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Tribunale di Enna: il MIM condannato a pagare le ferie non godute a una docente precaria

Sentenza n. 151/2026: riconosciuto il diritto all'indennità sostitutiva per oltre 22 giorni di ferie maturate e non fruite. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito dovrà versare 1.470 euro oltre interessi e spese legali.

ENNA, 11 giugno 2026 – Nuova pronuncia favorevole ai docenti precari sul tema delle ferie non godute. Il Tribunale di Enna, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 151/2026 depositata oggi, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non fruite da una docente assunta con contratto a tempo determinato nell’anno scolastico 2022/2023.

Il giudice del lavoro Luca Coppola ha riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire la somma di 1.470,41 euro, oltre agli interessi legali maturati dalla data di insorgenza del credito fino all’effettivo pagamento. Il Ministero è stato inoltre condannato al rimborso delle spese processuali.

Il caso: docente supplente senza ferie né indennizzo

La vicenda riguarda una docente che aveva svolto servizio con un contratto a tempo determinato di 18 ore settimanali fino al termine delle attività didattiche, fissato al 30 giugno 2023.

Alla cessazione del rapporto di lavoro, l’insegnante non aveva potuto usufruire di 24,92 giorni di ferie maturate e non aveva ricevuto alcuna comunicazione formale da parte dell’amministrazione scolastica finalizzata a consentirne la fruizione. Nonostante la richiesta avanzata dalla lavoratrice, il Ministero aveva contestato la pretesa, ritenendola infondata.

Le motivazioni della sentenza

Nel motivare la decisione, il Tribunale di Enna ha richiamato il recente orientamento della Corte di Cassazione, espresso con la sentenza n. 883/2026, secondo cui il personale docente assunto con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche ha diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute per i giorni effettivamente maturati e non compensati dai periodi di sospensione delle attività scolastiche.

Il principio, evidenzia il giudice, si applica anche alle giornate di riposo previste dalla legge n. 937 del 1977.

Particolare rilievo assume il passaggio della sentenza in cui viene affermato che il docente non può essere considerato automaticamente collocato in ferie nel periodo successivo al termine delle lezioni. Perché ciò avvenga, è necessario che vi sia una specifica richiesta, accompagnata da un’esplicita autorizzazione e da una preventiva informazione sulle conseguenze derivanti dall’eventuale mancata fruizione delle ferie, inclusa la perdita del diritto alla relativa indennità.

Riconosciuti 22,92 giorni di ferie non godute

Nel caso concreto, il Tribunale ha accertato che la docente aveva già usufruito di due giorni di ferie durante il rapporto di lavoro. Pertanto, l’indennità è stata riconosciuta per i restanti 22,92 giorni maturati e non fruiti, come risultante dalla documentazione prodotta in giudizio.

La sentenza ha inoltre respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero. Secondo il giudice, infatti, l’indennità sostitutiva delle ferie possiede una natura mista, sia retributiva sia risarcitoria, con prevalenza della componente risarcitoria. Ne consegue l’applicazione del termine prescrizionale ordinario decennale.

Impatto per il personale scolastico precario

La decisione si inserisce nel consolidato filone giurisprudenziale che negli ultimi anni ha rafforzato la tutela dei lavoratori precari della scuola in materia di ferie non godute.

La pronuncia potrebbe avere effetti rilevanti per migliaia di docenti e supplenti con contratto a tempo determinato che, alla cessazione del rapporto, non abbiano potuto usufruire delle ferie maturate e non abbiano ricevuto una formale richiesta da parte dell’amministrazione scolastica di utilizzarle prima della scadenza contrattuale.

Il commento dell’avvocato Antimo Buonamano

Soddisfazione è stata espressa dall’avvocato Antimo Buonamano, difensore della docente ricorrente.

«Questa sentenza conferma un importante principio di tutela per i docenti precari della scuola. Il diritto alle ferie è irrinunciabile e la sua mancata fruizione, quando non imputabile al lavoratore, deve essere adeguatamente compensata. Si tratta di un segnale chiaro per l’Amministrazione: non si può lasciare il personale supplente senza ferie e senza indennizzo».

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