Normative

Ora di ricevimento, cosa prevede la legge per i docenti? Ecco cosa accade se il ds obbliga gli insegnanti

Definita in gergo scolastico “Diciannovesima ora”, l’ora di ricevimento è stata spesso negli anni oggetto di querelle tra i dirigenti e i docenti. In passato, infatti, era prassi ritenerla obbligatoria ovvero, l’insegnante era costretto a restare a disposizione in sala professori, pur non avendo alcun appuntamento precedentemente prefissato.

Più saggiamente, però, oggi i dirigenti evitano di imporre la disponibilità al docente in quanto dal CCNL/2007 non è previsto in alcun punto l’obbligo per l’insegnante.

 COSA DICE IL CONTRATTO

Nel contratto, infatti, si legge quanto segue: “Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’ istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie”.

L’ora di ricevimento, infatti, rientra proprio nell’ambito dei rapporti con le famiglie e non può ritenersi un obbligo, ma una disponibilità del docente che, previo appuntamento, acconsente ad incontrare i genitori per discutere dell’alunno.

Nel 2011 divenne un caso quanto accaduto a Catania, dove un preside aveva fatto approvare dal collegio dei docenti una deliberazione in contrasto con le pattuizioni contenute nel contratto di istituto. Accusato di condotta antisindacale, scriveva Italia Oggi, il dirigente scolastico è stato condannato a pagare 1.950 euro di spese legali, più lva e contributi previdenziali per l’avvocato.

Nella scuola catanese era stato messa nero su bianco la 19esima ora settimanale obbligatoria e senza retribuzione. Di qui il ricorso al giudice del lavoro, da parte di una delle organizzazioni sindacali firmatarie, che si è concluso con la condanna del preside per condotta antisindacale. Il giudice ha accolto il ricorso argomentando che “la condotta del preside delegittimando la Rsu e le relative organizzazioni sindacali e ledendo l’immagine e il prestigio delle stesse nei confronti di tutti dipendenti della scuola convenuta, è evidentemente volta a limitare l’esercizio dell’attività sindacale degli Rsu e delle organizzazioni sindacali”.

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