Normative

Scuole chiuse, quali compiti per gli Ata? Come organizzare il lavoro agile, la nota del Ministero

La sospensione della didattica fino al prossimo 3 aprile lascia sul campo ancora degli interrogativi. Soprattutto per quanto riguarda gli Ata. Alle perplessità che accompagnano in questi giorni le disposizioni governative ha cercato di porre rimedio il Ministero.

La nota n.323 del 10 marzo 2020 risponde, in modo particolare. Per il ministero dell’Istruzione, i Dpcm  perseguono l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19. Per cui ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa. Ma come coniugare le esigenze di sicurezza sanitaria con la presenza presso gli istituti. Come devono comportarsi i dirigenti scolastici a cui fanno riferimento gli Ata?

Ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica, nella condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza, ciascun Dirigente scolastico concede il lavoro agile al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ove possibile rispetto alle mansioni) delle istituzioni scolastiche e, in analogia, ai docenti utilizzati nelle mansioni del personale amministrativo perché inidonei all’insegnamento.

È comunque da disporsi l’adozione di misure volte a garantire il mantenimento dell’attività essenziale delle istituzioni scolastiche.

Inoltre gli assistenti tecnici provvederanno, in presenza, alla manutenzione del laboratorio di loro pertinenza, assicurando nei casi previsti la salvaguardia dei materiali deperibili, supportando altresì l’Istituzione scolastica nell’applicazione di forme di interazione a distanza.

Il Dirigente scolastico, d’intesa col Direttore dei servizi generali e amministrativi dispone il servizio del personale addetto alle aziende agrarie, nel rispetto dei vincoli di contenimento, dispone ogni misura che garantisca la salvaguardia del patrimonio zootecnico e agroalimentare e la migliore utilizzazione dell’eventuale prodotto.

Inoltre il Dirigente scolastico, rispetto alle prestazioni dei collaboratori scolastici, dei cuochi, dei guardarobieri e degli infermieri, constatata la pulizia degli ambienti scolastici e assicurandosi che sia garantita la custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, limita il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di studenti, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, ovvero con provvedimento datoriale, nel caso di assenza di tale strumento.

Tale decisione, viste le mansioni previste per questi profili dal CCNL, discende dalla sospensione delle lezioni in presenza prevista dal DPCM, nonché dalla situazione di emergenza per la quale vi è la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti per ragioni lavorative.

Solo dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.).

La norma di cui all’art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la
prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio.

Pertanto la nota conferma che in nessun caso il Dirigente scolastico potrà imporre al personale Ata ferie d’ufficio per l’a.s. in corso o altro tipo di soluzione non rientrante nelle fattispecie finora indicate.

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