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Orario servizio docenti, tempo per andare da un plesso all’altro è lavorativo: sentenza della cassazione

La suprema corte ha stabilito che l'insegnante dovrebbe essere retribuita per il tempo impiegato per raggiungere i due istituti

il tempo di percorrenza effettuato da un docente per spostarsi da un plesso all’altro della scuola è da considerarsi  tempo lavorativo. Lo stabilisce una sentenza della cassazione 26.07.2010, n. 17511 che stabilisce “Il tempo necessario al dipendente per recarsi sul luogo di lavoro va considerato lavorativo se lo spostamento è funzionale alla prestazione”.

La sentenza suddetta si presta perfettamente al caso di una docente della scuola secondaria di I grado che ha delle classi in un plesso ubicato in un comune e un’altra classe nella sede ubicata in altro comune. La docente quasi tutti i giorni, deve svolgere delle ore nel plesso del primo comune e poi conclude il suo orario di servizio spostandosi nella sede ubicata nell’altro comune. Lo spostamento tra i due plessi è costretta a farlo con il proprio mezzo e impiega 25 minuti per percorrere la strada di collegamento tra i due plessi.

Secondo la soprindicata sentenza della Cassazione, la docente dovrebbe essere retribuita per il tempo impiegato per raggiungere i due plessi, in quanto questo tempo è funzionale alla prestazione lavorativa che la docente deve continuare a svolgere nell’altro plesso.

Il contratto di Istituto per i docenti itineranti

Rispetto al disagio che possono avere i docenti cosiddetti “itineranti”, ovvero quei docenti che svolgono servizio su più plessi, dovrebbe intervenire la contrattazione di Istituto prevedendo il non recupero orario di eventuali riduzioni dell’unità oraria, un compenso forfettario per il disagio lavorativo oppure la concessione di permessi compensativi visto il maggior carico orario lavorativo.

L’assicurazione per i docenti itineranti

Che il tragitto tra un plesso e l’altro sia considerato a tutti gli effetti tempo lavorativo è anche spiegato dal fatto che, in caso di infortunio del docente durante il percorso tra i due plessi, si tratta di infortunio sul posto di lavoro e il docente è coperto dall’assicurazione INAIL..

 

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