Diritto di sciopero: precisazioni normative

Il personale scolastico esercita il diritto di sciopero in osservanza delle procedure e delle regole fissate dalla normativa vigente. Il personale scolastico comunica le sue intenzioni in forma scritta.
Integrazioni alla normativa
Per il diritto di sciopero sono state apportate alcune integrazioni normative. Queste interessano i seguenti aspetti:
- tempi di preavviso per la proclamazione dello sciopero (riduzione a 10gg.) e l’intervallo minimo – aumentato a 12gg. – necessario nel programmare due azioni di sciopero;
- comunicazione alle famiglie;
- tempi e modalità per la comunicazione ai lavoratori dell’indizione dello sciopero e la raccolta delle adesioni allo stesso;
- definizione dei periodi in cui non si può proclamare lo sciopero: dall’1 al 5 settembre e nei 3 giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia e pasquale;
- comunicazione dei dati di adesione a SIDI e controllo del superamento dei limiti individuali.
E le scuole?
Per tutelare sia il diritto all’istruzione sia il diritto di sciopero, le scuole attivano le procedure relative agli scioperi; tra queste, gli obblighi informativi. La scuola, infatti, comunica i seguenti dati: il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione. Inoltre, la scuola indica i dati sul portale SIDI nella sezione Rilevazioni > I tuoi Servizi > Rilevazioni scioperi web. Ovviamente ci saranno dei contingenti minimi che garantiscono il servizio.
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