Normative

Consiglio di classe straordinario: in quali casi il docente assente deve essere sostituito?

In occasione della convocazione di un consiglio di classe straordinario per discutere eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti di uno studente, se un docente è assente non deve essere necessariamente sostituito da un collega.

E’ quanto stabilisce la nota Miur n. 3602 del 31/07/32008

Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal Consiglio di Classe.

b) le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l’allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal Consiglio di Istituto.

In particolare, con riferimento al Consiglio di classe si deve ritenere che l’interpretazione maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5 D.Lgs. n. 297/1994) sia nel senso che tale organo collegiale quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti. Ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga”.

La presenza di tutti i componenti, quindi, è richiesta solo in occasione degli scrutini intermedi e finali.

 

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