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Pensioni scuola, la Consulta apre al trattenimento in servizio oltre i 70 anni: incostituzionale il limite fisso

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 125/2026, dichiara illegittimo il tetto anagrafico rigido previsto dal Testo Unico della scuola. Il limite dovrà essere adeguato agli incrementi della speranza di vita per garantire il diritto alla pensione minima.

La Corte costituzionale interviene su una questione destinata ad avere effetti rilevanti per il personale della scuola. Con la sentenza n. 125/2026, depositata il 14 luglio 2026, la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il limite massimo di 70 anni previsto per il trattenimento in servizio del personale scolastico che non abbia ancora maturato i requisiti minimi per accedere alla pensione di vecchiaia.

La decisione riguarda l’articolo 509, comma 3, del decreto legislativo n. 297 del 1994 (Testo Unico della scuola), nella parte in cui stabilisce un limite anagrafico fisso, senza prevedere l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita già applicato, in via generale, ai requisiti pensionistici.

Il caso: docente collocata a riposo senza pensione

La pronuncia nasce dalla vicenda di una docente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, cessata dal servizio il 31 agosto 2024 al compimento dei 67 anni, ma impossibilitata ad accedere alla pensione di vecchiaia per insufficienza di contributi.

La lavoratrice, avendo iniziato a versare contributi dopo il 1996, rientra nel cosiddetto sistema contributivo puro, che richiede almeno venti anni di contribuzione oppure, in alternativa, il raggiungimento dei 70 anni di età con almeno cinque anni di contribuzione effettiva, come previsto dall’articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201 del 2011.

La questione di legittimità costituzionale è arrivata davanti alla Consulta attraverso il rinvio pregiudiziale previsto dall’articolo 363-bis del Codice di procedura civile, promosso dal Tribunale di Lecce e successivamente rimesso dalla Corte di Cassazione, quarta sezione civile, con ordinanza del 6 settembre 2025.

Perché la Corte ha dichiarato incostituzionale il limite dei 70 anni

Secondo la Corte costituzionale, il limite anagrafico fisso previsto dal Testo Unico della scuola contrasta con il diritto costituzionale alla tutela previdenziale sancito dall’articolo 38 della Costituzione.

La norma, infatti, poteva determinare una situazione nella quale un lavoratore pubblico si trovasse contemporaneamente senza retribuzione e senza pensione, circostanza già ritenuta incompatibile con la Costituzione dalla consolidata giurisprudenza costituzionale.

La Consulta richiama, tra le altre, le sentenze n. 131 del 2018, n. 33 del 2013, n. 227 del 1997, n. 90 del 1992, n. 282 del 1991, n. 444 del 1990 e n. 461 del 1989, oltre alle ordinanze n. 195 del 2000 e n. 57 del 1992.

Il limite dovrà seguire l’adeguamento alla speranza di vita

Il punto centrale della sentenza riguarda l’introduzione dell’obbligo di adeguare anche il limite massimo per il trattenimento in servizio agli incrementi della speranza di vita previsti dall’articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010.

In pratica, il personale scolastico potrà rimanere in servizio oltre i 70 anni quando ciò sia necessario per maturare i requisiti minimi richiesti per il pensionamento.

La Corte ha quindi dichiarato incostituzionale l’articolo 509, comma 3, del d.lgs. n. 297/1994 nella parte in cui non prevede tale adeguamento.

Maggiore tutela per chi è nel sistema contributivo puro

La decisione assume particolare rilievo per docenti e personale ATA assunti dopo il 1996, soggetti integralmente al sistema contributivo.

Richiamando la sentenza n. 94 del 2025, la Consulta evidenzia che il sistema contributivo scoraggia l’uscita anticipata dal lavoro quando il lavoratore non abbia ancora maturato una posizione previdenziale sufficiente.

La Corte ricorda inoltre il contributo dell’ANIEF, ammessa nel giudizio come amicus curiae, che aveva evidenziato il rischio concreto di lasciare numerosi lavoratori della scuola privi sia dello stipendio sia della pensione.

Il principio di ragionevolezza

La sentenza richiama anche l’articolo 3 della Costituzione, sottolineando come un limite d’età rigido, scollegato dagli adeguamenti della speranza di vita previsti per il pensionamento, risulti irragionevole.

Secondo la Corte, la finalità del trattenimento in servizio non consiste nel semplice prolungamento della carriera lavorativa, ma nella possibilità di consentire al dipendente di raggiungere i requisiti minimi per ottenere il trattamento pensionistico.

Sul punto vengono richiamate anche le sentenze n. 7 del 2026, n. 95 del 2024 e n. 83 del 2021, oltre all’ordinanza n. 3 del 2020.

Nessun rischio per il funzionamento della scuola

La Consulta precisa che la decisione non comporta un’estensione indiscriminata della permanenza in servizio.

Il trattenimento oltre i 70 anni resta infatti limitato ai soli casi nei quali sia necessario maturare il diritto alla pensione minima.

Rimangono inoltre pienamente operativi gli strumenti previsti dagli articoli 32 e 97 della Costituzione, che consentono all’amministrazione di garantire l’idoneità del personale e il corretto funzionamento del servizio scolastico.

Gli effetti della sentenza

La Corte costituzionale ha pronunciato una sentenza additiva, modificando il contenuto della norma senza eliminarla.

D’ora in avanti il personale scolastico che, al compimento dei 70 anni, non abbia ancora maturato i requisiti minimi per la pensione di vecchiaia potrà chiedere il trattenimento in servizio fino al nuovo limite determinato in base agli adeguamenti della speranza di vita previsti dalla normativa vigente.

La decisione è destinata ad avere effetti immediati su numerosi docenti e lavoratori ATA con carriere contributive discontinue o iniziate in età avanzata, evitando periodi nei quali il lavoratore sarebbe rimasto privo sia dello stipendio sia del trattamento pensionistico.

Il commento dell’avvocato Giuseppe Versace

«La sentenza n. 125/2026 corregge una lacuna che negli anni ha penalizzato in modo particolare il personale scolastico assunto in età più avanzata o con carriere contributive discontinue», osserva l’avvocato Giuseppe Versace.

«La Corte ha ancorato saldamente il limite del trattenimento in servizio al diritto costituzionale alla pensione minima, imponendo che il tetto anagrafico segua lo stesso meccanismo di adeguamento alla speranza di vita previsto per l’accesso alla pensione. Si tratta di una pronuncia coerente con il sistema contributivo e capace di offrire una tutela concreta a chi rischiava di restare, anche per uno o due anni, senza stipendio e senza pensione».

Lo Studio Legale Versace comunica inoltre che continuerà a monitorare gli sviluppi normativi e giurisprudenziali in materia di pensioni del personale scolastico, offrendo assistenza ai lavoratori interessati alla presentazione delle istanze di trattenimento in servizio alla luce dei principi affermati dalla Consulta.

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