MOBILITÀ: quali istanze e procedimenti per i trasferimenti e passaggi
Tipologie di istanze per la mobilità e condizioni per richiederle

In un precedente articolo di approfondimento abbiamo trattato il tema della mobilità docenti stando a quanto previsto dall’art. 4 del CCNI vigente. Abbiamo quindi fornito indicazioni su chi può presentare domanda di mobilità, quando e quali condizioni.
Con il presente approfondimento, invece, vedremo qual è il procedimento da seguire per richiedere trasferimenti e passaggi. Le norme sono descritte dall’art. 6 del CCNI.
PROCEDIMENTO DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI
Il comma 1 dell’art. 6 specifica che ciascun docente può esprimere con un’unica domanda fino a quindici preferenze indicando le scuole con un codice sintetico sia per la mobilità intraprovinciale che per quella interprovinciale. Per quest’ultimo caso è possibile esprimere anche codici sintetici di una o più province.
Il comma. 2, invece, descrive le tre fasi entro cui si collocano le operazioni di mobilità territoriale e professionale
I fase: Trasferimenti all’interno del comune;
II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale à Si specifica che la mobilità professionale prevale su quella territoriale nei soli passaggi di ruolo. Si sottolinea che in caso di mobilità territoriale e di mobilità professionale il docente dovrà presentare due distinte domande
IMPORTANTE
- Nei passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente.
- Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti.
- In caso di richiesta sia di trasferimento che di passaggio di cattedra il docente è tenuto a precisare a quale dei due movimenti intende dare la preferenza; senza tale indicazione prevale il passaggio di cattedra.
- Nel caso di più passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente, sempre rispettando l’ordine della graduatoria e delle precedenze.
COSA ACCADE DOPO?
Secondo l’ordine delle preferenze espresse, il docente soddisfatto in una preferenza di scuola acquisisce la titolarità su quella scuola.
Qualora una domanda sia soddisfatta mediante la preferenza sintetica comune, distretto o provincia, al docente viene assegnata la titolarità nella prima scuola disponibile secondo l’ordine del Bollettino Uffici.
Si ricorda che con la preferenza sintetica il docente richiede uno passaggio generico a tutte le scuole comprese in quel codice sintetico; per questo, la prima scuola disponibile si assegnerà al docente che l’ha segnalata con indicazione precisa e circoscritta a livello territoriale pur avendo punteggio inferiore. Al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola disponibile.
PARTICOLARITÀ
Per accedere ai posti di sostegno in tutti gli ordini o ai posti di lingua nella scuola primaria il docente deve esprimere nel modulo di domanda l’ordine di preferenza con il quale intende essere trattato.
Per le sezioni attivate presso sedi ospedaliere e carcerarie, per le sedi CPIA e per i percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti negli istituti secondari di secondo grado, per i posti di lingua slovena e per i posti dei licei europei, è necessario, in caso di preferenza sintetica (comune o distretto o provincia), esprimere o meno la preferenza per tali tipologie.
Ricordiamo a tutti i docenti con incarico triennale che, prima di eseguire la mobilità, essi acquisiscono la titolarità sulla scuola di incarico.
I docenti titolari su ambito, privi di incarico su scuola, sono assegnati sulla provincia.
I docenti di cui al successivo articolo 8 del CCNI “Sedi disponibili per le operazioni di mobilità”, descritti dal comma 2, lett. d), all’esito positivo del periodo di formazione iniziale e prova, assumono la titolarità dall’a.s. 2019/20 sul posto accantonato ai sensi del medesimo art. 8 del presente contratto.
In caso di contrazione di posti nella scuola di servizio, il docente in questione assume la titolarità su scuola su un posto tra quelli rimasti disponibili, all’interno della provincia di riferimento, al termine delle operazioni di mobilità e comunque prima delle immissioni in ruolo.




