporto di lavoro: ecco chi può farlo, per quale tipologia e come

Mentre per lo scorso anno scolastico, a causa della pandemia e delle lezioni sospese, la finestra temporale per inoltrare richiesta di part-time fu estesa, per quest’anno il Ministero non ha ancora fornito indicazioni.

Rimane quindi valida la data del 15 marzo, ultimo giorno utile per presentare la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale oppure, viceversa, per richiedere esplicitamente il rientro a tempo pieno, se in part-time.

Chi può presentare domanda?

Può presentare la domanda il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sono esclusi i DSGA.

Per maggiori dettagli, si rimanda all’Ordinanza Ministeriale n. 446 del 22 luglio 1997 poi modificata dal D.L. 112 del 2008.

Come presentare domanda?

La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, debitamente sottoscritta dall’interessato, deve essere presentata al dirigente scolastico entro il 15 marzo. Quest’ultimo la presenterà all’ufficio scolastico competente della provincia in cui si trova la sede di titolarità.

Decorrenza e durata

Il contratto di variazione del rapporto di lavoro avrà decorrenza dal 1° settembre e avrà durata minima biennale. I docenti che invece godano già del part time e vogliano modificare l’orario di servizio, devono presentare apposita richiesta entro la medesima scadenza.

Tipologie di part-time

Il tempo parziale di lavoro può essere realizzato:

  1. con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
  2. con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale) con prestazione distribuita in almeno 3 giorni a settimana o giorni del mese o di determinati periodi dell’anno;
  3. con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto).

Valutazione della richiesta di part-time

E’ stata la Circolare della funzione pubblica n.9 del 30 giugno 2011 a introdurre rilevanti novità in questo ambito. Qui infatti si specifica che, in presenza di una istanza del lavoratore, l’amministrazione non ha l’obbligo di accoglierla, né la trasformazione avviene in modo automatico.

La trasformazione deve essere concessa entro il limite di tempo di 60 giorni dalla domanda.

La trasformazione del rapporto di lavoro in part time, quindi, è subordinata alla valutazione discrezionale dell’amministrazione interessata

La valutazione si basa su 3 elementi:

  • la capienza dei contingenti fissati dalla contrattazione collettiva in riferimento alle posizioni della dotazione organica;
  • l’oggetto dell’attività, di lavoro autonomo o subordinato, che il dipendente intende svolgere a seguito della trasformazione del rapporto;
  • l’impatto organizzativo della trasformazione.

Hanno precedenza:

  • i lavoratori il cui coniuge, figli o genitori siano affetti da patologie oncologiche;
  • lavoratori che assistono una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che abbia connotazione di gravità ai sensi dell’art.3 comma 3 della legge 104 del 1992, con riconoscimento di una invalidità pari al 100% e necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
  • lavoratori con figli conviventi di età non superiore a 13 anni;
  • lavoratori con figli conviventi in situazione di handicap grave.

 

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