Nuove regole per la maternità: 5 mesi dopo il parto a partire dal 1° gennaio 2019. Istruzioni

A partire dal 1° gennaio, è possibile usufruire di un periodo di astensione obbligatoria di 5 mesi dopo il parto. Questa misura è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 e dettagliata nella circolare n. 148 del 12 dicembre 2019 rilasciata dall’INPS. Questa legge offre alle lavoratrici la possibilità di scegliere di astenersi dal lavoro solo dopo il parto, per un periodo di cinque mesi.
Per poter usufruire di questa opzione, è necessario che un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o un medico convenzionato, e se presente, un medico competente per la prevenzione e tutela della salute sul posto di lavoro, certifichino che questa scelta non comporti rischi per la salute della madre e del bambino.
È importante notare che questa documentazione medica deve essere ottenuta dalla lavoratrice durante il settimo mese di gravidanza e deve confermare l’assenza di rischi per la salute della madre e del bambino fino alla data prevista del parto o fino al momento del parto, se questo dovesse avvenire dopo la data prevista.
Le certificazioni mediche devono quindi confermare esplicitamente l’assenza di rischi per la salute fino alla data prevista del parto o fino al momento del parto, se questo dovesse avvenire dopo la data prevista. Le certificazioni che fanno riferimento solo alla data prevista del parto, attestando l’assenza di rischi per la salute della madre e del bambino solo fino a tale data, saranno considerate adeguate per permettere alla lavoratrice di svolgere la sua attività lavorativa fino al giorno precedente alla data prevista del parto, con l’inizio del congedo di maternità dalla data prevista stessa, e per i successivi cinque mesi.
Durante l’uso della flessibilità prevista dall’articolo 20 del D.lgs n. 151/2001, è possibile estendere il proprio impegno lavorativo sfruttando l’opzione di usufruire del congedo di maternità dopo il parto, come indicato nel paragrafo 1.4 successivo. Queste certificazioni devono essere presentate al datore di lavoro e all’Istituto entro la fine del settimo mese di gravidanza.
Se il parto avviene prima della data prevista, in particolare prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza, e il congedo di maternità è stato completamente usufruito dopo il parto, si applicano le disposizioni del comma 1, lettera d), dell’articolo 16 (vedi circolare n. 69 del 28/4/2016). Queste disposizioni sono più favorevoli per la lavoratrice, poiché includono anche i giorni tra la data effettiva del parto e l’inizio dei due mesi ante partum. Pertanto, se la lavoratrice ha già scelto di usufruire di tutto il congedo di maternità dopo il parto ai sensi del comma 1.1 dell’articolo 16, questa scelta sarà considerata come non effettuata.
Non è possibile interrompere e rinviare il congedo di maternità per il ricovero del minore in una struttura pubblica o privata ai sensi dell’articolo 16-bis del D.lgs n. 151/2001, poiché non permetterebbe di rispettare il limite temporale di cinque mesi entro cui usufruire del congedo di maternità.
Anche una lavoratrice in interdizione anticipata può richiedere cinque mesi di astensione obbligatoria dopo il parto. L’interdizione dal lavoro, prevista dall’articolo 17, comma 2, lettera a), del D.lgs n. 151/2001, per gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, è compatibile con l’opzione di astenersi dal lavoro solo dopo il parto, purché le ragioni alla base dell’interdizione cessino prima dell’inizio del congedo di maternità ante partum.
D’altra parte, l’interdizione dal lavoro, prevista dall’articolo 17, comma 2, lettere b) e c), dello stesso decreto legislativo, per condizioni di lavoro o ambientali dannose per la salute della donna e del bambino e quando la lavoratrice non può essere trasferita ad altre mansioni, non è compatibile con l’opzione prevista dal comma 1.1 dell’articolo 16 citato, poiché non è possibile riprendere l’attività lavorativa fino alla fine dell’interdizione prorogata.




