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APPROFONDIMENTO Mobilità docenti: chi può richiederla

I requisiti e le informazioni utili ai docenti

La mobilità del personale docente, educativo ed ATA è disciplinata dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo

(CCNI). Quello vigente è attivo per il triennio 2019-2022 ed è stato sottoscritto il 6 marzo 2019.

L’art. 4 del CCNI descrive nel dettaglio quel che riguarda la domanda di mobilità e cioè la possibilità data al

docente di ruolo di potere cambiare la propria sede lavorativa.

Esaminiamone i punti più importanti.

Chi può far domanda di mobilità? Requisiti e informazioni utili

Possono fare domanda di mobilità tutti i docenti che abbiano superato il periodo di prova previsto e che posseggano l’abilitazione per la specifica classe di concorso alla quale ambiscono. Di seguito i dettagli.

CASO 1) Con la richiesta abilitazione, può chiedere il passaggio nel ruolo della scuola dell’infanzia:

  •  il personale insegnante delle scuole primarie;
  • il personale delle scuole secondarie di I e II grado — ivi compreso il personale diplomato;
  •  il personale educativo.

CASO 2) Con la richiesta abilitazione, può chiedere il passaggio nel ruolo della scuola primaria:

  • il personale insegnante delle scuole dell’infanzia;
  •  il personale insegnante nelle scuole secondarie di I e II grado appartenenti sia ai ruoli dei
  • laureati sia ai ruoli dei diplomati;
  • il personale educativo

CASO 3) Con la richiesta abilitazione, può chiedere il passaggio nel ruolo della scuola secondaria di I grado:

  • il personale insegnante delle scuole dell’infanzia, primarie e della scuola secondaria di secondo grado;
  •  il personale educativo

CASO 4) Con la richiesta abilitazione, può chiedere il passaggio nel ruolo della scuola secondaria di II grado,

  •  il personale insegnante delle scuole dell’infanzia, primarie e della scuola secondaria di primo grado;
  •  il personale educativo;
  • il personale diplomato delle scuole secondarie di II grado che aspira a passare nei ruoli del personale insegnante laureato;

 CASO 5) Con la richiesta abilitazione, può chiedere il passaggio nel ruolo della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, su posto di sostegno:

  •  il personale insegnante ed educativo che, oltre ai requisiti previsti per il passaggio richiesto, possiede anche lo specifico titolo di specializzazione per l’insegnamento su sostegno.

CASO 6) Il passaggio nel ruolo del personale educativo può essere richiesto da:

  • insegnanti di scuola dell’infanzia;
  •  insegnanti di scuola primaria;
  • insegnanti di scuola secondaria di I grado;
  •  insegnanti di istituti di istruzione secondaria di II grado appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati.

Per il caso 6, al personale è richiesto uno specifico titolo di accesso: idoneità o laurea in Scienze della formazione primaria (indirizzo scuola primaria) o i titoli di studio magistrali sperimentali dell’istituto magistrale conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10. 3. 1997, art. 2 commi 1 e 3.

CASO 7) Il passaggio nel ruolo del personale insegnante tecnico-pratico nell’ambito della scuola secondaria di II grado può essere richiesto da:

  •  insegnanti di scuola dell’infanzia;
  •  insegnanti di scuola primaria;
  •  personale educativo;
  •  insegnanti di scuola secondaria di I grado;
  •  insegnanti di istituti di istruzione secondaria di II grado appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;

Il personale interessato deve essere in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso.

Dettagli

Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola per la provincia e anche per più province. Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola.

E’ importante ricordare che nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficaci le altre domande presentate ed eventualmente già disposte.

Il passaggio di cattedra

Il passaggio di cattedra alle classi di concorso della scuola secondaria di primo e di secondo grado può essere richiesto:

  • dai docenti rispettivamente titolari della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, in possesso della specifica abilitazione
  • dagli insegnanti tecnico-pratici, che siano in possesso del titolo di accesso di cui al DPR 19/2016 di riordino delle classi di concorso e successive modifiche e integrazioni tabella B (2bis).

Per i docenti degli istituti di istruzione secondaria di II grado, il passaggio di cattedra può essere chiesto nell’ambito del ruolo dei docenti laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado per qualunque classe di concorso purché l’aspirante sia in possesso della specifica abilitazione..

Nell’ambito del ruolo dei docenti diplomati degli istituti di istruzione secondaria di II grado, può essere richiesto il passaggio di cattedra per qualunque classe di concorso.

I docenti titolari che provengano da classi di concorso soppresse possono chiedere il passaggio di cattedra e/o di ruolo.

I docenti titolari in provincia che, nell’anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso (non quella di cui si è titolari) per la quale possiedono abilitazione, possono chiedere il passaggio di cattedra o di ruolo nella stessa provincia.

 

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