Studente morto in gita a Milano, niente risarcimento: “I prof non hanno colpe”

La famiglia dello studente morto in gita Milano non avrà un risarcimento dal ministero dell’Istruzione. Si tratta dello studente morto dopo essere caduto dalla finestra dell’hotel a Milano in cui si trovava con la sua classe durante una gita ai padiglioni di Expo nel mese di ottobre 2015. Lo ha stabilito la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1038 depositata l’8 maggio scorso, che ha precisato che non vi fu responsabilità dei docenti.
I fatti
Lo studente morto, un diciassettenne di Cecina, si trovava in gita con altri 48 studenti. La notte tra il 14 e il 15 ottobre 2015, alle ore 4.06, precipitava dalla finestra della camera che condivideva con altri compagni di classe, posta al sesto piano dell’hotel. Alle 6 gli studenti partono in pullman da Cecina per raggiungere Milano. La vittima dorme fino alla sosta all’area di servizio. Alle 9 i ragazzi effettuano una pausa all’autogrill, la vittima non consuma alcol, risulta allegra, scherzosa e, ripreso il viaggio, parla di calcio con un’amica di infanzia.
La ricorstuzione
Alle 11.30 i ragazzi arrivano all’area Expo e terminano la procedura per la distribuzione dei biglietti e alle 13.30 tutta la classe entra nell’Area Expo e si muovono in piena libertà. I ragazzi e gli insegnanti creano un gruppo WhatsApp per tenersi costantemente in contatto in caso di bisogno. Gli insegnanti concordano due appuntamenti per ritrovarsi: uno alle 18, l’altro alle 22 per il rientro in albergo. Durante la visita i ragazzi consumano bevande alcoliche ma non in maniera tale da mostrare segni di alterazione. Secondo i compagni, la vittima avrebbe consumato tre o quattro birre e un cocktail leggero, nessuno dichiarerà che fosse ubriaco.
La sera
Alle 22.45 la comitiva raggiunge il pullman per rientrare in albergo. Le insegnanti, al fine di controllare meglio i ragazzi, occupano ciascuna una stanza collocata in uno dei tre piani della struttura. Lo studente morto è nella propria camera insieme ai tre compagni di stanza e ad altri ragazzi che nel frattempo erano sopraggiunti. Dalle indagini era emerso che i ragazzi avrebbero fumato 4 spinelli (si tratterebbe di 3 gr di hashish acquistata per 10 euro ciascuno prima della partenza da Cecina). I compagni riferiscono che la vittima era allegra, ma verso l’una di notte, dopo il secondo spinello, l’umore sarebbe cambiato, diventando cupo e silenzioso, tanto da mettersi a letto. Ciononostante, secondo quanto si legge nella sentenza, avrebbe partecipato al confezionamento e alla consumazione del quarto spinello insieme agli altri compagni.
Le ore della tragedia
Per non far scattare l’allarme anti incendio i ragazzi avevano alzato le tapparelle e aperto le finestre. L’umore dello studente morto sarebbe cambiato improvvisamente, tanto da sconfinare in gesti aggressivi nei confronti degli altri compagni di classe, che decidevano pertanto di lasciare la stanza. Le telecamere interne dell’albergo riprendono i ragazzi mentre tornano nelle proprie stanze. Dopo quell’ora non venivano registrati altri movimenti. Alle 4.06 le telecamere del sistema di sorveglianza di un’impresa vicina all’hotel mostrano la sagoma della vittima nella fase finale della precipitazione a terra.
Il ritrovamento
Alle 5.30 il corpo dello studente morto viene ritrovato da una guardia giurata che stava eseguendo un’ispezione di routine. Il Gip di Milano aveva archiviato il caso, ritenendo che la caduta fosse stata causata da un gesto volontario del ragazzo. I familiari intentano una causa civile contro il Miur per vedere accertata la responsabilità civile degli insegnanti per omesso controllo dei ragazzi. L’obbligo di sorveglianza dei docenti fin dove deve arrivare? Per il giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Firenze, dottor Fiorenzo Zazzeri, data l’età dei ragazzi, della quarta e quinta superiore, gli insegnanti «non hanno l’obbligo di controllare capillarmente ogni singola condotta degli studenti, fermo l’obbligo di predisporre misure volte a reprimere eventuali abusi potenzialmente dannosi per la salute degli studenti».
L’alcol
Quanto al dovere di vigilare sull’assunzione di alcol, la somministrazione sarebbe avvenuta da parte dei responsabili dei singoli stand di Expo, in violazione del divieto di servire alcol ai minorenni. Nessuna responsabilità dei docenti, quindi, sullo studente morto. Gli insegnanti hanno fatto legittimo affidamento sul rispetto di tali norme da parte degli esercenti. Per il giudice, inoltre, tre insegnanti per 49 studenti sono da considerarsi un numero proporzionato per garantire un adeguato controllo della comitiva. La caduta della vittima sarebbe perciò stato un evento del tutto imprevedibile.
Lasciare liberi i ragazzi di muoversi
I ragazzi al momento dei fatti erano quasi tutti maggiorenni, compreso lo studente morto, o prossimi alla maggiore età. Per il giudice avevano quindi la maturità giusta per essere lasciati liberi di muoversi tra gli stand. Si trattava inoltre di un’area circoscritta e protetta all’interno della quale più volte gli insegnanti avevano incontrato i ragazzi. È stata valutata positivamente dal giudice: qualunque situazione di emergenza avrebbe potuto essere segnalata, consentendo un intervento rapido da parte dei docenti. Per il giudice non si può pretendere dagli insegnanti, in rapporto alla situazione concreta, una sorveglianza notturna a oltranza che risulterebbe anche invasiva.
Le raccomandazioni
I docenti devono però raccomandarsi con i ragazzi di non lasciare le proprie stanze di notte, comportamento che a quell’età si deve poter pretendere. La precauzione degli insegnanti di dislocare le proprie stanze ciascuno a uno dei piani in cui si trovavano i ragazzi è stato un altro accorgimento valutato positivamente per escludere la responsabilità civile. In questo caso nessuna colpa per la tragedia dello studente morto. La responsabilità del Miur, che risponde di una eventuale responsabilità dei docenti di una scuola pubblica in virtù del rapporto organico dettato dall’articolo 28 della Costituzione, deve essere esclusa. Il fatto – per il Tribunale di Firenze – è stato del tutto atipico e imprevedibile, soprattutto perché gli insegnanti non disponevano di alcun elemento, anche solo potenziale o ipotetico, per prevedere che la vittima potesse compiere atti considerati autolesionistici.
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