ATA III fascia, conferma/aggiornamento domanda: alcune Preferenze vanno reinserite
Alcune situazioni sono soggette a scadenza e per questo vanno riconfermate
C’è tempo fino al 22 aprile per inoltrare domanda di inserimento, conferma o depennamento per le graduatorie ATA di III fascia.
Ecco tutto quel che c’è da sapere prima della compilazione.
Il decreto n. 50 del 30 marzo 2021 specifica, all’art. 5 comma 7, che:
“le dichiarazioni concernenti i titoli di preferenza di cui all’articolo 5, comma 4, nn. 13), 14), 15), 18) e 19) del DPR 9 maggio 1994, n. 487 devono essere necessariamente riformulate dagli aspiranti che presentino la domanda di inserimento o di conferma o di aggiornamento in quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.”
I soggetti elencati di seguito, quindi, e che vogliano inserirsi per la prima volta in graduatoria oppure confermare la precedente domanda o, ancora, aggiornarla in alcuni dettagli, devono necessariamente presentare nuovamente i titoli di preferenza.
Ecco a chi ci si riferisce:
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra (18);
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra (19);
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato (20);
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili.
La sezione in cui vanno presentati i titoli di preferenza è indicata di seguito.





