Spezzoni orari sotto le 7 ore nella secondaria: il Ministero traccia la mappa delle sei fasi
Con la nota prot. DGPER 16054 del 19 giugno 2026, la Direzione generale per il personale scolastico definisce competenze e scadenze per la gestione delle cattedre frammentate, dalla rilevazione delle disponibilità nelle scuole di luglio fino alle assegnazioni interne che si protraggono sino al 31 dicembre.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha diffuso il 19 giugno 2026 una nuova nota operativa, a firma del Direttore generale per il personale scolastico Maria Assunta Palermo, dedicata a uno dei nodi più spinosi dell’avvio di ogni anno scolastico: la gestione degli “spezzoni”, cioè le ore di insegnamento che residuano dalla formazione delle cattedre e che, nella scuola secondaria, non raggiungono le 7 ore settimanali. Il provvedimento integra la precedente nota sulle supplenze (prot. DGPER 11814 del 6 maggio 2026) alla luce dell’ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, e arriva in un momento in cui dirigenti scolastici e uffici territoriali sono già al lavoro sulla costituzione degli organici per il 2026/2027.
Il documento, indirizzato ai direttori generali degli Uffici scolastici regionali, ai dirigenti degli Uffici scolastici territoriali e ai dirigenti delle istituzioni scolastiche statali, non introduce una procedura nuova dal nulla, ma mette ordine in una sequenza di passaggi che, da luglio a dicembre, vede alternarsi le competenze tra scuole e uffici periferici. La posta in gioco — ricorda la nota — è la corretta esecuzione dei punti 2 e 3 della nota sulle supplenze, relativi rispettivamente alla continuità dei docenti a tempo determinato sul sostegno e al conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo.
Che cosa sono gli “spezzoni” e perché la soglia delle 7 ore
Nella scuola secondaria una cattedra ordinaria si compone tipicamente di 18 ore settimanali. Quando, nella costruzione dell’organico, residuano monte-ore che non arrivano a comporre una cattedra intera, si parla di “spezzone”: un pacchetto di ore che può essere assegnato come supplenza autonoma, accorpato ad altri spezzoni per formare un “posto orario”, oppure offerto come ore aggiuntive a un docente già titolare nell’istituto. La nota del 19 giugno si concentra specificamente sugli spezzoni inferiori alle 7 ore nella secondaria, una soglia che la normativa tratta in modo differenziato rispetto agli spezzoni più consistenti: come ricordato nelle conclusioni del documento, gli spezzoni superiori alle 6 ore restano sempre nella disponibilità degli uffici territoriali, così come, senza alcun limite dimensionale, tutti gli spezzoni della scuola primaria e dell’infanzia.
Le sei fasi della procedura: una guida rapida
Il cuore della nota è la scansione in sei fasi, numerate da 0 a 5, ciascuna con una competenza e una scadenza proprie. La tabella seguente riassume l’intero percorso.
| Fase | Competenza | Scadenza | Che cosa avviene |
| Fase 0 | Dirigenti scolastici | 15 luglio (rilevazione) 20 luglio (comunicazione) | Il DS interpella tutti i docenti titolari (compresi quelli in arrivo da mobilità) e raccoglie la disponibilità a ore aggiuntive, fino a un massimo di 6 ore, per ciascuna classe di concorso o per il sostegno; comunica poi i dati all’Ufficio territoriale. |
| Fase 1 | Uffici territoriali | 24 agosto | Tutti gli spezzoni disponibili, compresi quelli sotto 7 ore, vengono utilizzati nell’ambito della gestione dell’organico, delle disponibilità di fatto e della mobilità. Le comunicazioni della Fase 0 non incidono su questo passaggio. |
| Fase 2 | Uffici territoriali | 25 agosto | Gli spezzoni sotto 7 ore ancora disponibili vengono riassegnati alle scuole, ma solo per le ore che i dirigenti avevano segnalato come riassorbibili internamente entro il 20 luglio. |
| Fase 3 | Uffici territoriali | Prima della verifica di nominabilità sul sostegno (nota DGPER 7766 del 26 marzo 2026) | Gli spezzoni residui, comprese le ore sotto 7 ore non restituite in Fase 2, confluiscono nella creazione dei “posti orario” previsti dall’articolo 2, comma 3, dell’Ordinanza. |
| Fase 4 | Uffici territoriali | 31 agosto | Gli spezzoni sotto 7 ore non impiegati per i posti orario vengono restituiti definitivamente alle scuole per le assegnazioni interne. |
| Fase 5 | Dirigenti scolastici | Dal 1° settembre, non oltre il 31 dicembre | Le disponibilità orarie sotto 7 ore, residue o sopravvenute durante l’anno, vengono assegnate dal DS secondo un preciso ordine di priorità (vedi sezione successiva). |
Gli adempimenti dei dirigenti scolastici: due scadenze da non mancare
Per le scuole, la parte più delicata della procedura si concentra nelle prime due settimane di luglio. La nota individua due passaggi distinti, entrambi di competenza del dirigente scolastico:
- entro il 15 luglio, il DS deve interpellare tutti i docenti titolari nell’istituto per l’anno 2026/2027 — compresi quelli che hanno ottenuto la mobilità in ingresso — e raccogliere formalmente la loro disponibilità a svolgere ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino a un massimo di 6 ore, nelle classi di concorso (o sul sostegno) per cui possiedono abilitazione o specializzazione. La rilevazione va estesa a tutte le classi di concorso presenti nella scuola, anche quando al momento non risultano spezzoni sotto le 7 ore;
- entro il 20 luglio, il DS deve comunicare all’Ufficio territorialmente competente, tramite gli strumenti che saranno messi a disposizione dalla Direzione generale per l’innovazione digitale, per quali classi di concorso o tipi di posto e per quante ore (sempre entro il tetto di 6) ha raccolto disponibilità.
La nota è esplicita su un punto che può avere conseguenze pratiche rilevanti: in caso di mancata comunicazione entro le scadenze previste, si intenderà che non sia stata manifestata alcuna disponibilità. Una scuola che non trasmette i dati entro il 20 luglio, quindi, perde automaticamente la possibilità di vedersi riassegnati in Fase 2 gli spezzoni per il riassorbimento interno.
Che cosa cambia per i docenti: l’ordine di priorità nella Fase 5
Per il personale docente, l’aspetto più concreto della nota riguarda i criteri con cui, da settembre a dicembre, i dirigenti scolastici dovranno distribuire gli spezzoni sotto 7 ore rimasti disponibili o sopravvenuti durante l’anno. La procedura non è discrezionale: la nota fissa una gerarchia rigida, da rispettare nell’ordine indicato.
- Attribuzione interna ai docenti in servizio già in possesso della specifica abilitazione o specializzazione per l’insegnamento richiesto, secondo questa precedenza:
- docenti a tempo determinato con titolo al completamento dell’orario;
- docenti a tempo indeterminato con orario già completo;
- docenti a tempo determinato con orario già completo;
- Attribuzione a docenti a tempo determinato tramite scorrimento della I e della II fascia delle graduatorie di istituto;
- Attribuzione interna ai docenti in servizio privi di abilitazione o specializzazione, ma in possesso del titolo di studio prescritto, seguendo lo stesso ordine interno (completamento, tempo indeterminato a orario completo, tempo determinato a orario completo);
- Attribuzione a docenti a tempo determinato tramite scorrimento della III fascia di istituto.
Il meccanismo rende evidente perché la dichiarazione di disponibilità raccolta in Fase 0 sia tutt’altro che un adempimento burocratico secondario: è il presupposto che permette ai docenti già titolari nell’istituto di essere considerati per primi nell’assegnazione delle ore aggiuntive, prima ancora che si proceda allo scorrimento delle graduatorie. Chi non manifesta per tempo la propria disponibilità rischia di vedere gli spezzoni della propria classe di concorso assegnati tramite graduatoria a personale esterno all’istituto.
Una catena di scadenze che non ammette ritardi
Lette in sequenza, le tempistiche fissate dalla nota compongono un calendario serrato: 15 luglio, 20 luglio, 24 agosto, 25 agosto, 31 agosto, e infine la finestra che dal 1° settembre si chiude solo il 31 dicembre. La logica è a cascata: ogni fase lavora sul “residuo” lasciato dalla precedente, e un ritardo a monte si ripercuote a valle. Significativo, in questo senso, è il chiarimento contenuto nella Fase 1: nella prima passata di utilizzo degli spezzoni da parte degli uffici territoriali, le comunicazioni ricevute dalle scuole in Fase 0 non hanno alcun peso. Sono rilevanti solo a partire dalla Fase 2, quando — esaurite le esigenze di organico e mobilità — gli uffici restituiscono alle scuole le ore per cui era stata dichiarata la disponibilità al riassorbimento interno.
Anche la Fase 3 è ancorata a una scadenza “mobile”, non a una data fissa: la nota stabilisce che le operazioni di creazione dei posti orario debbano concludersi prima della verifica di nominabilità dei docenti confermabili sul sostegno, disciplinata da una precedente nota (prot. DGPER 7766 del 26 marzo 2026). Si tratta di un vincolo procedurale che lega la gestione degli spezzoni a un altro adempimento, sottolineando quanto le diverse linee di lavoro degli uffici territoriali siano, in questo periodo dell’anno, strettamente interdipendenti.
Gli altri chiarimenti: spezzoni più ampi e posti orario aggregati
La nota si chiude con due precisazioni che delimitano il perimetro applicativo delle sei fasi appena descritte.
- Gli spezzoni superiori alle 6 ore nella scuola secondaria, e tutti gli spezzoni della scuola primaria e dell’infanzia indipendentemente dalla loro entità oraria, restano sempre nella disponibilità degli uffici territoriali ai fini dell’attribuzione di incarichi a tempo determinato, anche dopo l’inizio dell’anno scolastico e fino al 31 dicembre: la procedura a sei fasi, dunque, riguarda esclusivamente la frammentazione più minuta della secondaria;
- per i posti orario previsti dall’articolo 3, comma 2, dell’Ordinanza — le aggregazioni che gli uffici formalizzano secondo la procedura del punto 3.1 della nota sulle supplenze — la gestione resta unitaria: si attinge prima allo scorrimento delle graduatorie provinciali per le supplenze, poi, in caso di esaurimento, alle graduatorie di istituto e, se ancora insufficienti, alle fasi successive della procedura.
In sintesi
La nota prot. DGPER 16054 del 19 giugno 2026 non cambia le regole sostanziali sull’attribuzione delle supplenze, ma offre a scuole e uffici territoriali una sequenza operativa puntuale, con scadenze precise, per gestire una delle fasi più caotiche dell’avvio dell’anno scolastico. Per i dirigenti scolastici, il messaggio centrale è non perdere le finestre del 15 e del 20 luglio; per i docenti, è che la disponibilità dichiarata in quei giorni formerà la base su cui, da settembre, verrà costruito l’ordine di priorità per l’assegnazione delle ore aggiuntive.
Avv. Giuseppe Versace


