Docente di Sostegno: da regolare prof a “tappabuchi” tuttofare. Non sempre il ruolo e la professionalità dei docenti di Sostegno vengono difatti rispettati. E sono spesso “usati” per coprire le supplenze dei colleghi assenti, nonostante la normativa lo preveda solo in casi eccezionali.
Le normative
Ecco quanto prevede la legge per il docente di Sostegno:
- Il D.P.R. 970/1975, inserì giuridicamente la figura del docente di sostegno come “specialista”. Differenziandolo dagli altri insegnanti curricolari, proprio perché in possesso di un titolo di specializzazione. Infatti tale decreto stabilì che: “il personale di scuole e istituzioni statali che, avvalendosi di interventi specializzati a carattere continuativo, perseguono particolari finalità” dovesse “essere fornito di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico, di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione”.
- LEGGE 104/92, art.13 comma 6: “gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.
- Nota n.40 del 13 gennaio 2021 (Modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell’Art. 7, comma 2-ter del decreto legislativo 66/2017. Decreto del Ministro dell’istruzione 29 dicembre 2020, n. 182) trasmessa dal Ministero dell’istruzione a firma del Capo Dipartimento dott. Maxi Bruschi: “… Innanzitutto, è richiamato il principio della corresponsabilità educativa che comporta, ai fini dell’inclusione, una duplice prospettiva: da un lato, l’alunno con disabilità è preso in carico dall’intero team/consiglio di classe; dall’altro, il docente di sostegno è, a sua volta, una risorsa per l’intero ambiente di apprendimento”.
Sostituzione prof assenti
Un prof di Sostegno come e quando può sostituire un collega assente? In merito all’uso illegittimo dei docenti di sostegno per sostituire i colleghi assenti, intervengono le seguenti Note.
- Circolare del MIUR n.4274 del 4 agosto 2009 “Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità”:
“L’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto”. - MIUR nota prot. n. 9839/2010: “Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno. Salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”.
I casi
Affinché il docente di sostegno possa supplire dovranno verificarsi i seguenti casi:
- L’alunno con handicap deve essere assente.
- Eccezionalità del caso non altrimenti risolvibili: tale condizione si verificherà dopo che le soluzioni indicate (sostituzione con personale in esubero, con ore a disposizione, con attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate) non risultino praticabili o sufficienti. Solo in questi casi e nell’impossibilità di convocare supplenti, si potrà ricorrere all’insegnante di sostegno.
- Le note su citate, evidenziano come la tutela del diritto allo studio e all’inclusione dell’alunno disabile, siano legate al ruolo del docente di sostegno che non deve essere demandato alla sostituzione dei colleghi assenti.
- Il docente di sostegno durante le sue ore di servizio non può essere chiamato a sostituire i colleghi assenti nemmeno nel caso si dovesse verificare l’assenza di un collega della classe di cui è titolare. Sia che si tratti di un’assenza dovuta ad un permesso breve che ad una malattia. In quanto nella funzione di supplente oltre a negare all’alunno con handicap e alla classe, il suo supporto, va anche ad inficiare il contratto che lo lega al suo ruolo di docente di sostegno.
- L’utilizzo della docente per supplire i colleghi assenti, delle classi di cui si è contitolari, non può essere definita una procedura corretta. Anche se in molti casi occorre tener conto dell’emergenza del momento e far prevalere il senso di appartenenza e tutela della propria comunità scolastica.
- Premesso che tutti gli alunni con disabilità sia che abbiano un PEI differenziato o un PEI con obiettivi minimi hanno lo stesso diritto di essere seguiti dal docente di sostegno, in quanto devono essere tutelati sempre e in ogni momento della loro permanenza a scuola, è evidente che con un alunno grave con sentenza Tar, a nessun dirigente scolastico o incaricato delle sostituzioni, verrà in mente di utilizzare il docente di sostegno per sostituire un docente assente anche se è della stessa classe.
Sostituzione illegittima
Nel caso si dovessero presentare i casi non risolvibili e l’alunno è presente in classe, è consigliabile che il docente di sostegno chieda al Dirigente Scolastico un ordine di servizio scritto. Al fine di tutelarsi da eventuali responsabilità nei confronti dell’alunno e della classe stessa. Infatti il docente di sostegno se dovesse avvenire un infortunio nella classe di titolarità, mentre è in sostituzione in un’altra classe, senza un ordine di servizio scritto, risponde contrattualmente per i danni subiti dall’alunno. E per responsabilità extracontrattuale per i danni arrecati da un alunno ad altro alunno, art. 2048 del Codice Civile.
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