15 giorni di congedo parentale e 18 di permessi 104, ecco come usufruirne

15 giorni di congedo parentale e 18 di permessi 104, ecco come usufruirne
Il capo dipartimento del ministero dell’Istruzione indica le modalità di applicazione per permessi e congedi in corso di emergenza coronavirus. Giovanna Boda ha, infatti, diffuso la nota di applicazione per l’estensione dei permessi legge 104 e la possibilità di fruire, entro il 3 aprile di 15 giorni di congedo parentale. Per quanto riguarda i permessi retribuiti legge 104 il numero di giorni è 18. Per i mesi di marzo e aprile così suddiviso: 3 a marzo, 3 ad aprile e 12 da distribuire tra marzo e aprile.
Il decreto introduce un congedo parentale specifico per i genitori di figli minori, in conseguenza dell’interruzione delle attività didattiche. Allo stato, la durata del periodo di congedo è compresa tra il 5 e marzo e il 3 aprile ma non si esclude, naturalmente, che vi sia una proroga.
I genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire di un periodo di specifico congedo, frazionato o continuativo, per un termine non superiore ai 15 giorni, in presenza di figli di età non superiore ai 12 anni. Il congedo in parola sostituisce il congedo parentale.
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Il limite massimo dell’età non si applica in presenza di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
Per il periodo di congedo è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, coperta da contribuzione figurativa.
I genitori con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.
La possibilità di fruire dei predetti periodi di congedo, in ogni caso, potrà essere autocertificata o resa tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo le disposizioni ordinariamente vigenti
Fino al 30 aprile, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero per il personale pubblico e privato in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992.
Fino alla data del 30 aprile 2020, ai lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
ANCHE QUESTE NOTIZIE SU OGGISCUOLA
Azzolina: “Task force per la didattica a distanza”
Prof non si arrende al coronavirus: convoca gli alunni su Facebook e tiene la lezione di matematica
Attenzione alla ricaduta: il Coronavirus e il rischio recidiva
Piero Angela: “Perché bisogna evitare la psicosi collettiva”
Coronavirus. Rischio per la didattica e per i concorsi: cosa succede ora
Carta del Docente: disponibile il nuovo bonus. Indicazioni tecniche per le iscrizioni 2019/2020
Scuola. Se l’alunno si fa male nell’istituto, l’insegnante è obbligato ad accompagnarlo in ambulanza
Leggi qui altre notizie su OggiScuola
Seguici anche sulla nostra pagina social Facebook



