Normative

Visite fiscali: docenti obbligati a presentarsi in ambulatorio. Le regole della reperibilità

Dal 1° settembre 2017 sono entrate in vigore le norme che istituisco il “Polo unico per le visite fiscali”, con l’attribuzione all’INPS della competenza esclusiva ad effettuare visite mediche di controllo (VMC) sia su richiesta delle Pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio.

Si tratta di una delle novità contenute nel Decreto Legislativo 75/2017, cosiddetto decreto Madia che modifica il Testo Unico sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, D.Lgs. 165/2001.

Visite fiscali, la normativa

In particolare gli articoli 18 e 22 del D.Lgs. 75/2017, oltre all’istituzione del “Polo Unico” prevedono

  • l’emanazione di un apposito decreto ministeriale finalizzato
    • ad armonizzazione la disciplina dei settori pubblico e privato in materia di fasce orarie di reperibilità,
    • a definire le modalità per lo svolgimento delle VMC e per l’accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia.
  • la revisione della disciplina del rapporto tra Inps e medici di medicina fiscale, da regolamentare mediante apposite convenzioni, da stipularsi tra l’Inps e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sulla base di un Atto di indirizzo adottato con apposito decreto ministeriale.

Indicazioni operative

L’INPS con il messaggio 9235 del 9 agosto 2017 fornisce le prime indicazioni operative per poter garantire l’attuazione tempestiva di tali disposizioni normative. L’INPS precisa che tali indicazioni hanno carattere sperimentale e che vi sarà una progressiva messa a punto in tempi successivi del nuovo sistema, fino alla realizzazione di un sistema a regime organico e completo.

Le disposizioni sopra citate non modificano il vigente sistema di certificazione telematica della malattia. Pertanto è il medico curante che trasmette il certificato tramite l’apposito sistema informatico (Sistema di Accoglienza Centrale, SAC, o il Sistema di Accoglienza Regionale, SAR) che consente all’Istituto di ricevere tutte le certificazioni telematiche di malattia.

In caso di certificazioni redatte in modalità cartacea, il D.Lgs. 75/2017 precisa che “i controlli sulla validità delle […] certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate”.

Fasce di reperibilità

Rimangono al momento invariate le fasce orarie di reperibilità (e le relative esenzioni di cui al DPCM 206/2009) dei lavoratori pubblici per l’effettuazione delle VMC: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00

Categorie di dipendenti pubblici interessati

La platea dei dipendenti pubblici dei settori della conoscenza interessata alle nuove disposizioni sul “Polo unico” è costituita dai lavoratori:

  • degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative
  • delle istituzioni universitarie ivi compresi i docenti e i ricercatori universitari
  • degli Enti Pubblici di Ricerca
  • delle Istituzioni AFAM.

Tali disposizioni si applicano altresì al personale delle Università non statali legalmente riconosciute.

Dal 1° settembre 2017, la richiesta di VMC potrà essere effettuata, da parte delle Pubbliche Amministrazioni tramite Portale in cui è presente un servizio che consente di stabilire in automatico se l’amministrazione rientra o meno tra quelle di competenza del Polo Unico. Tenuto conto della novità della procedura è possibile che il Portale respinga la qualificazione dell’amministrazione. In questo caso è sempre prevista la possibilità per la PA interessata di autocertificare la propria qualità di datore di lavoro rientrante nell’ambito del Polo Unico.

Il datore di lavoro pubblico che richieda una VMC dovrà specificare se deve essere effettuata o meno la visita ambulatoriale. Una volta effettuate le VMC, l’Inps metterà a disposizione dei datori di lavoro pubblici gli esiti dei verbali mediante i servizi telematici.

Visite Fiscali di controllo disposte d’ufficio dall’INPS

Dal 1° settembre 2017 attraverso un apposito “data mining” l’INPS elaborerà la serie storica degli eventi di malattia e sulla base di criteri statistici selezionerà i casi che con probabilità sono passibili di riduzione della prognosi. Su tali dati l’INPS disporrà un numero prestabilito di visite d’ufficio.

Anche per le VMC disposte d’ufficio dall’INPS verrà restituito al datore di lavoro pubblico l’esito, incluse le informazioni circa i casi di assenza al domicilio e la conseguente convocazione a visita ambulatoriale.

In caso di assenza del lavoratore al domicilio a seguito di VMC disposta d’ufficio, si procederà con l’invito a visita ambulatoriale in conformità a quanto avviene per i lavoratori del settore privato. Ovviamente non rientra tra i compiti dell’INPS la valutazione delle eventuali giustificazioni prodotte per l’assenza.

Visite fiscali – Infortunio sul lavoro e malattia professionale

L’INPS non effettuerà accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale, che rientrano nella competenza dell’INAIL.

Visite fiscali – Reperibilità e assenza del lavoratore

Nel caso in cui il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione che, a sua volta, ne dà comunicazione all’Inps.

Invece il caso in cui il lavoratore abbia necessità di cambiare domicilio in corso di prognosi, le regole da seguire saranno definite dal previsto decreto ministeriale di armonizzazione delle fasce di reperibilità e sulle modalità per lo svolgimento delle visite mediche di controllo.

da FLC-CGIL

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