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Concorso straordinario, Pittoni: “Riduzione ad una annualità nella scuola statale per l’accesso”

Modifica all’art 4, comma 1 del Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese»

 

All’ articolo 4, comma 1-undecies è aggiunto il seguente comma:

 

      •  1-duodecies – Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1-octies, è bandito un nuovo concorso straordinario riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all’insegnamento  conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito  all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente,  conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli  abbiano svolto, a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, almeno una annualità di servizio specifico, anche non  continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell’art. 11, comma 14, della  legge 3 maggio 1999, n. 124
      • oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico, a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall’ art. 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) attivate presso istituzioni scolastiche statali. I suddetti sono inclusi in una graduatoria di merito compilata con i medesimi criteri previsti dal successivo comma 1-octies. Alla suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui allo scorrimento delle graduatorie relative al concorso previsto alla lettera b) del comma1-quater.>>

    RELAZIONE ILLUSTRATIVA

    La norma viene incontro alla richiesta di non precludere la partecipazione al concorso straordinario ai docenti precari che non siano riusciti a prestare due annualità complete di servizio nella scuola statale, pur lavorando da più anni tanto in supplenze nella scuola statale che, con contratti di varia natura, presso le scuole paritarie. Non va infatti dimenticato che tale concorso è stato varato dal Governo per avviare a soluzione l’annoso problema dei diplomati magistrali, prima inseriti nelle graduatorie ad esaurimento in forza di provvedimenti giurisdizionali e poi da queste estromessi in seguito alla sentenza a sezioni unite del Consiglio di Stato. Lo sbarramento dei due anni di servizio, come attualmente previsto, ha creato non poco dissenso nel mondo dei destinatari della disposizione. Una seconda e diversa edizione del concorso straordinario destinato a coloro che possiedono un solo anno di servizio non scalfisce la operatività della norma di riferimento e non provoca reazioni contrarie da parte di coloro che hanno già partecipato al concorso straordinario previsto dalla legge vigente, poiché viene rispettato il loro diritto di priorità temporale nell’accesso al ruolo.

  • La norma, inoltre, intende risolvere l’annosa questione concernente il personale che ha prestato servizio nelle sezioni ‘primavera’ destinate ad incrementare i servizi formativi e di assistenza per la prima infanzia. Vi è da aggiungere, infine, che è opportuno allargare il periodo temporale di riferimento, facendolo coincidere con l’entrata in vigore della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento e con la conseguente preclusione ai diplomati magistrali di potersi inserire nelle predette graduatorie previa la partecipazione a corsi straordinari abilitanti organizzati dallo Stato.

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