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GPS 2026/28: Tutela della continuità didattica sui posti di sostegno

La disciplina in materia di tutela della continuità didattica sui posti di sostegno introduce una procedura specifica finalizzata a garantire la stabilità del percorso educativo degli alunni con disabilità. In attuazione dell’art. 14 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal Decreto-Legge 31 maggio 2024, n. 71 convertito nella Legge 29 luglio 2024, n. 106, la normativa prevede, al ricorrere di determinate condizioni, la possibilità di confermare con precedenza assoluta il docente di sostegno già assegnato nell’anno scolastico precedente. La procedura si fonda su una sequenza di verifiche formali e sostanziali che coinvolgono la famiglia, il dirigente scolastico, il docente interessato e l’Ufficio scolastico territoriale, con l’obiettivo di contemperare il diritto alla continuità educativa con il rispetto delle regole di reclutamento del personale docente.

1. Fondamento normativo e finalità

La disciplina è adottata in attuazione dell’art. 14, commi 3 e 3-bis, del
Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66,

come modificato dall’art. 8 del
Decreto-Legge 31 maggio 2024, n. 71,
convertito con modificazioni dalla
Legge 29 luglio 2024, n. 106.

Finalità principale

Garantire la continuità didattica agli alunni con disabilità, favorendo – al ricorrere di specifiche condizioni – la conferma del docente di sostegno già assegnato nell’anno scolastico precedente.

La continuità è considerata:

  • elemento qualificante del progetto educativo;

  • fattore determinante per la stabilità della relazione didattica;

  • strumento di tutela dell’interesse primario dell’alunno.

2. Fase preliminare: Richiesta della famiglia e valutazione del dirigente

2.1 Acquisizione della richiesta

Entro il 31 maggio precedente l’anno scolastico di riferimento:

  • Il dirigente scolastico:

    • acquisisce l’eventuale richiesta di continuità del docente di sostegno;

    • formulata dalla famiglia dell’alunno con disabilità.

La richiesta:

  • non determina automaticamente la conferma;

  • attiva una fase di valutazione.

2.2 Valutazione delle condizioni

Il dirigente scolastico:

  • verifica la sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma;

  • valuta l’interesse del discente;

  • tiene conto:

    • della specifica situazione dell’alunno;

    • della situazione della classe;

    • del contesto educativo.

Può sentire il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO), organo deputato alla progettazione e verifica del percorso inclusivo.

La valutazione è:

  • discrezionale ma motivata;

  • finalizzata esclusivamente alla tutela dell’alunno.

2.3 Comunicazione dell’esito

Entro il 15 giugno dell’anno in corso:

Il dirigente comunica l’esito:

  • all’Ufficio scolastico territorialmente competente;

  • al docente interessato;

  • alla famiglia.

Solo in caso di esito positivo si può procedere alle fasi successive.

3. Manifestazione di volontà del docente

Se la valutazione è positiva:

Il docente deve:

  • presentare l’istanza per il conferimento degli incarichi a tempo determinato ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, della
    Legge 3 maggio 1999, n. 124;

  • esprimere formalmente la volontà di essere confermato;

  • richiedere la conferma con precedenza assoluta.

La conferma richiede dunque:

  1. richiesta della famiglia;

  2. valutazione positiva del dirigente;

  3. volontà espressa dal docente.

4. Verifiche dell’Ufficio Scolastico Territoriale

L’Ufficio territorialmente competente:

4.1 Operazioni preliminari

  • Conclude prima le operazioni relative al personale a tempo indeterminato.

4.2 Verifiche sostanziali

Accerta:

  • la disponibilità effettiva del posto;

  • il diritto alla nomina del docente nel contingente complessivo dei posti disponibili.

La conferma è possibile solo se:

  • il posto risulta disponibile;

  • il docente ha titolo alla nomina.

5. CONFERMA CON PRECEDENZA ASSOLUTA

Se tutte le condizioni dei commi 1, 2 e 3 risultano soddisfatte:

  • L’Ufficio scolastico territoriale:

    • dispone la conferma del docente;

    • con precedenza assoluta;

    • prima delle operazioni informatizzate di attribuzione delle supplenze.

La conferma:

  • riguarda il medesimo posto assegnato l’anno precedente;

  • prevale sulle ordinarie procedure di individuazione dei destinatari delle supplenze (art. 4, commi 1 e 2, Legge 124/1999).

Gli esiti:

  • sono pubblicati all’albo online dell’Ufficio.

6. TERMINI PERENTORI E LIMITI DELLA PROCEDURA

6.1 Termine finale

Le conferme devono essere disposte improrogabilmente entro il 31 agosto.

Dopo tale data:

  • eventuali nuove disponibilità non sono considerate ai fini della conferma per continuità.

6.2 Effetti sulla partecipazione alle supplenze

Il docente confermato:

  • non partecipa alle operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato;

  • per il medesimo anno scolastico;

  • con riferimento alle procedure di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3, della Legge 124/1999;

  • anche con riferimento ad ulteriori procedure richiamate (art. 14, comma 22).

La conferma determina quindi:

  • stabilizzazione dell’incarico per quell’anno;

  • esclusione da altre procedure di supplenza.

7. DESTINATARI DELLA DISCIPLINA

La procedura si applica ai docenti a tempo determinato:

  • in servizio su posto di sostegno nell’anno scolastico precedente;

  • con supplenze rientranti nelle tipologie di cui all’art. 4, commi 1 e 2, della Legge 124/1999.

Sono inclusi tre gruppi.

7.1 Docenti specializzati

Docenti:

  • in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno;

  • già in servizio su posto di sostegno nell’anno precedente.

7.2 Docenti non specializzati – seconda fascia GPS

Docenti:

  • privi del titolo di specializzazione;

  • individuati dalla seconda fascia delle GPS per il sostegno;

  • in servizio su posto di sostegno nell’anno precedente.

7.3 Docenti non specializzati – scorrimento straordinario

In caso di incapienza delle GPS di prima e seconda fascia sostegno:

Docenti:

  • individuati tramite scorrimento delle GAE;

  • in subordine, delle GPS;

  • limitatamente agli aspiranti non inclusi negli elenchi aggiuntivi GAE e nelle GPS sostegno;

  • selezionati in base:

    • alla migliore collocazione di fascia;

    • al miglior punteggio.

Anche per questi soggetti è possibile la conferma, purché ricorrano tutte le condizioni previste.

8. STRUTTURA LOGICA DELLA PROCEDURA

La conferma per continuità didattica si fonda su una sequenza obbligatoria di condizioni cumulative:

  1. Richiesta della famiglia (entro 31 maggio);

  2. Valutazione positiva del dirigente (entro 15 giugno);

  3. Volontà del docente di essere confermato;

  4. Disponibilità del posto;

  5. Accertamento del diritto alla nomina;

  6. Conferma disposta entro 31 agosto.

Solo il concorso di tutti questi elementi consente la conferma con precedenza assoluta.

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